Art. 7
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese per la costituzione
ovvero per la trasformazione in societa' benefit sostenute a
decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38-ter, comma 2-bis, del
decreto rilancio, rientrano tra quelle ammissibili:
a) le spese notarili e di iscrizione nel registro delle imprese;
b) le spese inerenti all'assistenza professionale e alla
consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o
alla trasformazione in societa' benefit.
2. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e
tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile all'agevolazione
solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo
non recuperabile.