Art. 9 
 
                   Iniziative e spese ammissibili 
 
  1.  Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  di  cui  all'art.  10  i
programmi di investimento volti alla creazione, allo  sviluppo  e  al
consolidamento delle imprese creative. 
  2. I programmi di investimento di cui al comma 1, devono: 
    a) prevedere spese ammissibili, ivi compresi quelle afferenti  al
capitale circolante di cui al comma 4, di  importo  non  superiore  a
500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, al netto di IVA; 
    b) avere una durata non superiore a ventiquattro mesi  decorrenti
dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione di  cui
all'art. 17; 
    c) riguardare, per le imprese costituite da  non  piu'  di cinque
anni al momento della presentazione della domanda di agevolazione  di
cui all'art. 16, l'avvio o lo sviluppo dell'impresa creativa  ovvero,
per le imprese costituite da piu' di cinque  anni  al  momento  della
presentazione   della   predetta   domanda,   l'ampliamento   o    la
diversificazione della propria offerta di prodotti e  servizi  e  del
proprio mercato di riferimento o  l'introduzione  di  innovazioni  ed
efficientamento del processo produttivo. 
  3. I programmi di investimento, aventi le caratteristiche di cui al
comma 2, possono essere  presentati  anche  nell'ambito  di  progetti
integrati, qualora l'integrazione consenta alle imprese proponenti di
realizzare effettivi vantaggi competitivi in relazione  all'attivita'
oggetto  dell'iniziativa.  Il  progetto  integrato   puo'   includere
programmi presentati da imprese non costituenti imprese creative,  ai
sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), a  condizione  che  esso  sia
realizzato nell'ambito del  settore  creativo  e  con  un  ruolo  non
preponderante delle imprese diverse dalle  imprese  creative,  tenuto
conto del numero dei partecipanti, dei costi di ciascun  programma  e
delle caratteristiche dell'integrazione progettuale. 
  4.  Le  spese  ammissibili,   sostenute   e   pagate   direttamente
dall'impresa beneficiaria, riguardano: 
    a) immobilizzazioni  materiali,  con  particolare  riferimento  a
impianti,  macchinari  e  attrezzature  nuovi  di  fabbrica,  purche'
coerenti e funzionali all'attivita' d'impresa, a  servizio  esclusivo
dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione  ed
identificabili singolarmente; 
    b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attivita' oggetto
dell'iniziativa  agevolata,  incluso   l'acquisto   di   brevetti   o
acquisizione di relative licenze d'uso; 
    c) opere murarie  nel  limite  del  10%  (dieci  per  cento)  del
programma complessivamente considerato ammissibile; 
    d) esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% (cinquanta
percento) delle spese e dei costi di cui alle lettere a), b) e c). 
  5. Le esigenze di capitale circolante di cui al  comma  4,  lettera
d), devono essere coerenti con  l'iniziativa  valutata  dal  soggetto
gestore e le relative agevolazioni concesse possono essere utilizzate
ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: 
    a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci; 
    b) servizi di carattere ordinario,  diversi  da  quelli  compresi
nelle spese di cui al comma 4,  lettera  c),  strettamente  necessari
allo svolgimento delle attivita' dell'impresa; 
    c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio,  canoni
di leasing, housing/hosting; 
    d) utenze; 
    e) perizie tecniche, spese  assicurative  connesse  al  progetto,
fidejussioni bancarie connesse al progetto; 
    f) costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato  che
non benefici  di  alcun'altra  agevolazione,  anche  indiretta,  o  a
percezione successiva, impiegato nel programma di investimento. 
  6.  Ai   fini   dell'ammissibilita',   le   spese   devono   essere
contabilizzate nel rispetto delle normative contabili  e  fiscali  di
riferimento. I beni e  i  servizi  oggetto  dell'agevolazione  devono
essere  utilizzati   esclusivamente   ai   fini   dello   svolgimento
dell'attivita'  d'impresa  ed  essere  acquistati  a  condizioni   di
mercato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal provvedimento  di
cui all'art. 15, comma 2. Le spese devono essere pagate tramite uno o
piu' conti  corrente  ordinari  intestati  all'impresa  beneficiaria,
dedicati,  anche  in  via  non  esclusiva,  alla  realizzazione   del
programma  di  spesa,  con  le  modalita'   indicate   nel   medesimo
provvedimento.  Non  sono  ammissibili  alle  agevolazioni  le  spese
riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti,  macchinari
e attrezzature e le spese relative a imposte e tasse. 
  7. Sono, in ogni caso, ammissibili le sole spese che, in base  alla
data delle relative fatture  o  di  altro  documento  giustificativo,
risultino sostenute successivamente alla data di presentazione  della
domanda di agevolazione di  cui  all'art.  16  ovvero,  nel  caso  di
persone fisiche, alla data  di  costituzione  dell'impresa  ai  sensi
dell'art. 8, comma 5. 
  8. Nel caso di utilizzo di  risorse  dei  fondi  strutturali  e  di
investimento europei o della pianificazione nazionale  delle  risorse
destinate alla ripresa e resilienza, ai sensi degli articoli 3  e  4,
il  provvedimento  di  cui  all'art.  15,  comma  2,  puo'  stabilire
particolari condizioni alle spese previste dal presente articolo.