Art. 6 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Al fine  di  sostenere  piu'  tangibilmente  lo  sviluppo  delle
attivita' economiche superando gli effetti negativi  derivanti  dalla
crisi connessa al diffondersi della pandemia da COVID-19, colmando il
divario di  investimenti  accumulato  dalle  imprese  a  causa  della
predetta crisi, su richiesta dell'impresa e in relazione  ai  singoli
progetti  costituenti  i  programmi  di  sviluppo,  le   agevolazioni
previste dal decreto del 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e
integrazioni, possono essere  riconosciute  nel  rispetto  di  quanto
previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo. 
  2. Fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti  e  condizioni
previsti dal decreto 9 dicembre 2014  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nonche', ove applicabili, delle disposizioni di cui  al
titolo I del presente decreto, le agevolazioni  di  cui  al  comma  1
possono essere riconosciute con  riferimento  alle  sole  domande  di
contratto di sviluppo presentate al soggetto gestore entro i  termini
indicati  con  il  provvedimento  di  cui  all'art.  8,  comma  2,  e
limitatamente ai programmi di investimento realizzati nelle aree  del
territorio nazionale diverse da quelle designate come «zone a»  dalla
carta degli aiuti di Stato a  finalita'  regionale  valevole  per  il
periodo 2022-2027. 
  3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere riconosciute ai
soli progetti di investimento di cui ai titoli II e IV del decreto  9
dicembre 2014 che rivestono carattere di ecostenibilita'  e  che,  ai
sensi del medesimo decreto 9 dicembre 2014, non trovano copertura  in
nessuno dei regimi applicabili o che possono trovarla unicamente  nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 o  17  del  regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.