Art. 6
Agevolazione concedibile
1. L'agevolazione e' concessa sotto forma di credito di imposta,
nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 4, ai sensi del
pertinente regolamento de minimis, nella misura del cinquanta per
cento delle spese ammissibili di cui all'art. 7. L'agevolazione
massima concedibile a ciascun beneficiario non puo', comunque,
eccedere l'importo di 10.000,00 euro.