Art. 6 Finalita' e ambito di applicazione 1. Al fine di sostenere piu' tangibilmente lo sviluppo delle attivita' economiche superando gli effetti negativi derivanti dalla crisi connessa al diffondersi della pandemia da COVID-19, colmando il divario di investimenti accumulato dalle imprese a causa della predetta crisi, su richiesta dell'impresa e in relazione ai singoli progetti costituenti i programmi di sviluppo, le agevolazioni previste dal decreto del 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo. 2. Fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e condizioni previsti dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, nonche', ove applicabili, delle disposizioni di cui al titolo I del presente decreto, le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere riconosciute con riferimento alle sole domande di contratto di sviluppo presentate al soggetto gestore entro i termini indicati con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, e limitatamente ai programmi di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come «zone a» dalla carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale valevole per il periodo 2022-2027. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere riconosciute ai soli progetti di investimento di cui ai titoli II e IV del decreto 9 dicembre 2014 che rivestono carattere di ecostenibilita' e che, ai sensi del medesimo decreto 9 dicembre 2014, non trovano copertura in nessuno dei regimi applicabili o che possono trovarla unicamente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 o 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.