Art. 7 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in societa' benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38-ter, comma 2-bis, del decreto rilancio, rientrano tra quelle ammissibili: a) le spese notarili e di iscrizione nel registro delle imprese; b) le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in societa' benefit. 2. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.