Art. 4 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Le risorse destinate alla concessione del credito  d'imposta  di
cui all'art. 38-ter, comma 1, del decreto rilancio sono pari  a  euro
7.000.000,00 per l'anno 2021, comprensive degli oneri di gestione  di
cui all'art. 3, comma 3. 
  2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, al netto  degli  oneri
di  gestione  di  cui  all'art.  3,  comma  3,  sono  versate   sulla
contabilita' speciale n. 1778, rubricata  «Agenzia  delle  entrate  -
fondi di bilancio» e  sono  utilizzate  dalla  medesima  Agenzia  per
l'esecuzione  delle  regolazioni  contabili  di  cui  al   comma   1.
L'attuazione dell'intervento di cui al presente Capo  e'  subordinata
all'avvenuto versamento  delle  risorse  finanziarie  sulla  predetta
contabilita' speciale.