Art. 7 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 6, nel rispetto di quanto previsto dalla
sezione 3.13 del Quadro temporaneo, le agevolazioni di cui decreto  9
dicembre 2014  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  possono
essere concesse nei limiti delle intensita' previste  dal  punto  89,
lettera d), del  Quadro  temporaneo  e,  comunque,  dell'importo,  in
termini  nominali  e   indipendentemente   dalla   forma   di   aiuto
individuata, previsto dal punto 89, lettere  a)  ed  e),  del  Quadro
temporaneo  medesimo.  Qualora   le   predette   agevolazioni   siano
riconosciute nella forma del finanziamento agevolato,  la  durata  di
quest'ultimo non potra', in ogni caso, essere superiore a otto anni. 
  2. La concessione delle agevolazioni di cui al presente titolo deve
intervenire entro i termini previsti dalla medesima sezione 3.13  del
Quadro temporaneo. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione delle agevolazioni  si
intende perfezionata con l'approvazione  dell'istanza  da  parte  del
soggetto gestore. 
  4. In deroga a quanto previsto dagli articoli 25 e 32 del decreto 9
dicembre 2014 e in attuazione di quanto disposto  dal  punto  97  del
Quadro temporaneo, ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione  di
cui al titolo III e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale
di cui al titolo  IV  del  richiamato  decreto  9  dicembre  2014  si
applicano,  ai  fini  della  concessione  degli   aiuti   individuali
richiesti, le maggiori soglie di notifica individuate  dal  punto  97
medesimo. Ai fini  dell'applicazione  delle  diposizioni  di  cui  al
presente comma, l'aiuto individuale oggetto di notifica  deve  essere
concesso entro i termini previsti dal punto 97 del Quadro temporaneo.