Art. 8
Modalita' di accesso all'agevolazione
1. Per fruire dell'agevolazione di cui al presente Capo, i soggetti
in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero
un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso
l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito
istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto
beneficiario puo' presentare una sola istanza di accesso.
2. Nell'istanza, i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei
requisiti previsti e riportano l'elenco complessivo delle spese
sostenute di cui all'art. 7.
3. I termini e le modalita' di presentazione delle istanze di
agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore
generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo
provvedimento sono resi disponibili lo schema di istanza di
ammissione all'agevolazione, unitamente all'eventuale ulteriore
documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da
parte del Ministero.
4. La presentazione dell'istanza e' riservata al rappresentante
legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato
camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale e'
stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.