Art. 6 Agevolazione concedibile 1. L'agevolazione e' concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 4, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del cinquanta per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 7. L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non puo', comunque, eccedere l'importo di 10.000,00 euro.