Art. 8 Modalita' di accesso all'agevolazione 1. Per fruire dell'agevolazione di cui al presente Capo, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto beneficiario puo' presentare una sola istanza di accesso. 2. Nell'istanza, i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti e riportano l'elenco complessivo delle spese sostenute di cui all'art. 7. 3. I termini e le modalita' di presentazione delle istanze di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema di istanza di ammissione all'agevolazione, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero. 4. La presentazione dell'istanza e' riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale e' stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.