Art. 13 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Ministero procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni,
anche a campione, in misura proporzionale al  rischio  e  all'entita'
del beneficio e sulla veridicita' delle dichiarazioni rese  ai  sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n.  445,  nonche'  sulle  condizioni  per  la  fruizione  e  il
mantenimento dell'agevolazione. 
  2. I controlli in merito alla legittima fruizione  del  credito  di
imposta  sono  effettuati,  nell'ambito   della   propria   ordinaria
attivita' di controllo, dall'Agenzia delle entrate. 
  3.  Qualora  l'Agenzia  delle  entrate  accerti,  nell'ambito   dei
controlli di cui al comma 2, l'indebita fruizione, totale o parziale,
dell'agevolazione, la stessa ne da' comunicazione al Ministero.