Art. 11 
 
Verifica  delle  certificazioni  di  esenzione   dalla   vaccinazione
  anti-COVID-19   emesse   dalla   Piattaforma   nazionale-DGC    per
  l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la  rilevazione
  di antigene SARS-CoV-2 
 
  1. Nelle farmacie di cui all'art. 1, commi 418 e 419,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178 ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al
protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
settembre 2021, n. 126, l'esecuzione di test antigenici rapidi per la
rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e' effettuata, solo  su  richiesta
dell'interessato, gratuitamente, a fronte della preventiva  verifica,
tramite il  Sistema  TS,  della  validita'  della  certificazione  di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19  esibita  dall'interessato
unitamente al relativo CUEV. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  Sistema  TS  rende
disponibile  le  funzionalita'  di  interrogazione  puntuale  per  la
verifica di sussistenza e validita' della certificazione di esenzione
dalla vaccinazione anti-COVID-19 esibita dall'interessato. 
  3. Tutti  i  soggetti  preposti  alla  verifica  di  sussistenza  e
validita'  della  certificazione  di  esenzione  dalla   vaccinazione
anti-COVID-19 devono essere appositamente  autorizzati  dal  titolare
della farmacia o dal responsabile della  struttura  sanitaria,  nella
qualita' di titolare del trattamento, ai sensi degli  articoli  29  e
32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.  2016/679  e  2-quaterdecies
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e devono ricevere  le
necessarie istruzioni in merito  al  trattamento  dei  dati  connesso
all'attivita'  di  verifica,   con   particolare   riferimento   alla
possibilita' di utilizzare tale funzionalita' esclusivamente  per  le
finalita' indicate nel presente articolo.