Art. 7 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese per  la  costituzione
ovvero  per  la  trasformazione  in  societa'  benefit  sostenute   a
decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31  dicembre  2021.
Ai sensi di  quanto  disposto  dall'art.  38-ter,  comma  2-bis,  del
decreto rilancio, rientrano tra quelle ammissibili: 
    a) le spese notarili e di iscrizione nel registro delle imprese; 
    b)  le  spese  inerenti  all'assistenza  professionale   e   alla
consulenza sostenute e direttamente  destinate  alla  costituzione  o
alla trasformazione in societa' benefit. 
  2. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte  e
tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile  all'agevolazione
solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo  effettivo
non recuperabile.