Art. 12 Trasmissione dei dati 1. Il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle societa' benefit ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell'art. 14. 2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle societa' benefit che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.