Art. 16
Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario
1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di
pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente
decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e
seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni
e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti
a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma
125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota
integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della
nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul
portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. I
predetti obblighi non si applicano, ai sensi del comma 127 del
medesimo art. 1 della legge n. 124 del 2017, qualora l'importo
monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in
denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o
risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia
inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.
2. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di
cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari
all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro,
nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di
pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che
il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la
sanzione della restituzione integrale del beneficio.