Art. 4 
 
                       Estensione dell'impiego 
                 delle certificazioni verdi COVID-19 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 9-bis, comma 1: 
      1) alla lettera a) le parole «, ad  eccezione  dei  servizi  di
ristorazione all'interno di alberghi e di altre  strutture  ricettive
riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati» sono soppresse; 
      2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) alberghi
e altre strutture ricettive»; 
      3)  alla  lettera  d),  dopo  le  parole:  «limitatamente  alle
attivita' al chiuso» sono inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  spazi
adibiti  a  spogliatoi  e  docce,  con  esclusione  dell'obbligo   di
certificazione   per   gli   accompagnatori   delle    persone    non
autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita'»; 
    c) all'articolo 9-quater: 
      1) al comma 1: 
        1.1 alla lettera b) le parole «((, ad esclusione)) di  quelli
impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e  di
quelli impiegati nei collegamenti marittimi  da  e  per  l'arcipelago
delle Isole Tremiti» sono soppresse; 
        1.2 alla lettera c), dopo le parole «di tipo»  ((e'  inserita
la seguente)): «interregionale,»; 
        1.3 alla lettera e) le parole «((, ad esclusione)) di  quelli
impiegati nei servizi  aggiuntivi  di  trasporto  pubblico  locale  e
regionale» sono soppresse; 
        1.4 alla lettera e-bis) le parole «titoli di  viaggio.»  sono
sostituite dalle seguenti: «titoli di viaggio;»; 
        1.5 dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la  seguente:  «e-ter)
mezzi  impiegati  nei  servizi  di  trasporto   pubblico   locale   o
regionale.»; 
      2) al comma 2, le  parole  «esclusi  per  eta'  dalla  campagna
vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle  seguenti:  «di
eta' inferiore ai dodici anni e ai  soggetti  esenti  dalla  campagna
vaccinale»; 
      3) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche
possono essere svolte secondo modalita' a campione.». 
  ((c-bis) all'articolo  9-septies,  comma  1,  dopo  le  parole:  «a
chiunque svolge una attivita' lavorativa nel  settore  privato»  sono
inserite le seguenti: «,  ivi  compresi  i  titolari  di  servizi  di
ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande,».)) 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 6
dicembre 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 6, 9-bis, 9-quater
          e 9-septies, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
          convertito, con modificazioni dalla legge 17  giugno  2021,
          n. 87: 
                «Art. 6 (Piscine, centri natatori, palestre, sport di
          squadra e centri benessere). - 1. A decorrere dal 15 maggio
          2021 in zona gialla  sono  consentite  le  attivita'  delle
          piscine all'aperto in  conformita'  a  protocolli  e  linee
          guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri
          - Dipartimento dello sport, sentita la  Federazione  medico
          sportiva italiana (FMSI), sulla base  di  criteri  definiti
          dal Comitato tecnico-scientifico. 
                1-bis. Dal 1°  luglio  2021,  in  zona  gialla,  sono
          consentite le attivita' delle piscine e dei centri natatori
          anche in impianti coperti in conformita'  ai  protocolli  e
          alle linee guida adottati dalla  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri  -  Dipartimento  per  lo  sport,  sentita  la
          Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri
          definiti dal Comitato tecnico-scientifico. 
                2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla,  le  attivita'
          delle palestre sono consentite in conformita' ai protocolli
          e alle linee guida adottati dalla Presidenza del  Consiglio
          dei ministri  -  Dipartimento  per  lo  sport,  sentita  la
          Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri
          definiti dal Comitato tecnico-scientifico. 
                3. A decorrere dal 26 aprile 2021,  in  zona  gialla,
          nel rispetto delle linee guida  adottate  dalla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  per  lo  sport,
          sentita la Federazione  medico  sportiva  italiana  (FMSI),
          sulla   base   di    criteri    definiti    dal    Comitato
          tecnico-scientifico,   e'   consentito    lo    svolgimento
          all'aperto di qualsiasi attivita' sportiva anche di squadra
          e di contatto. 
                3-bis. Dal 1°  luglio  2021,  in  zona  gialla,  sono
          consentite le attivita' dei centri benessere in conformita'
          alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo  1,  comma
          14, del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.». 
                «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi  COVID-19).
          - 1. A far data dal 6 agosto 2021, e'  consentito  in  zona
          bianca esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una  delle
          certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma
          2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': 
                  a) servizi  di  ristorazione  svolti  da  qualsiasi
          esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo,
          al chiuso; 
                  a-bis) alberghi e altre strutture ricettive; 
                  b)  spettacoli  aperti  al   pubblico,   eventi   e
          competizioni sportivi, nonche' attivita' che abbiano  luogo
          in sale da ballo, discoteche e locali  assimilati,  di  cui
          all'articolo 5; 
                  c) musei, altri istituti e luoghi della  cultura  e
          mostre, di cui all'articolo 5-bis; 
                  d) piscine, centri  natatori,  palestre,  sport  di
          squadra, centri benessere, anche all'interno  di  strutture
          ricettive,  di  cui  all'articolo  6,  limitatamente   alle
          attivita' al chiuso, nonche' spazi adibiti a  spogliatoi  e
          docce, con esclusione dell'obbligo  di  certificazione  per
          gli accompagnatori delle  persone  non  autosufficienti  in
          ragione dell'eta' o di disabilita'; 
                  e) sagre e  fiere,  convegni  e  congressi  di  cui
          all'articolo 7; 
                  f)  centri  termali,  salvo  che  per  gli  accessi
          necessari all'erogazione delle prestazioni  rientranti  nei
          livelli essenziali di  assistenza  e  allo  svolgimento  di
          attivita' riabilitative o terapeutiche, parchi  tematici  e
          di divertimento; 
                  g) centri culturali, centri sociali  e  ricreativi,
          di cui all'articolo  8-bis,  comma  1,  limitatamente  alle
          attivita' al chiuso e con esclusione dei  centri  educativi
          per l'infanzia, compresi i centri  estivi,  e  le  relative
          attivita' di ristorazione; 
                  g-bis) feste conseguenti alle  cerimonie  civili  o
          religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2; 
                  h) attivita' di sale gioco,  sale  scommesse,  sale
          bingo e casino', di cui all'articolo 8-ter; 
                  i) concorsi pubblici; 
                  i-bis) corsi di formazione  privati  se  svolti  in
          presenza. 
                1-bis.  Fino  al  31  marzo   2022,   e'   consentito
          esclusivamente  ai  soggetti  in  possesso  di  una   delle
          certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma
          2, l'accesso ai seguenti servizi e  attivita',  nell'ambito
          del territorio nazionale: 
                  a) servizi alla persona; 
                  b) pubblici  uffici,  servizi  postali,  bancari  e
          finanziari,  attivita'  commerciali,  fatti  salvi   quelli
          necessari per assicurare  il  soddisfacimento  di  esigenze
          essenziali  e  primarie  della  persona,  individuate   con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del  Ministro  della  salute,  d'intesa  con  i
          Ministri dell'economia e delle  finanze,  della  giustizia,
          dello sviluppo economico e della pubblica  amministrazione,
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione; 
                  c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli
          internati,  all'interno  degli  istituti  penitenziari  per
          adulti e minori. 
                1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere
          a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022.  La  disposizione
          di cui al comma  1-bis,  lettera  b),  si  applica  dal  1°
          febbraio 2022, o dalla data di efficacia  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla  medesima
          lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi,
          alle attivita' e agli uffici di cui al comma 1-bis  avvenga
          nel rispetto delle prescrizioni di cui  al  medesimo  comma
          sono  effettuate   dai   relativi   titolari,   gestori   o
          responsabili ai sensi del comma 4. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche nelle zone  gialla,  arancione  e  rossa,  laddove  i
          servizi e le attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e
          alle condizioni previste per le singole zone, salvo  quanto
          previsto al comma 2-bis. 
                2-bis. Nelle zone gialla e  arancione,  la  fruizione
          dei  servizi,  lo  svolgimento  delle   attivita'   e   gli
          spostamenti, limitati o sospesi ai  sensi  della  normativa
          vigente, sono  consentiti  esclusivamente  ai  soggetti  in
          possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di  cui
          all'articolo 9, comma 2, lettere a),  b)  e  c-bis),  e  ai
          soggetti di cui al comma 3,  primo  periodo,  nel  rispetto
          della  disciplina  della  zona  bianca.   Ai   servizi   di
          ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle  predette
          zone, si applica il presente comma ad eccezione delle mense
          e catering continuativo su base contrattuale, ai  quali  si
          applicano le disposizioni di cui al comma 1. 
                3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis  non  si
          applicano ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai
          soggetti esenti dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di
          idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri
          definiti con circolare  del  Ministero  della  salute.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          di concerto con i Ministri della salute, per  l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale,  e  dell'economia  e
          delle finanze, sentito il Garante  per  la  protezione  dei
          dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per
          trattare in modalita' digitale le predette  certificazioni,
          al fine di consentirne la  verifica  digitale,  assicurando
          contestualmente la protezione dei dati  personali  in  esse
          contenuti. Nelle more dell'adozione del  predetto  decreto,
          per le finalita' di cui al presente articolo possono essere
          utilizzate  le   certificazioni   rilasciate   in   formato
          cartaceo. 
                4. I  titolari  o  i  gestori  dei  servizi  e  delle
          attivita'  di  cui  ai  commi  1  e  2-bis  sono  tenuti  a
          verificare che l'accesso ai predetti  servizi  e  attivita'
          avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui ai  medesimi
          commi 1 e 2-bis. Le verifiche  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 sono effettuate  con  le  modalita'  indicate  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  adottato
          ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel  caso  di  sagre  e
          fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi  di
          varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico,
          con apposita segnaletica, dell'obbligo del  possesso  della
          certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma
          1,  lettera  e),  per  l'accesso  all'evento.  In  caso  di
          controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si
          applicano al solo soggetto privo di  certificazione  e  non
          anche  agli  organizzatori  che  abbiano   rispettato   gli
          obblighi informativi. 
                5. Il Ministro della  salute  con  propria  ordinanza
          puo'  definire  eventuali  misure  necessarie  in  fase  di
          attuazione del presente articolo.». 
                «Art. 9-quater (Impiego  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 nei mezzi di trasporto). - 1. Fino alla cessazione
          dello stato di emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e'
          consentito esclusivamente ai  soggetti  in  possesso  delle
          certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma
          2, lettere a), b) e c-bis), del  decreto-legge  n.  52  del
          2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis,  comma
          3,  primo  periodo,  del  decreto-legge  n.  52  del  2021,
          l'accesso  ai  seguenti  mezzi  di  trasporto  e  il   loro
          utilizzo: 
                  a) aeromobili  adibiti  a  servizi  commerciali  di
          trasporto di persone; 
                  b) navi e traghetti adibiti a servizi di  trasporto
          interregionale; 
                  c)  treni  impiegati  nei  servizi   di   trasporto
          ferroviario passeggeri di tipo  interregionale,  Intercity,
          Intercity Notte e Alta Velocita'; 
                  d)  autobus  adibiti  a  servizi  di  trasporto  di
          persone, ad offerta indifferenziata, effettuati  su  strada
          in modo continuativo o periodico su un percorso che collega
          piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e
          prezzi prestabiliti; 
                  e)  autobus  adibiti  a  servizi  di  noleggio  con
          conducente; 
                  e-ter) mezzi impiegati  nei  servizi  di  trasporto
          pubblico locale o regionale. 
                2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai  soggetti
          esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea
          certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
          con circolare del Ministero della salute. 
                3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche'  i
          loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo  dei
          servizi di cui  al  comma  1  avvenga  nel  rispetto  delle
          prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con   le
          modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10.
          Per i mezzi del trasporto pubblico locale  o  regionale  le
          predette verifiche possono essere svolte secondo  modalita'
          a campione. 
                3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'  articolo
          4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure
          di  contenimento  e  di  contrasto  dei   rischi   sanitari
          derivanti dalla  diffusione  del  COVID-19,  come  definite
          dalle linee guida e  dai  protocolli  di  cui  all'articolo
          10-bis del  presente  decreto,  integrano,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto  di
          legge e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione  dello
          stato di emergenza nazionale, il contenuto  degli  obblighi
          di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori  di
          infrastrutture  o  di  stazioni  destinati   all'erogazione
          ovvero alla fruizione di servizi di trasporto  pubblico  di
          persone e di merci,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,
          marittimo,  nelle  acque  interne,  anche  non  di   linea,
          regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi,  nulla
          osta,  contratti,  convenzioni,  disciplinari,  appalti   o
          concessioni. 
                4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1
          e  3  e'  sanzionata   ai   sensi   dell'articolo   4   del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.». 
                «Art. 9-septies (Impiego delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre  2021  e
          fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di
          emergenza,   al   fine   di   prevenire    la    diffusione
          dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  a  chiunque   svolge   una
          attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto  obbligo,
          ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attivita'
          e' svolta, di possedere e  di  esibire,  su  richiesta,  la
          certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma
          2.  Resta  fermo  quanto  previsto  dagli  articoli  9-ter,
          9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e
          4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
                2. La disposizione di  cui  al  comma  1  si  applica
          altresi' a tutti  i  soggetti  che  svolgono,  a  qualsiasi
          titolo, la propria attivita' lavorativa  o  di  formazione,
          anche in qualita' di discenti, o di volontariato nei luoghi
          di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. 
                3. Le disposizioni di cui ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano ai soggetti esentati dalla  somministrazione  del
          vaccino  sulla  base  di   idonea   certificazione   medica
          rilasciata secondo i criteri  definiti  con  circolare  del
          Ministero della salute. 
                4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a
          verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1
          e 2. Per i lavoratori di cui al comma  2  la  verifica  del
          rispetto delle prescrizioni di cui al comma  1,  oltre  che
          dai soggetti di cui al primo periodo, e'  effettuata  anche
          dai rispettivi  datori  di  lavoro.  Per  i  lavoratori  in
          somministrazione   la   verifica   del    rispetto    delle
          prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; e'
          onere del somministratore informare i lavoratori  circa  la
          sussistenza delle predette prescrizioni. 
                5. I datori di lavoro di cui al comma 1  definiscono,
          entro il  15  ottobre  2021,  le  modalita'  operative  per
          l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a
          campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i
          controlli  siano  effettuati  al  momento  dell'accesso  ai
          luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti
          incaricati   dell'accertamento   delle   violazioni   degli
          obblighi di  cui  ai  commi  1  e  2.  Le  verifiche  delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con   le
          modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10.
          Al fine di semplificare e razionalizzare  le  verifiche  di
          cui al presente comma, i lavoratori possono  richiedere  di
          consegnare al proprio datore di lavoro copia della  propria
          certificazione verde COVID-19. I lavoratori che  consegnano
          la predetta  certificazione,  per  tutta  la  durata  della
          relativa validita', sono esonerati dai controlli  da  parte
          dei rispettivi datori di lavoro. 
                6. I lavoratori di cui al comma 1, nel  caso  in  cui
          comunichino di non essere in possesso della  certificazione
          verde COVID-19 o qualora  risultino  privi  della  predetta
          certificazione al momento dell'accesso al luogo di  lavoro,
          al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
          nel   luogo   di   lavoro,   sono    considerati    assenti
          ingiustificati  fino  alla  presentazione  della   predetta
          certificazione e, comunque, non oltre  il  31  marzo  2022,
          termine di  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  senza
          conseguenze disciplinari e con diritto  alla  conservazione
          del  rapporto  di  lavoro.  Per   i   giorni   di   assenza
          ingiustificata di cui al primo periodo non sono  dovuti  la
          retribuzione ne'  altro  compenso  o  emolumento,  comunque
          denominato. 
                7. Nelle imprese, dopo il quinto  giorno  di  assenza
          ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro  puo'
          sospendere il lavoratore per  la  durata  corrispondente  a
          quella  del  contratto   di   lavoro   stipulato   per   la
          sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci
          giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del
          31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto
          alla conservazione del posto di lavoro  per  il  lavoratore
          sospeso. 
                8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui
          al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e
          2 e' punito con la sanzione di cui al  comma  9  e  restano
          ferme le  conseguenze  disciplinari  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore. 
                9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
          comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di
          cui al  comma  5  nel  termine  previsto,  nonche'  per  la
          violazione di cui al comma  8,  si  applica  l'articolo  4,
          commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma
          2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74.  Per
          le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa
          prevista  dal  comma  1   del   citato   articolo   4   del
          decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento  di
          una somma da euro 600 a euro 1.500. 
                10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono  irrogate  dal
          Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento  e  della
          contestazione delle violazioni di cui al medesimo  comma  9
          trasmettono   al   Prefetto   gli   atti   relativi    alla
          violazione.».