Art. 11 
 
                  Istituto centrale per il restauro 
 
  1. L'Istituto centrale per il restauro (di seguito «ICR»), con sede
a Roma, e' ufficio di livello dirigenziale non  generale,  dotato  di
autonomia speciale. Afferisce  alla  Direzione  generale  educazione,
ricerca e istituti culturali. 
  2.  L'ICR  svolge  funzioni  in  materia  di  ricerca   scientifica
finalizzata agli interventi di preservazione, tutela e  restauro  dei
beni culturali di cui agli articoli 10 e 11 del  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e, in particolare: 
    a) promuove  ed  espleta  attivita'  di  ricerca,  progettazione,
sperimentazione e verifica ai fini della tutela dei  beni  culturali,
anche su richiesta del  Ministro  o  dei  direttori  generali  o  dei
segretari  regionali  del  Ministero,  nonche'  di  enti  e  soggetti
pubblici e privati; 
    b) promuove ed espleta su richiesta del Ministro o dei  direttori
generali o dei segretari regionali del Ministero, nonche' di  enti  e
soggetti    pubblici    e    privati,    attivita'    di     verifica
tecnico-scientifica di piani,  progetti  e  lavori  di  conservazione
programmata, di restauro e di manutenzione dei beni culturali; 
    c) definisce norme tecniche e metodologiche per la  progettazione
e  l'esecuzione  dei  lavori  di  restauro   ai   fini   della   loro
compatibilita' con le esigenze della salvaguardia dei beni culturali; 
    d)  provvede,  secondo  le  direttive  della  Direzione  generale
vigilante, all'accertamento della compatibilita' di metodi,  tecniche
e materiali da usare nel restauro con le esigenze  della  tutela  dei
beni culturali; 
    e) provvede all'insegnamento del restauro dei beni culturali  con
corsi a  carattere  teorico-pratico  attraverso  la  Scuola  di  alta
formazione e studio (di seguito  «SAF»)  attiva  presso  il  medesimo
istituto; 
    f)  promuove   ed   espleta   attivita'   di   aggiornamento   ed
addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di restauro
dei beni culturali dell'amministrazione  centrale  e  periferica  del
Ministero  e  delle  amministrazioni  pubbliche   che   ne   facciano
richiesta; 
    g) puo' attivare sezioni  distaccate  e  centri  di  ricerca  sul
territorio  nazionale  afferenti  ai  compiti   istituzionali   anche
attraverso  apposite  convenzioni  con  le  regioni  d'intesa  con  i
segretariati regionali; 
    h) promuove ed espleta, con contestuale informazione ai direttori
generali e  regionali,  d'intesa  con  i  responsabili  degli  Uffici
periferici competenti, lavori di  restauro  dei  beni  culturali  per
interventi di particolare complessita' o rispondenti ad  esigenze  di
ricerca od a finalita' didattiche collegate alla SAF; 
    i) promuove  e  organizza  convegni  e  dibattiti  scientifici  a
carattere nazionale e internazionale  sui  temi  riguardanti  i  suoi
compiti istituzionali; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche
i risultati delle ricerche effettuate ed i metodi  di  analisi  e  di
intervento elaborati; 
    j)  raccoglie,  con  cadenza   annuale,   ed   elabora   dati   e
documentazione relativi alle ricerche ed ai lavori  di  restauro  dei
beni culturali anche a fini didattici, statistici e di individuazione
e formazione di metodologie e di normative tecniche; 
    k) fornisce, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero
degli affari esteri, consulenza e supporto  tecnico-scientifici,  per
le materie attribuite, a Paesi terzi; 
    l) nei casi in cui non  vi  sia  tenuto  per  legge,  l'ICR  puo'
rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche o private,  nazionali
od estere, servizi inerenti alle proprie funzioni, secondo  modalita'
da prevedersi nello statuto. 
  3. Con lo statuto di cui all'articolo 2, e' definita  la  struttura
organizzativa in cui si articola l'istituto.