Art. 11
Cumulo
1. L'agevolazione di cui al presente decreto puo' essere cumulata
con altri aiuti a titolo di «de minimis», nel rispetto dei limiti di
cumulo previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di
aiuti di importanza minore.
2. L'agevolazione di cui al presente decreto e' cumulabile con
altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le
stesse spese ammissibili nei limiti dell'intensita' di aiuto
superiore piu' elevata prevista dalla pertinente normativa
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.