Art. 9 
 
Messa  a  disposizione  agli  interessati  delle  certificazioni   di
  esenzione   dalla   vaccinazione   anti-COVID-19   generate   dalla
  Piattaforma nazionale-DGC 
 
  1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19,
generate ai sensi  dell'art.  5,  sono  messe  a  disposizione  degli
interessati, ai sensi dell'art. 42, comma  2,  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, attraverso i seguenti strumenti digitali, con le
modalita' definite nell'allegato E del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021: 
    a) portale della Piattaforma nazionale-DGC,  cui  si  accede  sia
attraverso identita' digitale sia con autenticazione a piu' fattori; 
    b) Fascicolo sanitario elettronico; 
    c) App Immuni; 
    d) App IO; 
    e) Sistema TS, per il tramite dei soggetti di  cui  all'art.  11,
comma 1, lettera e) del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 giugno, nonche' di cui all'art. 5, comma 2, del  presente
decreto. 
  2. Le modalita' di accesso alle certificazioni di  esenzione  dalla
vaccinazione anti-COVID-19 sono quelle descritte nell'Allegato E  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno  2021
che prevedono l'uso di meccanismi di sicurezza volti a minimizzare il
rischio di accessi non autorizzati ai dati personali. 
  3. Tutti gli strumenti digitali del  presente  articolo  permettono
all'interessato  di   consultare,   visualizzare   e   scaricare   le
certificazioni anche in  formato  stampabile,  secondo  le  modalita'
descritte  nell'Allegato  E  e  nell'Allegato  C  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021. 
  4. L'esercente la responsabilita' genitoriale sull'assistito minore
di eta', nel momento in cui  la  certificazione  di  esenzione  dalla
vaccinazione anti-COVID-19 relativa al minore e' generata e  visibile
e scaricabile con le specifiche modalita' definite nell'Allegato E  e
nell'Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
17 giugno 2021, riceve un codice univoco ai dati di contatto indicati
in occasione della richiesta della certificazione di esenzione.