Art. 6 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. L'agevolazione e' concessa sotto forma di  credito  di  imposta,
nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 4, ai sensi  del
pertinente regolamento de minimis,  nella  misura  del cinquanta  per
cento delle spese  ammissibili  di  cui  all'art.  7.  L'agevolazione
massima  concedibile  a  ciascun  beneficiario  non  puo',  comunque,
eccedere l'importo di 10.000,00 euro.