Art. 13 Controlli 1. Il Ministero procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio e sulla veridicita' delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione. 2. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria attivita' di controllo, dall'Agenzia delle entrate. 3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dei controlli di cui al comma 2, l'indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione, la stessa ne da' comunicazione al Ministero.