Art. 14 Revoca dell'agevolazione 1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero nei seguenti casi: a) venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili; b) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 13; c) venga accertato, da parte dell'Agenzia delle entrate, una indebita fruizione dell'agevolazione. 2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito per il successivo versamento all'Entrata dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.