Art. 9 Iniziative e spese ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 10 i programmi di investimento volti alla creazione, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese creative. 2. I programmi di investimento di cui al comma 1, devono: a) prevedere spese ammissibili, ivi compresi quelle afferenti al capitale circolante di cui al comma 4, di importo non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, al netto di IVA; b) avere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui all'art. 17; c) riguardare, per le imprese costituite da non piu' di cinque anni al momento della presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 16, l'avvio o lo sviluppo dell'impresa creativa ovvero, per le imprese costituite da piu' di cinque anni al momento della presentazione della predetta domanda, l'ampliamento o la diversificazione della propria offerta di prodotti e servizi e del proprio mercato di riferimento o l'introduzione di innovazioni ed efficientamento del processo produttivo. 3. I programmi di investimento, aventi le caratteristiche di cui al comma 2, possono essere presentati anche nell'ambito di progetti integrati, qualora l'integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi competitivi in relazione all'attivita' oggetto dell'iniziativa. Il progetto integrato puo' includere programmi presentati da imprese non costituenti imprese creative, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), a condizione che esso sia realizzato nell'ambito del settore creativo e con un ruolo non preponderante delle imprese diverse dalle imprese creative, tenuto conto del numero dei partecipanti, dei costi di ciascun programma e delle caratteristiche dell'integrazione progettuale. 4. Le spese ammissibili, sostenute e pagate direttamente dall'impresa beneficiaria, riguardano: a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purche' coerenti e funzionali all'attivita' d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente; b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attivita' oggetto dell'iniziativa agevolata, incluso l'acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso; c) opere murarie nel limite del 10% (dieci per cento) del programma complessivamente considerato ammissibile; d) esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% (cinquanta percento) delle spese e dei costi di cui alle lettere a), b) e c). 5. Le esigenze di capitale circolante di cui al comma 4, lettera d), devono essere coerenti con l'iniziativa valutata dal soggetto gestore e le relative agevolazioni concesse possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci; b) servizi di carattere ordinario, diversi da quelli compresi nelle spese di cui al comma 4, lettera c), strettamente necessari allo svolgimento delle attivita' dell'impresa; c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing, housing/hosting; d) utenze; e) perizie tecniche, spese assicurative connesse al progetto, fidejussioni bancarie connesse al progetto; f) costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato che non benefici di alcun'altra agevolazione, anche indiretta, o a percezione successiva, impiegato nel programma di investimento. 6. Ai fini dell'ammissibilita', le spese devono essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento. I beni e i servizi oggetto dell'agevolazione devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attivita' d'impresa ed essere acquistati a condizioni di mercato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal provvedimento di cui all'art. 15, comma 2. Le spese devono essere pagate tramite uno o piu' conti corrente ordinari intestati all'impresa beneficiaria, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del programma di spesa, con le modalita' indicate nel medesimo provvedimento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature e le spese relative a imposte e tasse. 7. Sono, in ogni caso, ammissibili le sole spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 16 ovvero, nel caso di persone fisiche, alla data di costituzione dell'impresa ai sensi dell'art. 8, comma 5. 8. Nel caso di utilizzo di risorse dei fondi strutturali e di investimento europei o della pianificazione nazionale delle risorse destinate alla ripresa e resilienza, ai sensi degli articoli 3 e 4, il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2, puo' stabilire particolari condizioni alle spese previste dal presente articolo.