Art. 8 
 
                Modalita' di accesso all'agevolazione 
 
  1. Per fruire dell'agevolazione di cui al presente Capo, i soggetti
in  possesso  dei  requisiti   previsti   presentano   al   Ministero
un'apposita istanza, esclusivamente per  via  telematica,  attraverso
l'apposita  procedura   informatica   resa   disponibile   sul   sito
istituzionale  del  Ministero  (www.mise.gov.it).  Ciascun   soggetto
beneficiario puo' presentare una sola istanza di accesso. 
  2. Nell'istanza, i soggetti richiedenti dichiarano il possesso  dei
requisiti previsti  e  riportano  l'elenco  complessivo  delle  spese
sostenute di cui all'art. 7. 
  3. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  istanze  di
agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore
generale  per  gli  incentivi   alle   imprese.   Con   il   medesimo
provvedimento  sono  resi  disponibili  lo  schema  di   istanza   di
ammissione  all'agevolazione,  unitamente   all'eventuale   ulteriore
documentazione utile allo svolgimento dell'attivita'  istruttoria  da
parte del Ministero. 
  4. La presentazione dell'istanza  e'  riservata  al  rappresentante
legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato
camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale e'
stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.