Art. 6 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle  regioni  e  nelle
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  i  cui  territori  si
collocano in  zona  bianca,  lo  svolgimento  delle  attivita'  e  la
fruizione dei servizi per  i  quali  in  zona  gialla  sono  previste
limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti ((in  possesso
di una delle certificazioni verdi)) COVID-19 di cui  all'articolo  9,
comma 2, lettere a), b) e c-bis), ((del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.
87)), nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma  3,  primo
periodo, del predetto decreto-legge n.  52  del  2021,  nel  rispetto
della disciplina della zona bianca.  Nei  servizi  di  cui  al  primo
periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione  di  quelli
prestati all'interno di  alberghi  e  di  altre  strutture  ricettive
riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e  delle  mense  e
del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano
le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo  9-bis  del  predetto
decreto-legge n. 52 del 2021. 
  2. Nelle  more  della  modifica  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 17 giugno 2021,  ((pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  143  del  17  giugno   2021,))   adottato   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire
la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19  di
cui  all'articolo  9,  comma  2,  lettere  a),  b)  e   c-bis),   del
decreto-legge n. 52 del 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 9,  del  decreto-legge  22
          aprile 2021, n.  52  convertito,  con  modificazioni  dalla
          legge 17 giugno 2021, n. 87,  si  rimanda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 9-bis,  del  decreto-legge
          22 aprile 2021, n. 52 convertito, con  modificazioni  dalla
          legge 17 giugno 2021, n. 87,  si  rimanda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 4. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          17 giugno 2021  (Disposizioni  attuative  dell'articolo  9,
          comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,  recante
          «Misure urgenti per la  graduale  ripresa  delle  attivita'
          economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze   di
          contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143  del  17  giugno
          2021.