Art. 10 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  1. L'Istituto centrale per il  restauro,  l'Opificio  delle  pietre
dure e l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro
svolgono attivita' di restauro, conservazione, formazione, ricerca  e
consulenza sul patrimonio culturale  appartenenti  allo  Stato  e  ad
altri enti pubblici e privati. 
  2. Presso gli istituti di cui al comma 1 operano le Scuole di  alta
formazione e studio, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368. 
  3. Gli istituti di cui al comma 1 possono istituire borse di studio
e di ricerca.