((Art. 11 ter 
 
 Ulteriori misure urgenti in materia di regioni e province autonome 
 
  1. In considerazione  del  protrarsi  del  contesto  epidemiologico
emergenziale legato  alla  diffusione  del  COVID-19  e  dell'impegno
derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, anche al  fine
di sostenere i relativi interventi: 
  a) per l'anno  2022,  il  termine  previsto  dall'articolo  31  del
decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  per  l'adozione  dei
bilanci di esercizio per l'anno 2021 degli enti di  cui  all'articolo
19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del  citato  decreto
legislativo n. 118 del 2011 e' prorogato al 31 maggio 2022; 
  b)  i  termini  di  cui  all'articolo  32,  comma  7,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono cosi' modificati per  l'anno
2022: 
  1) i  bilanci  di  esercizio  dell'anno  2021  degli  enti  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i),  e  lettera  c),  del
citato decreto legislativo n.  118  del  2011  sono  approvati  dalla
giunta regionale entro il 15 luglio 2022; 
  2) il bilancio consolidato dell'anno 2021  del  servizio  sanitario
regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il  15  settembre
2022. 
  2. All'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il pay back  relativo
all'anno 2020 le disposizioni di cui al presente comma  si  applicano
nei  limiti  di   quanto   effettivamente   versato   dalle   aziende
farmaceutiche alla data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4». 
  3. Al fine di sostenere gli investimenti e a  causa  del  perdurare
della pandemia di COVID-19, non si applica per  l'esercizio  2022  la
disciplina   prevista   all'articolo   111,   comma   2-novies,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.  Per  l'anno  2022  le  regioni  a
statuto ordinario rinunciano al contributo  di  cui  alla  tabella  1
allegata  alla   legge   30   dicembre   2018,   n.   145,   che   e'
corrispondentemente  ridotto  dell'importo  previsto   per   ciascuna
regione alla colonna "Ripartizione regionale della quota  annuale  da
riacquisire al bilancio dello Stato, articolo 111, comma 2-novies del
DL 34/2020" della tabella  1  allegata  al  citato  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, per un totale complessivo di 50 milioni di  euro.
Le regioni a statuto ordinario stanziano risorse per investimenti per
le medesime finalita' e secondo le modalita' e procedure previste dai
commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, per l'anno 2022, ciascuna secondo  gli  importi  previsti  dalla
tabella 1 allegata al citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per
un totale complessivo di 50 milioni di euro.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 19, 31  e  32  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
          materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli
          schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
                «Art. 19 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1.  Le
          disposizioni  del  presente   titolo,   che   costituiscono
          principi  fondamentali  del  coordinamento  della   finanza
          pubblica  ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  3,   della
          Costituzione e sono  finalizzate  alla  tutela  dell'unita'
          economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo
          120,  secondo  comma,  della  Costituzione,  al   fine   di
          garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa
          finanziata con le risorse destinate al  Servizio  sanitario
          nazionale concorrano al perseguimento  degli  obiettivi  di
          finanza pubblica sulla base di principi  di  armonizzazione
          dei  sistemi  contabili  e  dei  bilanci,  sono  dirette  a
          disciplinare le modalita' di redazione e di  consolidamento
          dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche' a dettare i
          principi contabili cui  devono  attenersi  gli  stessi  per
          l'attuazione delle disposizioni ivi contenute. 
              2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente
          titolo sono: 
                a) le regioni, per la parte  del  bilancio  regionale
          che riguarda il  finanziamento  e  la  spesa  del  relativo
          servizio  sanitario,  rilevata  attraverso   scritture   di
          contabilita' finanziaria; 
                b) le regioni: 
                  i) per la  parte  del  finanziamento  del  servizio
          sanitario,   regionale   direttamente   gestito,   rilevata
          attraverso        scritture         di         contabilita'
          economico-patrimoniale,   qualora   le   singole    regioni
          esercitino la scelta  di  gestire  direttamente  presso  la
          regione una quota del finanziamento  del  proprio  servizio
          sanitario,  d'ora  in  poi  denominata  gestione  sanitaria
          accentrata presso la regione; 
                  ii) per il  consolidamento  dei  conti  degli  enti
          sanitari di cui alla lettera c) e, ove  presente  ai  sensi
          del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la
          regione; 
                c) aziende  sanitarie  locali;  aziende  ospedaliere;
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico
          pubblici,  anche  se  trasformati  in  fondazioni;  aziende
          ospedaliere  universitarie  integrate   con   il   Servizio
          sanitario nazionale; 
                d)  istituti  zooprofilattici  di  cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 270. 
                «Art. 31 (Adozione del bilancio d'esercizio). - 1. Il
          bilancio di  esercizio  e'  adottato  entro  il  30  aprile
          dell'anno successivo a quello di riferimento dal  direttore
          generale per gli enti di cui alla lettera c)  del  comma  2
          dell'articolo  19,  e  dal  responsabile   della   gestione
          sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di  cui
          alla lettera b), punto i), del comma 2 dell'articolo 19, ed
          e' corredato dalla relazione del  collegio  sindacale.  Gli
          enti di cui alla lettera c) del comma  2  dell'articolo  19
          provvedono, altresi', a trasmettere al  responsabile  della
          gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio
          di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai  fini
          della  predisposizione  delle  necessarie   operazioni   di
          consolidamento, di cui all'articolo 32. 
              2. Entro la  medesima  data  del  30  aprile  dell'anno
          successivo a quello di riferimento, gli enti  di  cui  alla
          lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 devono  trasmettere
          al  Ministero  della  Salute  il  bilancio   di   esercizio
          corredato dalla relazione del collegio dei revisori. 
                «Art. 32 (Bilancio consolidato del Servizio Sanitario
          Regionale). - 1. La gestione sanitaria accentrata presso la
          regione  predispone  e  sottopone  all'approvazione   della
          giunta  regionale  sia  il  bilancio  preventivo  economico
          annuale consolidato del Servizio  Sanitario  Regionale,  di
          cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato del
          Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7. 
              2. Per la redazione dei bilanci consolidati di  cui  al
          comma  1  si  applicano   le   disposizioni   del   decreto
          legislativo n. 127 del 1991, fatto  salvo  quanto  disposto
          dal presente titolo. 
              3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di
          cui  alle  lettere  b),  punto  i),  e  c)  del   comma   2
          dell'articolo  19   ed   esclude   soggetti   eventualmente
          partecipati  da  questi   ultimi.   Il   patrimonio   netto
          consolidato  e'  determinato  dalla  somma  dei  valori  di
          patrimonio netto degli enti consolidati. Con il decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo
          36, comma 2, sono definite le modalita' di  sperimentazione
          riguardanti  la  previsione  di   un   ulteriore   bilancio
          consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti
          di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b),  punto  i),  e
          c). 
              4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato
          si compone ed  e'  corredato  dagli  stessi  documenti  che
          compongono e corredano  il  bilancio  preventivo  economico
          annuale  dei  singoli  enti  di  cui  all'articolo  25.  La
          relazione del  direttore  generale  e'  sostituita  da  una
          relazione  del  responsabile   della   gestione   sanitaria
          accentrata  presso  la  regione.  Salvi   gli   adeguamenti
          necessari, la struttura e il contenuto  dei  documenti  che
          compongono e corredano  il  bilancio  preventivo  economico
          annuale consolidato sono quelli prescritti per il  bilancio
          preventivo  economico  annuale  dei  singoli  enti  di  cui
          all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i),  e  c)  del
          presente titolo. 
              5. La giunta regionale  approva  i  bilanci  preventivi
          economici annuali degli enti di cui alle lettere b),  punto
          i), e c)  del  comma  2  dell'articolo  19  e  il  bilancio
          preventivo economico annuale consolidato di cui al comma  4
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente a  quello  cui  i
          bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta
          giorni dalla data di approvazione,  i  bilanci  in  oggetto
          sono  pubblicati  integralmente  sul  sito  internet  della
          regione. 
              6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed e'
          corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano
          il  bilancio  d'esercizio   dei   singoli   enti   di   cui
          all'articolo 26. La relazione  del  direttore  generale  e'
          sostituita da una relazione del responsabile della gestione
          sanitaria  accentrata  presso   la   regione.   Salvi   gli
          adeguamenti necessari, la  struttura  e  il  contenuto  dei
          documenti  che   compongono   e   corredano   il   bilancio
          d'esercizio  consolidato  sono  quelli  prescritti  per  il
          bilancio d'esercizio dei singoli enti di  cui  all'articolo
          19, comma 2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP e  CE
          di  cui  al  decreto  ministeriale  13  novembre   2007   e
          successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella
          nota integrativa del bilancio d'esercizio  consolidato,  ed
          il modello LA di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004
          e successive modificazioni  ed  integrazioni,  da  inserire
          nella relazione sulla gestione,  sono  quelli  relativi  al
          codice 999. La nota  integrativa  al  bilancio  consolidato
          deve in ogni  caso  contenere:  (a)  il  prospetto  di  cui
          all'articolo  22,  comma  3,  lettera  c),   che   illustri
          l'integrale raccordo tra le  poste  iscritte  nel  bilancio
          d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di
          contabilita' finanziaria; (b) un prospetto  che,  per  ogni
          eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla
          lettera c)  del  comma  2  dell'articolo  19  presso  altri
          soggetti,  indichi  denominazione,  sede,  importo   totale
          dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o  perdita
          dell'ultimo esercizio, quota posseduta da ciascuna  azienda
          del servizio sanitario  regionale  ed  eventualmente  dalla
          regione,  valore  attribuito  nel  bilancio  consolidato  e
          criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che, per
          ogni altra societa' partecipata  o  ente  dipendente  della
          regione che riceva  a  qualsiasi  titolo  una  quota  delle
          risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario
          regionale standard o delle ulteriori risorse  destinate  al
          finanziamento del  servizio  sanitario  regionale,  indichi
          denominazione, sede, importo  totale  dell'attivo,  importo
          del  patrimonio  netto,   utile   o   perdita   dell'ultimo
          esercizio, quota posseduta dalla regione. 
              7. La giunta regionale approva  i  bilanci  d'esercizio
          degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma
          2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno
          successivo  a  quello  di   riferimento   e   il   bilancio
          consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno  successivo
          a quello di riferimento. Entro sessanta giorni  dalla  data
          di approvazione,  i  bilanci  in  oggetto  sono  pubblicati
          integralmente sul sito internet della regione. 
              8. Per favorire la compatibilita' e  l'uniformita'  dei
          bilanci da  consolidare,  il  responsabile  della  gestione
          sanitaria  accentrata  presso  la  regione  puo'  stabilire
          specifici obblighi informativi a carico degli enti  di  cui
          alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e  prescrivere
          trattamenti  contabili  omogenei,  nei  limiti  di   quanto
          stabilito dagli articoli 28 e 29.» 
              - Si riporta il testo del comma 286 dell'art. 1,  della
          legge 30 dicembre 2021 n. 234(Bilancio di previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024) come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «286. In considerazione dell'emergenza da COVID-19 in
          corso, le entrate di cui al payback relativo all'anno  2019
          oggetto di pagamento con riserva possono essere  utilizzate
          dalle regioni e dalle province  autonome  per  l'equilibrio
          del settore sanitario dell'anno  2021,  ferma  restando  la
          compensazione  delle  stesse  a   valere   sul   fabbisogno
          sanitario nazionale standard dell'anno in cui il  pagamento
          con riserva e' definito, qualora di entita' inferiore.  Per
          il pay back relativo all'anno 2020 le disposizioni  di  cui
          al  presente  comma  si  applicano  nei  limiti  di  quanto
          effettivamente versato  dalle  aziende  farmaceutiche  alla
          data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  27  gennaio
          2022, n. 4.» 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   111,   del
          decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34(Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art. 111 (Fondo per l'esercizio delle funzioni delle
          Regioni e  delle  Province  autonome).  -  1.  Al  fine  di
          garantire alle regioni e  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano  il  ristoro  della  perdita  di  gettito  connessa
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  al  netto  delle
          minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo
          Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori
          spese, e in attuazione degli accordi  sanciti  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in  data
          20 luglio 2020, e' istituito nello stato di previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze un  Fondo  con  una
          dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui
          1.700 milioni di euro a  favore  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa
          in Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati criteri e modalita' di riparto del fondo di cui
          al presente articolo sulla base della perdita di gettito al
          netto delle minori spese valutata  dal  tavolo  di  cui  al
          comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo
          conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato  a
          ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. 
              2. Al fine di  monitorare  gli  effetti  dell'emergenza
          Covid-19 con riferimento alla tenuta  delle  entrate  delle
          Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di
          spesa, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legge, e' istituito  un  tavolo
          tecnico presso il Ministero dell'economia e delle  finanze,
          presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un  suo
          delegato, composto  da  tre  rappresentanti  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  da  un  rappresentante  del
          Ministro degli affari regionali, da quattro  rappresentanti
          della Conferenza delle regioni e province autonome, di  cui
          uno  in  rappresentanza  delle  Autonomie  speciali  e  dal
          Presidente  della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
          standard.  Il  tavolo  esamina  le   conseguenze   connesse
          all'emergenza  COVID-19,  con  riferimento  alla  possibile
          perdita di gettito relativa  alle  entrate  regionali,  non
          compensata da meccanismi automatici. Il tavolo  si  avvale,
          senza nuovi o maggiori oneri, del  supporto  tecnico  della
          SOSE  -  Soluzioni  per  il  Sistema  Economico  S.p.A.  Ai
          componenti del tavolo non  spettano  compensi,  gettoni  di
          presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti   comunque
          denominati. 
              2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con
          le   autonomie   speciali,   tenuto   conto    dell'accordo
          sottoscritto tra  la  regione  Trentino  Alto  Adige  e  le
          province  autonome   di   Trento   e   Bolzano   ai   sensi
          dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il  ristoro  della
          perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle
          province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti
          negativi  derivanti  dall'emergenza  COVID-19  di  cui   al
          presente  articolo  e'  attuato  mediante   riduzione   del
          contributo alla finanza pubblica previsto per  l'anno  2020
          di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal  medesimo
          Fondo nel limite massimo di  196.032.278  euro,  conseguiti
          attraverso utilizzo di quota parte  del  Fondo  di  cui  al
          comma  1,  secondo  gli  importi  previsti  nella  seguente
          tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
               2-ter.  Per  la  regione  Trentino   Alto   Adige   e'
          confermato l'importo del  concorso  alla  finanza  pubblica
          previsto  dall'articolo  1,  comma  407,  della  legge   23
          dicembre 2014, n. 190. 
              2-quater. Nell'anno 2022, e' determinato, per  ciascuna
          regione a statuto speciale e provincia autonoma,  l'importo
          delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate
          per l'esercizio 2020 rispetto alla  media  delle  spettanze
          quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi  dei
          rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori  e  minori
          spese  per  l'emergenza  COVID-19,  dei  ristori   di   cui
          all'articolo  24,  comma  4,  e   delle   modifiche   degli
          ordinamenti finanziari nel periodo intervenute. 
              2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma
          1 con le regioni a  statuto  ordinario,  il  ristoro  della
          perdita  di  gettito  delle  regioni  a  statuto  ordinario
          connesso agli  effetti  negativi  derivanti  dall'emergenza
          COVID-19 di cui al presente articolo e'  ripartito  secondo
          gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene  conto
          delle  somme  gia'  assegnate  con  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla
          Regione Sardegna e  alle  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano,  nonche'  quelle  del  comma   2-quinquies,   sono
          contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei  bilanci
          regionali  alla  voce  del  piano  dei  conti   finanziario
          E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri»,  al
          fine di garantire l'omogeneita' dei  conti  pubblici  e  il
          monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. 
              2-septies. Entro il 30 settembre  2021  e'  determinato
          l'importo degli effettivi minori gettiti  delle  regioni  a
          statuto ordinario tenendo conto  delle  maggiori  e  minori
          spese e dei ristori. 
              2-octies. Le risorse spettanti alle regioni  a  statuto
          ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti
          dalle attivita' di lotta all'evasione, pari  a  950.751.551
          euro, incluse negli importi di cui  al  comma  2-quinquies,
          sono riacquisite al bilancio dello  Stato  per  un  importo
          complessivo annuo almeno pari a 50 milioni  di  euro,  fino
          alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro. 
              2-novies. Ai  fini  del  comma  2-octies,  a  decorrere
          dall'anno 2022 entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna
          regione versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota
          annuale prevista dalla tabella  1,  fino  alla  concorrenza
          delle risorse  ricevute  a  ristoro  delle  minori  entrate
          derivanti dalla lotta all'evasione indicate  nella  tabella
          1. In caso di  mancato  versamento  alla  scadenza  del  30
          giugno di ciascun anno, si procede  al  recupero  a  valere
          sulle giacenze depositate  a  qualsiasi  titolo  nei  conti
          aperti presso la tesoreria statale. 
              2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano
          i  versamenti  al  bilancio  dello  Stato   effettuati   in
          attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come
          trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001). 
              3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita'
          di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare,  previa  condivisione
          del tavolo tecnico di cui al comma 2, anche  con  l'ausilio
          dei Servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica,  monitoraggi
          presso Regioni e Province autonome, da  individuarsi  anche
          sulla base delle indicazioni fornite  dal  Tavolo  tecnico,
          per verificare il concreto  andamento  degli  equilibri  di
          bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di  cui  al
          comma 1 e della quantificazione della perdita  di  gettito,
          dell'andamento delle  spese  e  dell'eventuale  conseguente
          regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e  Province
          autonome. 
              4. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 265.» 
              - Si riporta  la  tabella  1  allegata  alla  legge  30
          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021): 
                «Tabella 1: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  134  a  138,
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «134. Al fine di favorire gli  investimenti,  per  il
          periodo 2021-2034, sono assegnati alle  regioni  a  statuto
          ordinario contributi per investimenti per la  progettazione
          e per la realizzazione di opere pubbliche per la  messa  in
          sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di
          viabilita' e per la messa in sicurezza  e  lo  sviluppo  di
          sistemi di trasporto pubblico anche  con  la  finalita'  di
          ridurre l'inquinamento  ambientale,  per  la  rigenerazione
          urbana  e   la   riconversione   energetica   verso   fonti
          rinnovabili, per le infrastrutture sociali e  le  bonifiche
          ambientali dei siti inquinati, nonche' per investimenti  di
          cui all'articolo 3, comma 18, lettera c),  della  legge  24
          dicembre 2003,  n.  350,  nel  limite  complessivo  di  135
          milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per
          l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno  2023,  di
          524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni  di
          euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro  per  l'anno
          2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
          2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di
          200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui  al
          periodo precedente tengono conto della riduzione  apportata
          ai   sensi   dell'articolo   39,   comma   14-octies,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8.  Gli
          importi  spettanti  a  ciascuna  regione   a   valere   sui
          contributi di cui al  primo  periodo  sono  indicati  nella
          tabella 1 allegata alla presente  legge  e  possono  essere
          modificati,  a  invarianza  del   contributo   complessivo,
          mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio  2021,  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              135. I contributi per gli investimenti di cui al  comma
          134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per  ciascun
          anno, dalle regioni  a  statuto  ordinario  ai  comuni  del
          proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente
          al  periodo  di  riferimento.  Il  contributo  assegnato  a
          ciascun comune e' finalizzato a investimenti per: 
                a) la messa in sicurezza  del  territorio  a  rischio
          idrogeologico; 
                b) la messa in sicurezza di strade, ponti e  viadotti
          nonche' per interventi sulla  viabilita'  e  sui  trasporti
          anche  con   la   finalita'   di   ridurre   l'inquinamento
          ambientale; 
                c)  la  messa  in  sicurezza   degli   edifici,   con
          precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture
          di proprieta' dei comuni; 
                c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi
          di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento
          modale verso forme di mobilita' maggiormente sostenibili  e
          alla riduzione delle emissioni climalteranti; 
                c-ter)    progetti    di    rigenerazione     urbana,
          riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; 
                c-quater) infrastrutture sociali; 
                c-quinquies)  le  bonifiche   ambientali   dei   siti
          inquinati; 
                c-sexies)   l'acquisto   di   impianti,   macchinari,
          attrezzature tecnico-scientifiche,  mezzi  di  trasporto  e
          altri beni mobili a utilizzo pluriennale. 
              135.1. A decorrere dall'anno 2023, le  regioni  possono
          finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento
          delle opere, ricadenti nel proprio territorio,  ammissibili
          e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di  cui  al
          decreto  del  Ministero   dell'interno   2   aprile   2021,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  84  dell'8  aprile
          2021,  in  attuazione  del  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri 21 gennaio  2021,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021. 
              135-bis. Le  regioni,  nell'atto  di  assegnazione  del
          contributo di cui al comma 134  del  presente  articolo  ai
          comuni del proprio territorio, individuano  gli  interventi
          oggetto di finanziamento  attraverso  il  codice  unico  di
          progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11  della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3, prevedendo che  i  comuni  beneficiari,
          entro il 30 novembre dell'anno  precedente  al  periodo  di
          riferimento,  classifichino  i  medesimi   interventi   nel
          sistema di cui al comma 138 del presente articolo sotto  la
          voce "Contributo investimenti indiretti articolo  1,  comma
          134, legge di bilancio 2019». 
              136. Il comune beneficiario del contributo  di  cui  al
          comma  135  e'  tenuto  ad  affidare  i   lavori   per   la
          realizzazione  delle  opere  pubbliche  entro   otto   mesi
          decorrenti dalla data  di  attribuzione  delle  risorse.  I
          risparmi  derivanti  da  eventuali  ribassi   d'asta   sono
          vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare  esecuzione
          e successivamente possono essere utilizzati  per  ulteriori
          investimenti, per le medesime finalita' previste dal  comma
          135, a condizione che gli stessi  vengano  impegnati  entro
          sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione. 
              136-bis. Nel caso di mancato rispetto  del  termine  di
          affidamento dei lavori o delle forniture di  cui  al  comma
          136 o  di  parziale  utilizzo  del  contributo,  verificato
          attraverso il sistema di cui  al  comma  138,  il  medesimo
          contributo e' revocato, in tutto o in parte,  entro  il  30
          settembre di ciascun anno  di  riferimento  del  contributo
          stesso; le somme revocate sono riassegnate con il  medesimo
          provvedimento di revoca ai  comuni  per  piccole  opere.  I
          comuni  beneficiari  del  contributo  di  cui  al   periodo
          precedente sono tenuti ad affidare i  lavori  entro  il  15
          dicembre di ciascun anno e sono  tenuti  agli  obblighi  di
          monitoraggio di cui al  comma  138.  Nel  caso  di  mancato
          rispetto  del  termine  di  cui  al   periodo   precedente,
          verificato attraverso il sistema di cui al  comma  138,  le
          somme sono revocate e versate  dalle  regioni  ad  apposito
          capitolo del bilancio dello Stato. 
              137. Le regioni a statuto ordinario pongono  in  essere
          le azioni necessarie per  un  costante  monitoraggio  degli
          investimenti  dei  comuni  beneficiari  dei  contributi  ed
          effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche  o
          forniture oggetto dei medesimi contributi. 
              138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o  forniture
          di cui ai commi da 134  a  137  del  presente  articolo  e'
          effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel
          caso  di  investimenti  diretti,  attraverso   il   sistema
          previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.»