Art. 11 Cumulo 1. L'agevolazione di cui al presente decreto puo' essere cumulata con altri aiuti a titolo di «de minimis», nel rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di importanza minore. 2. L'agevolazione di cui al presente decreto e' cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili nei limiti dell'intensita' di aiuto superiore piu' elevata prevista dalla pertinente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.