Art. 9
Procedura di concessione
1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione
delle istanze di accesso all'agevolazione, verifica i requisiti di
ammissibilita' del soggetto richiedente, la completezza dell'istanza,
il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis.
2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si
concludono positivamente, il Ministero, sulla base delle
dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione
concedibile entro il limite della misura massima di cui all'art. 6.
Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili
ai soggetti istanti sia superiore all'ammontare della dotazione
finanziaria dell'intervento, il Ministero procede al riparto delle
risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione
richiesto da ciascuna impresa.
3. Il Ministero, dopo aver verificato tramite Registro nazionale
degli aiuti il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del
massimale previsto dal regolamento de minimis, procede alla
registrazione dell'aiuto individuale determinato ai sensi del comma 2
nel predetto Registro e adotta un provvedimento di concessione
cumulativo per tutti i soggetti beneficiari.
4. Il Ministero, prima di registrare l'aiuto individuale sul
Registro nazionale degli aiuti e di adottare il provvedimento di
concessione, procede agli adempimenti di cui dalla vigente normativa
antimafia.
5. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente
articolo si concludono negativamente, il Ministero trasmette una
apposita comunicazione di diniego.