Art. 5 Servizi per la generazione e la revoca delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 1. La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'Allegato C, con i dati relativi all'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 di cui all'Allegato A, e genera le medesime certificazioni di esenzione secondo le regole e le modalita' descritte nell'Allegato B. 2. Il Sistema TS e' alimentato con le informazioni di cui al comma 1 dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta dell'assistito nonche' dai seguenti medici operativi nella campagna di vaccinazione anti-COVID-19: a) medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, afferenti ai servizi sanitari regionali; b) medici USMAF e medici SASN, e consente la stampa ovvero l'invio tramite posta elettronica di dette informazioni, identificate con il codice univoco CUEV di cui al comma 3, complete della motivazione clinica dell'esenzione, da fornire su richiesta all'interessato. 3. Al momento della trasmissione dei dati di cui al comma 2, il Sistema TS attribuisce il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV). 4. Dalla data di efficacia del presente decreto, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate esclusivamente in modalita' digitale. Entro venti giorni dalla predetta data, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalita' cartacea ai sensi delle circolari del Ministero della salute sono riemesse in modalita' digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta dell'interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validita' delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalita' cartacea. 5. La generazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 avviene nei casi in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea, come stabilito dalle circolari del Ministero della salute citate in premessa ed eventuali successivi aggiornamenti. 6. Le motivazioni che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 non sono riportate nella certificazione digitale, ma sono indicate in fase di alimentazione del Sistema TS dai soggetti indicati dal comma 2 per finalita' epidemiologiche e di monitoraggio sulla correttezza, veridicita' e congruita' dei dati. 7. La Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 eventualmente gia' rilasciate e ancora in corso di validita', secondo le modalita' descritte all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e nei casi ivi previsti. 8. Qualora uno dei soggetti di cui al comma 2 accerti il venire meno della specifica condizione clinica riportata sul documento di cui all'art. 3, comma 3, che ha giustificato il rilascio di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 ancora in corso di validita', ne dispone la revoca tramite apposita funzione del Sistema TS, inserendo la data di fine validita' e la relativa motivazione.