Art. 10 
 
              Modalita' di fruizione dell'agevolazione 
 
  1.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241 e successive modificazioni, per  l'anno  2021.  Ai  fini
della fruizione del credito d'imposta, il  modello  F24  deve  essere
presentato  esclusivamente  tramite  i  servizi  telematici  messi  a
disposizione   dall'Agenzia   delle   entrate,   pena   il    rifiuto
dell'operazione di versamento. 
  2. L'ammontare del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione
non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero, pena  il  rifiuto
dell'operazione di versamento. A tal  fine,  il  Ministero  trasmette
all'Agenzia delle  entrate,  preventivamente  alla  comunicazione  ai
beneficiari, i dati di cui all'art. 12, comma 1.