Art. 10 Disposizioni comuni 1. L'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro svolgono attivita' di restauro, conservazione, formazione, ricerca e consulenza sul patrimonio culturale appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici e privati. 2. Presso gli istituti di cui al comma 1 operano le Scuole di alta formazione e studio, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 3. Gli istituti di cui al comma 1 possono istituire borse di studio e di ricerca.