Art. 5 
 
Servizi per la  generazione  e  la  revoca  delle  certificazioni  di
  esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 
 
  1.  La  piattaforma  nazionale-DGC  viene  alimentata,   attraverso
l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'Allegato C,
con i dati relativi all'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 di
cui all'Allegato A, e genera le medesime certificazioni di  esenzione
secondo le regole e le modalita' descritte nell'Allegato B. 
  2. Il Sistema TS e' alimentato con le informazioni di cui al  comma
1 dai medici  di  medicina  generale  e  pediatri  di  libera  scelta
dell'assistito nonche' dai seguenti medici operativi  nella  campagna
di vaccinazione anti-COVID-19: 
    a) medici vaccinatori  delle  strutture  sanitarie,  pubbliche  e
private accreditate, afferenti ai servizi sanitari regionali; 
    b) medici USMAF e medici SASN, 
  e consente la stampa ovvero l'invio tramite  posta  elettronica  di
dette informazioni, identificate con il codice univoco CUEV di cui al
comma  3,  complete  della  motivazione  clinica  dell'esenzione,  da
fornire su richiesta all'interessato. 
  3. Al momento della trasmissione dei dati di cui  al  comma  2,  il
Sistema TS attribuisce il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV). 
  4. Dalla data di efficacia del presente decreto, le  certificazioni
di  esenzione  dalla  vaccinazione  anti-COVID-19   sono   rilasciate
esclusivamente  in  modalita'  digitale.  Entro  venti  giorni  dalla
predetta data, le  certificazioni  di  esenzione  dalla  vaccinazione
anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalita' cartacea  ai  sensi
delle circolari del Ministero della salute sono riemesse in modalita'
digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta dell'interessato
al medico certificatore. Decorso tale  termine,  cessa  la  validita'
delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalita'
cartacea. 
  5.  La  generazione  delle  certificazioni   di   esenzione   dalla
vaccinazione anti-COVID-19 avviene nei casi in  cui  la  vaccinazione
stessa venga  omessa  o  differita  per  la  presenza  di  specifiche
condizioni cliniche documentate, che la  controindichino  in  maniera
permanente o temporanea, come stabilito dalle circolari del Ministero
della   salute   citate   in   premessa   ed   eventuali   successivi
aggiornamenti. 
  6. Le motivazioni che giustificano il rilascio della certificazione
di esenzione dalla  vaccinazione  anti-COVID-19  non  sono  riportate
nella  certificazione  digitale,  ma  sono  indicate   in   fase   di
alimentazione del Sistema TS dai soggetti indicati dal  comma  2  per
finalita'  epidemiologiche  e  di  monitoraggio  sulla   correttezza,
veridicita' e congruita' dei dati. 
  7.  La  Piattaforma   nazionale-DGC   genera   una   revoca   delle
certificazioni  di   esenzione   dalla   vaccinazione   anti-COVID-19
eventualmente gia' rilasciate e ancora in corso di validita', secondo
le modalita' descritte all'art. 8, commi  5  e  6,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e nei  casi  ivi
previsti. 
  8. Qualora uno dei soggetti di cui al comma  2  accerti  il  venire
meno della specifica condizione clinica riportata  sul  documento  di
cui all'art. 3, comma 3, che  ha  giustificato  il  rilascio  di  una
certificazione di esenzione dalla vaccinazione  anti-COVID-19  ancora
in corso di validita', ne dispone la revoca tramite apposita funzione
del Sistema TS, inserendo la data di fine  validita'  e  la  relativa
motivazione.