Art. 14 
 
                      Revoca dell'agevolazione 
 
  1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero  nei  seguenti
casi: 
    a)   venga   accertata,    successivamente    alla    concessione
dell'agevolazione, l'assenza di  uno  o  piu'  requisiti,  ovvero  di
documentazione incompleta  o  irregolare,  per  fatti  imputabili  al
soggetto richiedente e non sanabili; 
    b) il soggetto  beneficiario  non  consenta  lo  svolgimento  dei
controlli di cui all'art. 13; 
    c) venga accertato, da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate,  una
indebita fruizione dell'agevolazione. 
  2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero  provvede  al
recupero presso i  soggetti  beneficiari  dell'importo  indebitamente
percepito per il successivo versamento all'Entrata  dello  Stato,  ai
sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.