Art. 10
Modalita' di fruizione dell'agevolazione
1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 e successive modificazioni, per l'anno 2021. Ai fini
della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere
presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell'operazione di versamento.
2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione
non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto
dell'operazione di versamento. A tal fine, il Ministero trasmette
all'Agenzia delle entrate, preventivamente alla comunicazione ai
beneficiari, i dati di cui all'art. 12, comma 1.