Art. 14
Revoca dell'agevolazione
1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero nei seguenti
casi:
a) venga accertata, successivamente alla concessione
dell'agevolazione, l'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di
documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al
soggetto richiedente e non sanabili;
b) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei
controlli di cui all'art. 13;
c) venga accertato, da parte dell'Agenzia delle entrate, una
indebita fruizione dell'agevolazione.
2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al
recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente
percepito per il successivo versamento all'Entrata dello Stato, ai
sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.