Art. 11 Istituto centrale per il restauro 1. L'Istituto centrale per il restauro (di seguito «ICR»), con sede a Roma, e' ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali. 2. L'ICR svolge funzioni in materia di ricerca scientifica finalizzata agli interventi di preservazione, tutela e restauro dei beni culturali di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, in particolare: a) promuove ed espleta attivita' di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica ai fini della tutela dei beni culturali, anche su richiesta del Ministro o dei direttori generali o dei segretari regionali del Ministero, nonche' di enti e soggetti pubblici e privati; b) promuove ed espleta su richiesta del Ministro o dei direttori generali o dei segretari regionali del Ministero, nonche' di enti e soggetti pubblici e privati, attivita' di verifica tecnico-scientifica di piani, progetti e lavori di conservazione programmata, di restauro e di manutenzione dei beni culturali; c) definisce norme tecniche e metodologiche per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro ai fini della loro compatibilita' con le esigenze della salvaguardia dei beni culturali; d) provvede, secondo le direttive della Direzione generale vigilante, all'accertamento della compatibilita' di metodi, tecniche e materiali da usare nel restauro con le esigenze della tutela dei beni culturali; e) provvede all'insegnamento del restauro dei beni culturali con corsi a carattere teorico-pratico attraverso la Scuola di alta formazione e studio (di seguito «SAF») attiva presso il medesimo istituto; f) promuove ed espleta attivita' di aggiornamento ed addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di restauro dei beni culturali dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero e delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta; g) puo' attivare sezioni distaccate e centri di ricerca sul territorio nazionale afferenti ai compiti istituzionali anche attraverso apposite convenzioni con le regioni d'intesa con i segretariati regionali; h) promuove ed espleta, con contestuale informazione ai direttori generali e regionali, d'intesa con i responsabili degli Uffici periferici competenti, lavori di restauro dei beni culturali per interventi di particolare complessita' o rispondenti ad esigenze di ricerca od a finalita' didattiche collegate alla SAF; i) promuove e organizza convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate ed i metodi di analisi e di intervento elaborati; j) raccoglie, con cadenza annuale, ed elabora dati e documentazione relativi alle ricerche ed ai lavori di restauro dei beni culturali anche a fini didattici, statistici e di individuazione e formazione di metodologie e di normative tecniche; k) fornisce, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero degli affari esteri, consulenza e supporto tecnico-scientifici, per le materie attribuite, a Paesi terzi; l) nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'ICR puo' rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche o private, nazionali od estere, servizi inerenti alle proprie funzioni, secondo modalita' da prevedersi nello statuto. 3. Con lo statuto di cui all'articolo 2, e' definita la struttura organizzativa in cui si articola l'istituto.