Art. 12
Trasmissione dei dati
1. Il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita'
telematiche definite d'intesa, l'elenco delle societa' benefit
ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso,
nonche' le eventuali variazioni e revoche, anche parziali, disposte
ai sensi dell'art. 14.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con modalita'
telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle
societa' benefit che hanno utilizzato in compensazione il credito
d'imposta, con i relativi importi.