Art. 10 Modalita' di fruizione dell'agevolazione 1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, per l'anno 2021. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. A tal fine, il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, preventivamente alla comunicazione ai beneficiari, i dati di cui all'art. 12, comma 1.