Art. 16 
 
     Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario 
 
  1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di
pubblicazione delle  agevolazioni  ricevute  ai  sensi  del  presente
decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125  e
seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni
e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono  tenuti
a  rilasciare  la   dichiarazione   prevista   dall'art.   1,   comma
125-quinquies della  predetta  legge  n.  124  del  2017  nella  nota
integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione  della
nota integrativa, sul proprio  sito  internet  o,  in  mancanza,  sul
portale digitale delle associazioni di categoria di  appartenenza.  I
predetti obblighi non si  applicano,  ai  sensi  del  comma  127  del
medesimo art. 1 della  legge  n.  124  del  2017,  qualora  l'importo
monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o  aiuti,  in
denaro o in natura, privi  di  natura  corrispettiva,  retributiva  o
risarcitoria effettivamente  erogati  al  soggetto  beneficiario  sia
inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato. 
  2. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi  di
cui ai citati  commi  125  e  seguenti  comporta  una  sanzione  pari
all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro,
nonche' la sanzione  accessoria  dell'adempimento  agli  obblighi  di
pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione  senza  che
il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al
pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria,  si  applica  la
sanzione della restituzione integrale del beneficio.