Art. 4
Risorse finanziarie
1. Le risorse destinate alla concessione del credito d'imposta di
cui all'art. 38-ter, comma 1, del decreto rilancio sono pari a euro
7.000.000,00 per l'anno 2021, comprensive degli oneri di gestione di
cui all'art. 3, comma 3.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, al netto degli oneri
di gestione di cui all'art. 3, comma 3, sono versate sulla
contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate -
fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per
l'esecuzione delle regolazioni contabili di cui al comma 1.
L'attuazione dell'intervento di cui al presente Capo e' subordinata
all'avvenuto versamento delle risorse finanziarie sulla predetta
contabilita' speciale.