Art. 6 
 
Accesso ai dati delle certificazioni di esenzione dalla  vaccinazione
                            anti-COVID-19 
 
  1. Per garantire, a fini di sanita' pubblica, nell'ambito del piano
nazionale di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19,  il  monitoraggio
delle  esenzioni  dalla  vaccinazione  anti-COVID-19   rilasciate   e
l'elaborazione di  indicatori  epidemiologici  a  livello  nazionale,
regionale e aziendale, nonche' per lo svolgimento  delle  funzioni  e
dei compiti amministrativi concernenti la raccolta e  lo  scambio  di
informazioni con gli organismi  comunitari  ed  internazionali  e  la
redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e delle  altre
relazioni o rapporti di carattere  nazionale,  le  competenti  unita'
organizzative della Direzione generale della prevenzione sanitaria  e
della  Direzione  generale  della   digitalizzazione,   del   sistema
informativo sanitario e della statistica del Ministero  della  salute
hanno  accesso   ai   dati   delle   esenzioni   dalla   vaccinazione
anti-COVID-19  registrati  nel  Sistema  TS,  in   forma   aggregata,
attraverso idonea reportistica. 
  2. Al fine di assicurare l'aggiornamento delle  anagrafi  regionali
vaccinali  con  le  mancate  vaccinazioni,  nonche'   per   finalita'
epidemiologiche  e  di  verifica  della  correttezza,  congruita'   e
veridicita' dei dati, il  Sistema  TS,  con  le  modalita'  riportate
nell'Allegato C, mette a disposizione delle regioni e delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano le informazioni su  base  individuale
relative alle esenzioni dalla vaccinazione anti-COVID-19  emesse  dai
medici  del  proprio  territorio  e  quelle  emesse,  per  i   propri
residenti, in una regione o in  una  provincia  autonoma  diversa  da
quella di residenza. 
  3. Per la verifica della correttezza, congruita' e veridicita'  dei
dati   delle   certificazioni   di   esenzione   dalla   vaccinazione
anti-COVID-19, la Direzione generale della  prevenzione  sanitaria  e
della  Direzione  generale  della   digitalizzazione,   del   sistema
informativo sanitario e della statistica del Ministero  della  salute
accedono  ai  dati,  su  base  individuale,  delle  esenzioni   dalla
vaccinazione anti-COVID-19, attraverso una funzione di interrogazione
puntuale che il Sistema TS mette a disposizione del  Ministero  della
salute, secondo le modalita' previste  nell'allegato  C  al  presente
decreto.