Art. 7 Agevolazioni concedibili 1. Ai fini di cui all'art. 6, nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo, le agevolazioni di cui decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni possono essere concesse nei limiti delle intensita' previste dal punto 89, lettera d), del Quadro temporaneo e, comunque, dell'importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma di aiuto individuata, previsto dal punto 89, lettere a) ed e), del Quadro temporaneo medesimo. Qualora le predette agevolazioni siano riconosciute nella forma del finanziamento agevolato, la durata di quest'ultimo non potra', in ogni caso, essere superiore a otto anni. 2. La concessione delle agevolazioni di cui al presente titolo deve intervenire entro i termini previsti dalla medesima sezione 3.13 del Quadro temporaneo. 3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione delle agevolazioni si intende perfezionata con l'approvazione dell'istanza da parte del soggetto gestore. 4. In deroga a quanto previsto dagli articoli 25 e 32 del decreto 9 dicembre 2014 e in attuazione di quanto disposto dal punto 97 del Quadro temporaneo, ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al titolo III e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale di cui al titolo IV del richiamato decreto 9 dicembre 2014 si applicano, ai fini della concessione degli aiuti individuali richiesti, le maggiori soglie di notifica individuate dal punto 97 medesimo. Ai fini dell'applicazione delle diposizioni di cui al presente comma, l'aiuto individuale oggetto di notifica deve essere concesso entro i termini previsti dal punto 97 del Quadro temporaneo.