Art. 11 
 
                               Cumulo 
 
  1. L'agevolazione di cui al presente decreto puo'  essere  cumulata
con altri aiuti a titolo di «de minimis», nel rispetto dei limiti  di
cumulo previsti dalla normativa dell'Unione  europea  in  materia  di
aiuti di importanza minore. 
  2. L'agevolazione di cui al  presente  decreto  e'  cumulabile  con
altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad  oggetto  le
stesse  spese  ammissibili  nei  limiti  dell'intensita'   di   aiuto
superiore  piu'   elevata   prevista   dalla   pertinente   normativa
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.