Art. 15 
 
   Modalita' di comunicazione tra soggetti beneficiari e Ministero 
 
  1. In applicazione degli articoli 5-bis, comma 1 e  6,  del  Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni,  il  Ministero
adotta e comunica gli  atti  e  i  provvedimenti  amministrativi  nei
confronti dei soggetti beneficiari  utilizzando,  esclusivamente,  la
posta   elettronica   certificata    e    ogni    altra    tecnologia
dell'informazione  e  della  comunicazione.  Il   Ministero   declina
qualsiasi  responsabilita'  per  il  mancato  perfezionamento   delle
comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della  casella
di posta  elettronica  certificata  dei  soggetti  destinatari  delle
stesse.