Art. 13
Controlli
1. Il Ministero procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni,
anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entita'
del beneficio e sulla veridicita' delle dichiarazioni rese ai sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche' sulle condizioni per la fruizione e il
mantenimento dell'agevolazione.
2. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di
imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria
attivita' di controllo, dall'Agenzia delle entrate.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dei
controlli di cui al comma 2, l'indebita fruizione, totale o parziale,
dell'agevolazione, la stessa ne da' comunicazione al Ministero.