Art. 11 
 
Investimenti nel capitale di rischio di  start-up  innovative  e  PMI
                             innovative 
 
  1. Le imprese creative  beneficiarie  delle  agevolazioni  previste
dall'art. 10, che si qualificano come start-up innovative o come  PMI
innovative, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio
aventi le  caratteristiche  di  cui  al  presente  articolo,  possono
richiedere la conversione di una quota  del  finanziamento  agevolato
concesso ai sensi del medesimo art. 10 in contributo a fondo perduto,
nella misura e alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 e fatti salvi
i limiti previsti dalla disciplina  in  materia  di  aiuti  di  Stato
applicabile ai sensi dell'art. 6. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'investimento nel  capitale
di rischio, attuato da investitori terzi, deve assumere la  forma  di
investimento in equity, con le seguenti caratteristiche: 
    a) essere effettuato esclusivamente nella forma del  conferimento
in denaro; 
    b)  essere  perfezionato  entro cinque   anni   dalla   data   di
concessione delle agevolazioni  di  cui  all'art.  10.  Ai  fini  del
presente articolo, l'investimento nel capitale di rischio si  intende
perfezionato con il versamento all'impresa beneficiaria delle risorse
destinate all'investimento stesso; 
    c) essere di importo non inferiore a 20.000,00 euro; 
    d) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale
della start-up innovativa o della PMI innovativa, anche  per  effetto
della   conversione   di   strumenti   finanziari   di   quasi-equity
eventualmente sottoscritti; 
    e) essere detenuto per un periodo non inferiore a tre anni. 
  3. La richiesta  di  conversione  delle  agevolazioni  puo'  essere
presentata dalle imprese di  cui  al  comma  1  successivamente  alla
concessione delle agevolazioni per investimenti  e  riferirsi  a  una
operazione  di  investimento  nel  capitale  di  rischio,  avente  le
caratteristiche di cui al comma 2, che l'impresa abbia perfezionato o
intenda perfezionare successivamente alla data del  provvedimento  di
concessione delle agevolazioni per gli investimenti di  cui  all'art.
10 e, comunque, entro il termine di cui al comma 2,  lettera  b).  Le
richieste presentate a fronte di operazioni gia' perfezionate  devono
intervenire entro sei mesi dal perfezionamento; nel caso di richieste
presentate  a  fronte  di  operazioni  non  ancora  perfezionate   il
perfezionamento deve avvenire entro sei  mesi  dal  provvedimento  di
accoglimento della richiesta di conversione.  In  tale  ultimo  caso,
l'efficacia del predetto provvedimento  resta  comunque  condizionata
all'avvenuto perfezionamento entro il predetto termine. 
  5. Il finanziamento agevolato e' convertibile in contributo a fondo
perduto per un importo  pari  al  50%  delle  somme  apportate  dagli
investitori terzi e, comunque, fino alla misura massima del  50%  del
finanziamento concesso. La restante quota di finanziamento  agevolato
e' rimborsata dall'impresa beneficiaria secondo le modalita' indicate
ai commi 1 e 3 dell'art. 10. 
  6. L'importo della quota di contributo a fondo  perduto  convertita
ai sensi del presente articolo  deve  essere  appostato  in  apposita
riserva indisponibile. Tale riserva, per i primi cinque anni,  potra'
essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite e/o  per
aumenti di capitale. Decorso il termine dei cinque anni,  la  riserva
diventa disponibile ed eventualmente distribuibile ai soci. 
  7. Ulteriori specificazioni ai fini della richiesta di  conversione
delle agevolazioni i sensi del presente articolo  e  in  merito  alle
modalita'  di   comunicazione   da   parte   del   Soggetto   gestore
dell'ammissione  al  beneficio  in  questione  sono  fornite  con  il
provvedimento di cui all'art. 15, comma 2.