Art. 9 Procedura di concessione 1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di accesso all'agevolazione, verifica i requisiti di ammissibilita' del soggetto richiedente, la completezza dell'istanza, il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis. 2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione concedibile entro il limite della misura massima di cui all'art. 6. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti istanti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascuna impresa. 3. Il Ministero, dopo aver verificato tramite Registro nazionale degli aiuti il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal regolamento de minimis, procede alla registrazione dell'aiuto individuale determinato ai sensi del comma 2 nel predetto Registro e adotta un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari. 4. Il Ministero, prima di registrare l'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti e di adottare il provvedimento di concessione, procede agli adempimenti di cui dalla vigente normativa antimafia. 5. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.