((Art. 11 bis 
 
Disposizioni in materia di piani di rientro dal disavanzo  sanitario,
  di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e  di  personale
  non dirigenziale della Giustizia  amministrativa  e  del  Ministero
  dell'economia e delle finanze 
  1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  dopo  il
comma 80 e' inserito il seguente: 
  «80-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  80,  secondo  e  terzo
periodo, si interpretano nel senso che la  destinazione  del  gettito
derivante dalla  massimizzazione  delle  aliquote  di  cui  al  primo
periodo  del  medesimo  comma  puo'  essere  effettuata  anche  nelle
annualita' successive  al  relativo  accertamento  ed  anche  per  la
riduzione  della  pressione  fiscale  e  la  copertura  degli   oneri
finanziari concernenti il servizio del  debito  relativo  al  settore
sanitario». 
  2. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti e delle
aziende facenti parte del Servizio sanitario nazionale, semplificando
le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in  favore
degli stessi e degli enti pubblici territoriali, la  disposizione  di
cui all'articolo 57, comma 1, del codice dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  si
applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore degli
enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale  effettuati  in
forza di contratti di locazione finanziaria. Nell'ipotesi di  cui  al
primo  periodo,  la  richiesta  avente   ad   oggetto   la   verifica
dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del citato codice  di
cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  puo'  essere
formulata,  entro  sessanta  giorni  dal   riscatto,   dai   soggetti
beneficiari  dello  stesso  e  il  riscatto  non  e'  soggetto   alla
prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti del medesimo codice  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  3. All'articolo  16  delle  norme  di  attuazione  del  codice  del
processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito  dei
progetti  finalizzati  all'abbattimento  dell'arretrato  inclusi  nel
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza   (PNRR)   tali   misure
straordinarie  nei  confronti  del   personale   amministrativo   non
dirigenziale della Giustizia amministrativa, ad eccezione  di  quello
assunto ai sensi dell'articolo  11,  comma  1,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, sono adottate con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  di  Stato,  su  proposta  del  Segretario  generale  della
Giustizia amministrativa, tra i  dipendenti  che  hanno  concorso  al
raggiungimento dell'obiettivo del PNRR, secondo  parametri  indicati,
all'inizio di ogni anno,  dal  Segretario  generale  della  Giustizia
amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano  copertura
mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della
Giustizia amministrativa, tenuto conto di quanto  previsto  al  comma
1». 
  4.  Al  fine  di  consentire   la   prosecuzione   delle   funzioni
istituzionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, e di cui all'articolo 8, comma 1, del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, ivi incluso il supporto  amministrativo  a  tali
funzioni,  nonche'  per  le  funzioni  di  controllo  di  regolarita'
amministrativo-contabile, al personale non dirigenziale,  che  presta
servizio presso gli uffici interessati del Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
nonche' presso le Ragionerie territoriali dello Stato  e  gli  Uffici
centrali   di   bilancio,   e'    corrisposta    una    maggiorazione
dell'indennita' di amministrazione  in  godimento.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite  le  organizzazioni
sindacali, sono individuati gli uffici destinatari,  la  misura  e  i
criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni, nel  limite  di
spesa di euro 6.500.000 annui.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 6.500.000 euro annui a decorrere dal 2022, si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo  degli
          articoli 12, 57, 60, 61 e 62  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio
          2002, n. 137): 
                «Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
          cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera  di
          autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad
          oltre settanta  anni,  sono  sottoposte  alle  disposizioni
          della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
          la verifica di cui al comma 2. 
                2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o  su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano  la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o etnoantropologico nelle cose di cui  al  comma  1,  sulla
          base di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti  dal
          Ministero medesimo al fine  di  assicurare  uniformita'  di
          valutazione. 
                3. Per i beni immobili dello Stato, la  richiesta  di
          cui al comma 2 e' corredata da elenchi  dei  beni  e  dalle
          relative   schede   descrittive.   I   criteri    per    la
          predisposizione degli elenchi, le  modalita'  di  redazione
          delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto con l'Agenzia del demanio e, per i  beni  immobili
          in uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il
          concerto della competente direzione generale dei  lavori  e
          del demanio. Il Ministero  fissa,  con  propri  decreti,  i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e   la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione conoscitiva, da parte degli  altri  soggetti
          di cui al comma 1. 
                4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica  non  sia
          stato riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose
          medesime sono escluse dall'applicazione delle  disposizioni
          del presente Titolo. 
                5. Nel caso di verifica con esito  negativo  su  cose
          appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e  degli
          altri enti pubblici territoriali, la  scheda  contenente  i
          relativi dati e' trasmessa ai competenti  uffici  affinche'
          ne dispongano la  sdemanializzazione  qualora,  secondo  le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse. 
                6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma
          5 per le quali si  sia  proceduto  alla  sdemanializzazione
          sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 
                7. L'accertamento dell'interesse artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli indirizzi generali di  cui  al  comma  2,  costituisce
          dichiarazione ai sensi  dell'articolo  13  ed  il  relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
          15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
          disposizioni del presente Titolo. 
                8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
          dello  Stato  oggetto  di  verifica  con  esito   positivo,
          integrate  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   7,
          confluiscono in un archivio informatico, conservato  presso
          il Ministero e accessibile al Ministero e  all'Agenzia  del
          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio
          immobiliare  e  di  programmazione  degli   interventi   in
          funzione delle rispettive competenze istituzionali. 
                9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          alle cose di cui al comma 1 anche qualora  i  soggetti  cui
          esse appartengono mutino in qualunque modo la  loro  natura
          giuridica. 
                10. Il procedimento di  verifica  si  conclude  entro
          centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.» 
                «Art. 57 (Cessione di beni culturali in favore  dello
          Stato). - 1. Gli atti che comportano  alienazione  di  beni
          culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in
          pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti  ad
          autorizzazione.» 
                «Art. 60 (Acquisto in via di  prelazione).  -  1.  Il
          Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62,  comma  3,
          la  regione  o  gli  altri   enti   pubblici   territoriali
          interessati,  hanno  facolta'  di  acquistare  in  via   di
          prelazione i beni culturali alienati  a  titolo  oneroso  o
          conferiti in societa', rispettivamente, al medesimo  prezzo
          stabilito nell'atto di alienazione  o  al  medesimo  valore
          attribuito nell'atto di conferimento. 
                2. Qualora il bene sia  alienato  con  altri  per  un
          unico corrispettivo o sia ceduto  senza  previsione  di  un
          corrispettivo in denaro ovvero  sia  dato  in  permuta,  il
          valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto  che
          procede alla prelazione ai sensi del comma 1. 
                3.  Ove  l'alienante  non  ritenga  di  accettare  la
          determinazione effettuata ai sensi del comma 2,  il  valore
          economico della cosa e' stabilito da  un  terzo,  designato
          concordemente dall'alienante e  dal  soggetto  che  procede
          alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
          del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il  terzo
          nominato non voglia o non possa  accettare  l'incarico,  la
          nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti,  dal
          presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
          il   contratto.   Le   spese   relative   sono   anticipate
          dall'alienante. 
                4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso
          di errore o di manifesta iniquita'. 
                5. La prelazione puo' essere esercitata anche  quando
          il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.» 
                «Art. 61  (Condizioni  della  prelazione).  -  1.  La
          prelazione e' esercitata nel  termine  di  sessanta  giorni
          dalla   data   di   ricezione   della   denuncia   prevista
          dall'articolo 59. 
                2. Nel caso in cui la denuncia  sia  stata  omessa  o
          presentata  tardivamente  oppure  risulti  incompleta,   la
          prelazione e' esercitata nel termine di centottanta  giorni
          dal momento in cui il Ministero  ha  ricevuto  la  denuncia
          tardiva  o  ha  comunque  acquisito  tutti   gli   elementi
          costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo  59,  comma
          4. 
                3. Entro i termini  indicati  dai  commi  1  e  2  il
          provvedimento di prelazione e' notificato all'alienante  ed
          all'acquirente. La proprieta' passa allo Stato  dalla  data
          dell'ultima notifica. 
                4. In pendenza del termine  prescritto  dal  comma  1
          l'atto di alienazione rimane  condizionato  sospensivamente
          all'esercizio della prelazione e all'alienante  e'  vietato
          effettuare la consegna della cosa. 
                5. Le  clausole  del  contratto  di  alienazione  non
          vincolano lo Stato. 
                6.  Nel  caso  in  cui  il  Ministero   eserciti   la
          prelazione su parte delle cose  alienate,  l'acquirente  ha
          facolta' di recedere dal contratto.» 
                «Art 62 (Procedimento per la prelazione).   -  1.  Il
          soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto  a
          prelazione, ne da' immediata comunicazione alla  regione  e
          agli altri enti pubblici territoriali  nel  cui  ambito  si
          trova il bene. Trattandosi di bene mobile,  la  regione  ne
          da'   notizia   sul   proprio   Bollettino   Ufficiale   ed
          eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita'  a
          livello  nazionale,  con  la   descrizione   dell'opera   e
          l'indicazione del prezzo. 
                2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali,
          nel termine di venti giorni dalla  denuncia,  formulano  al
          Ministero  una  proposta  di  prelazione,  corredata  dalla
          deliberazione dell'organo  competente  che  predisponga,  a
          valere sul  bilancio  dell'ente,  la  necessaria  copertura
          finanziaria della spesa indicando le  specifiche  finalita'
          di valorizzazione culturale del bene. 
                3. Il Ministero puo' rinunciare  all'esercizio  della
          prelazione, trasferendone la facolta' all'ente  interessato
          entro venti giorni dalla ricezione  della  denuncia.  Detto
          ente  assume  il  relativo  impegno  di  spesa,  adotta  il
          provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante  ed
          all'acquirente entro e  non  oltre  sessanta  giorni  dalla
          denuncia medesima. La proprieta' del  bene  passa  all'ente
          che ha esercitato  la  prelazione  dalla  data  dell'ultima
          notifica. 
                4. Nei casi in cui la denuncia  sia  stata  omessa  o
          presentata  tardivamente  oppure  risulti  incompleta,   il
          termine indicato al comma 2  e'  di  novanta  giorni  ed  i
          termini stabiliti al comma  3,  primo  e  secondo  periodo,
          sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta  giorni.
          Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha  ricevuto
          la denuncia tardiva  o  ha  comunque  acquisito  tutti  gli
          elementi costitutivi della stessa  ai  sensi  dell'articolo
          59, comma 4.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 dell'allegato  2
          al decreto legislativo 2 luglio  2010  n.  104  (Attuazione
          dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo) come modificato dalla presente legge: 
                «art.  16  (Misure  straordinarie  per  la  riduzione
          dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita').
          - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta del presidente del Consiglio di  presidenza  della
          giustizia  amministrativa  previa  delibera  dello   stesso
          Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi  disponibili
          nel relativo bilancio  ed  effettivamente  non  utilizzati,
          misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e  per
          l'incentivazione della produttivita'. 
                1-bis. In analogia a quanto  stabilito  al  comma  1,
          nell'ambito  dei  progetti   finalizzati   all'abbattimento
          dell'arretrato inclusi nel Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
          Resilienza tali misure  straordinarie,  nei  confronti  del
          personale amministrativo non dirigenziale  della  Giustizia
          amministrativa, ad eccezione di  quello  assunto  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021,
          n. 80, convertito con modificazioni dalla  legge  6  agosto
          2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente  del
          Consiglio di Stato, su  proposta  del  Segretario  generale
          della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che  hanno
          concorso al  raggiungimento  dell'obiettivo  del  P.N.R.R.,
          secondo parametri indicati, all'inizio di  ogni  anno,  del
          Segretario  generale  della  Giustizia  amministrativa.  Le
          misure di cui al presente comma trovano copertura  mediante
          utilizzo delle  risorse  ancora  disponibili  nel  bilancio
          della  Giustizia  amministrativa  tenuto  conto  di  quanto
          previsto al comma 1.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   29   luglio    2021,    n.
          108(Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
          e   prime   misure   di   rafforzamento   delle   strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure): 
                «Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR).  -
          1. Presso il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'
          istituito  un  ufficio  centrale  di  livello  dirigenziale
          generale, denominato Servizio centrale  per  il  PNRR,  con
          compiti   di   coordinamento    operativo,    monitoraggio,
          rendicontazione e controllo del PNRR,  che  rappresenta  il
          punto di contatto nazionale per l'attuazione  del  PNRR  ai
          sensi  dell'articolo  22  del  Regolamento  (UE)  2021/241,
          conformandosi  ai  relativi   obblighi   di   informazione,
          comunicazione e di pubblicita'. Il Servizio centrale per il
          PNRR e' inoltre responsabile della gestione  del  Fondo  di
          Rotazione del Next  Generation  EU-Italia  e  dei  connessi
          flussi finanziari, nonche' della gestione  del  sistema  di
          monitoraggio  sull'attuazione   delle   riforme   e   degli
          investimenti del PNRR, assicurando il  necessario  supporto
          tecnico   alle   amministrazioni   centrali   titolari   di
          interventi previsti nel PNRR  di  cui  all'articolo  8.  Il
          Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici  di
          livello dirigenziale non generale e,  per  l'esercizio  dei
          propri compiti, puo' avvalersi  del  supporto  di  societa'
          partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. 
                2.  Nello  svolgimento   delle   funzioni   ad   esso
          assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con
          l'Unita' di missione e con gli Ispettorati competenti della
          Ragioneria generale dello Stato. Questi  ultimi  concorrono
          al presidio dei processi amministrativi e  al  monitoraggio
          anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti
          di relativa competenza. A tal fine, sono  istituiti  presso
          il  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato
          cinque posizioni di funzione dirigenziale  di  livello  non
          generale di consulenza, studio e ricerca  per  le  esigenze
          degli Ispettorati competenti. 
                3. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo e' autorizzata la spesa di  euro  930.000
          per l'anno 2021 e  di  euro  1.859.000  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. Ai relativi  oneri  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 16.» 
              - Il riferimento all'articolo 7, del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108(Governance del Piano nazionale
          di ripresa e resilienza e  prime  misure  di  rafforzamento
          delle  strutture  amministrative  e  di   accelerazione   e
          snellimento delle procedure) e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 6-quater.  
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legge
          9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  6  agosto  2021,  n.  113  (Misure  urgenti  per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia): 
                «Art. 8 (Reclutamento di personale per  le  attivita'
          di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza). - 1. In
          considerazione delle maggiori responsabilita' connesse  con
          le funzioni di  supporto  ai  compiti  di  audit  del  PNRR
          assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi
          dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77  e
          del sostegno ai competenti uffici  del  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato   per   l'attivita'   di
          monitoraggio e controllo del  PNRR,  sono  istituite  sette
          posizioni dirigenziali di livello generale, destinate  alla
          direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia,
          Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione  di
          funzione dirigenziale di  livello  non  generale  destinata
          alla  Ragioneria  territoriale  di  Roma,  nell'ambito  del
          Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
                2. I direttori delle  Ragionerie  territoriali  dello
          Stato  con  funzioni  dirigenziali  di   livello   generale
          assicurano, nell'ambito territoriale di competenza definito
          nella tabella  di  cui  all'Allegato  I,  il  coordinamento
          unitario delle attivita' di cui al comma 1. 
                3. Il raccordo con il semestre europeo, come definito
          all'articolo 2-bis del  regolamento  (CE)  n.  1466/97  del
          Consiglio, del  7  luglio  1997,  in  merito  ai  progressi
          compiuti nella realizzazione del PNRR e  con  il  programma
          nazionale  di  riforma  viene  assicurato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che
          provvede inoltre a curare i rapporti con la  Banca  europea
          per gli investimenti e con  altri  soggetti  per  eventuali
          partecipazioni pubblico-private attivate  per  l'attuazione
          del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le
          eventuali proposte di modifica all'accordo di  prestito  di
          cui all'articolo  15  del  regolamento  (UE)  2021/241  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  12  febbraio  2021,
          anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto  indicato
          dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine  sono
          istituite presso il Dipartimento del Tesoro  due  posizioni
          di  funzione  dirigenziale  di  livello  non  generale   di
          consulenza, studio e ricerca. 
                4. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
          7, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77. 
                5. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo e' autorizzata la spesa di  euro  941.000
          per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere  dal  2022.
          Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte
          corrente iscritto, ai fini del bilancio  triennale  2021  -
          2023,  nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva   e
          speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»