Art. 9 
 
                      Procedura di concessione 
 
  1. Il Ministero, trascorso il termine finale per  la  presentazione
delle istanze di accesso all'agevolazione, verifica  i  requisiti  di
ammissibilita' del soggetto richiedente, la completezza dell'istanza,
il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis. 
  2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si
concludono   positivamente,   il   Ministero,   sulla   base    delle
dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione
concedibile entro il limite della misura massima di cui  all'art.  6.
Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni  concedibili
ai soggetti  istanti  sia  superiore  all'ammontare  della  dotazione
finanziaria dell'intervento, il Ministero procede  al  riparto  delle
risorse  disponibili  in  proporzione  all'importo  dell'agevolazione
richiesto da ciascuna impresa. 
  3. Il Ministero, dopo aver verificato  tramite  Registro  nazionale
degli aiuti  il  rispetto  da  parte  dell'impresa  beneficiaria  del
massimale  previsto  dal  regolamento  de   minimis,   procede   alla
registrazione dell'aiuto individuale determinato ai sensi del comma 2
nel predetto  Registro  e  adotta  un  provvedimento  di  concessione
cumulativo per tutti i soggetti beneficiari. 
  4. Il  Ministero,  prima  di  registrare  l'aiuto  individuale  sul
Registro nazionale degli aiuti e  di  adottare  il  provvedimento  di
concessione, procede agli adempimenti di cui dalla vigente  normativa
antimafia. 
  5. Per le istanze per le quali le  verifiche  di  cui  al  presente
articolo si concludono  negativamente,  il  Ministero  trasmette  una
apposita comunicazione di diniego.