((Art. 12 bis 
 
Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e
                             provinciali 
 
  1. Al fine di supportare gli enti  locali  per  l'attuazione  degli
interventi e la realizzazione  degli  obiettivi  previsti  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e  per
la durata del medesimo Piano: 
  a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalita'  di
cui all'articolo 6-bis  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per
un numero di unita' pari al 120  per  cento  di  quelle  cessate  dal
servizio nel corso dell'anno precedente; 
  b) in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  ferma  restando  la
disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella  fascia
iniziale di accesso in carriera, su  richiesta  del  sindaco,  previa
autorizzazione  del  Ministero   dell'interno,   puo'   assumere   la
titolarita' anche in sedi, singole  o  convenzionate,  corrispondenti
alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad  un
massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la
procedura di pubblicizzazione sia  andata  deserta,  per  un  periodo
massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici; 
  c) con decreto del Ministro dell'interno da adottare, entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con le modalita' di cui all'articolo 10,  comma  7,
lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  2012,  n.  213,  sono
stabiliti   i   criteri   e   le   modalita'    per    il    rilascio
dell'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente comma; 
  d) ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165,  per  il  periodo  di  effettiva  prestazione  il
segretario ha diritto al trattamento economico previsto per  la  sede
superiore. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  a  decorrere  dal
2023 e per la durata del PNRR: 
  a)  il  corso-concorso  di  formazione   previsto   dal   comma   2
dell'articolo 13 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha  la  durata  di  quattro
mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno
o piu' comuni. Resta ferma, per il resto, la disciplina del  comma  1
dell'articolo 16-ter del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; 
  b) una quota pari al 50 per cento dei posti del  concorso  pubblico
previsto dal comma 3 dell'articolo  13  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo'
essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, che  siano  in  possesso  dei  titoli  di  studio  previsti  per
l'accesso alla  carriera  dei  segretari  comunali  e  provinciali  e
abbiano un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni in  posizioni
funzionali per l'accesso alle  quali  e'  previsto  il  possesso  dei
medesimi titoli di studio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6-bis  del  decreto
          legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure  urgenti  per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia): 
                «Art. 6-bis (Disposizioni  in  materia  di  segretari
          comunali).  -  1.  Al  fine  di   sopperire   con   urgenza
          all'attuale  carenza   di   segretari   comunali   iscritti
          all'Albo, considerata anche la necessita' di rafforzare  la
          capacita'  funzionale  degli  enti  locali  connessa   agli
          interventi previsti nel PNRR, a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, le assunzioni di segretari comunali e  provinciali
          sono autorizzate con le modalita' di cui  all'articolo  66,
          comma  10,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, per un numero di unita' pari al 100  per  cento  di
          quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.
          Conseguentemente,  dalla  medesima   data,   il   comma   6
          dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e' abrogato.» 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  1  e  52,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 1 (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -
          (Art.  1  del  D.Lgs.  n.  29  del  1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 1.  Le  disposizioni
          del presente decreto  disciplinano  l'organizzazione  degli
          uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle  dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche,   tenuto   conto   delle
          autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province
          autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
          Costituzione, al fine di: 
                  a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                  b) razionalizzare il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                  c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione   delle
          risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando
          la formazione e lo sviluppo professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.» 
                «Art. 52 (Disciplina delle mansioni). - (Art. 56  del
          D.Lgs n. 29 del 1993,  come  sostituito  dall'art.  25  del
          D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.
          15 del D.Lgs n. 387 del 1998). 
              1. Il prestatore di lavoro  deve  essere  adibito  alle
          mansioni per le quali e'  stato  assunto  o  alle  mansioni
          equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a
          quelle corrispondenti alla qualifica  superiore  che  abbia
          successivamente  acquisito  per  effetto  delle   procedure
          selettive di cui all'articolo  35,  comma  1,  lettera  a).
          L'esercizio di fatto di mansioni  non  corrispondenti  alla
          qualifica  di  appartenenza  non   ha   effetto   ai   fini
          dell'inquadramento del lavoratore  o  dell'assegnazione  di
          incarichi di direzione. 
              1-bis.  I  dipendenti  pubblici,  con  esclusione   dei
          dirigenti e  del  personale  docente  della  scuola,  delle
          accademie, dei conservatori e  degli  istituti  assimilati,
          sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.  La
          contrattazione collettiva individua un'ulteriore  area  per
          l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
          progressioni all'interno della stessa area  avvengono,  con
          modalita' stabilite  dalla  contrattazione  collettiva,  in
          funzione  delle  capacita'  culturali  e  professionali   e
          dell'esperienza   maturata   e    secondo    principi    di
          selettivita', in  funzione  della  qualita'  dell'attivita'
          svolta   e    dei    risultati    conseguiti,    attraverso
          l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una  riserva
          di almeno il  50  per  cento  delle  posizioni  disponibili
          destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra  le
          aree e, negli enti locali, anche  fra  qualifiche  diverse,
          avvengono  tramite  procedura  comparativa   basata   sulla
          valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
          tre  anni  in  servizio,  sull'assenza   di   provvedimenti
          disciplinari,  sul  possesso   di   titoli   o   competenze
          professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a  quelli
          previsti per l'accesso all'area dall'esterno,  nonche'  sul
          numero e sulla tipologia de  gli  incarichi  rivestiti.  In
          sede  di  revisione  degli  ordinamenti  professionali,   i
          contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
          periodo   2019-2021    possono    definire    tabelle    di
          corrispondenza  tra  vecchi  e  nuovi   inquadramenti,   ad
          esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla  base
          di requisiti di esperienza e professionalita'  maturate  ed
          effettivamente    utilizzate    dall'amministrazione     di
          appartenenza per almeno cinque anni,  anche  in  deroga  al
          possesso del  titolo  di  studio  richiesto  per  l'accesso
          all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si
          provvede nei limiti delle risorse destinate  ad  assunzioni
          di  personale   a   tempo   indeterminato   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              1-ter. 
              2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore  di
          lavoro  puo'  essere  adibito  a  mansioni  proprie   della
          qualifica immediatamente superiore: 
                a) nel caso di vacanza di posto in organico, per  non
          piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici  qualora  siano
          state avviate le  procedure  per  la  copertura  dei  posti
          vacanti come previsto al comma 4; 
                b) nel  caso  di  sostituzione  di  altro  dipendente
          assente con  diritto  alla  conservazione  del  posto,  con
          esclusione  dell'assenza   per   ferie,   per   la   durata
          dell'assenza. 
              3. Si considera svolgimento di mansioni  superiori,  ai
          fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo
          prevalente, sotto il profilo  qualitativo,  quantitativo  e
          temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 
              4. Nei casi di cui  al  comma  2,  per  il  periodo  di
          effettiva  prestazione,  il  lavoratore   ha   diritto   al
          trattamento previsto per la  qualifica  superiore.  Qualora
          l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
          vacanze dei posti in organico, immediatamente,  e  comunque
          nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui  il
          dipendente e'  assegnato  alle  predette  mansioni,  devono
          essere avviate le procedure  per  la  copertura  dei  posti
          vacanti. 
              5. Al di fuori delle ipotesi di  cui  al  comma  2,  e'
          nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni  proprie  di
          una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la
          differenza  di  trattamento  economico  con  la   qualifica
          superiore. Il  dirigente  che  ha  disposto  l'assegnazione
          risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha
          agito con dolo o colpa grave. 
              6. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          in  sede  di  attuazione  della  nuova   disciplina   degli
          ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi
          e  con  la  decorrenza  da  questi  stabilita.  I  medesimi
          contratti  collettivi  possono  regolare  diversamente  gli
          effetti di cui ai commi 2, 3 e 4.  Fino  a  tale  data,  in
          nessun caso lo svolgimento di mansioni  superiori  rispetto
          alla qualifica di appartenenza, puo' comportare il  diritto
          ad avanzamenti automatici nell'inquadramento  professionale
          del lavoratore.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  7  dicembre   2012,   n.   213
          (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
          degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in
          favore delle zone terremotate nel maggio 2012): 
                «Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
          per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari   comunali   e
          provinciali). - 1. 
              2.  La  Scuola  Superiore  per  la  formazione   e   la
          specializzazione    dei    dirigenti     della     pubblica
          amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
          soppressa  e  i  relativi  organi  decadono.  Il  Ministero
          dell'interno succede  a  titolo  universale  alla  predetta
          Scuola  e  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  e   di
          personale ivi in  servizio  sono  trasferite  al  Ministero
          medesimo. 
              3.  I  predetti  dipendenti  con  contratto   a   tempo
          indeterminato  sono  inquadrati  nei  ruoli  del  Ministero
          dell'interno sulla base  della  tabella  di  corrispondenza
          approvata  col  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          cui all'articolo 7, comma 31-quater, del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122.  I  dipendenti  trasferiti
          mantengono  il  trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto al momento dell'inquadramento. 
              4. Per garantire la  continuita'  delle  funzioni  gia'
          svolte dalla Scuola, fino all'adozione del  regolamento  di
          cui al comma 6, l'attivita' continua ad  essere  esercitata
          presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati. 
              5.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  7,   comma
          31-sexies,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  continua  ad  applicarsi  anche  per  gli   oneri
          derivanti dal comma 2 del presente articolo. 
              6.  Al  fine  di  assicurare  il  perfezionamento   del
          processo di riorganizzazione delle attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti  capo  all'Agenzia  Autonoma  per  la
          gestione dell'Albo dei segretari  comunali  e  provinciali,
          previsto dall'articolo 7,  commi  31-ter  e  seguenti,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2  e  3  del
          presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri,  da  adottare  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo  2,  comma  10-ter,  primo,  secondo  e  terzo
          periodo,  del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  su
          proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e del  Ministro  per
          la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   si
          provvede,  fermo  restando  il   numero   delle   strutture
          dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
          dall'applicazione delle misure di riduzione  degli  assetti
          organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, alla  riorganizzazione  delle  strutture  del
          Ministero  dell'interno  per  garantire  l'esercizio  delle
          funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento  del
          personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
          una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione  civile
          dell'interno corrispondente al numero  degli  inquadramenti
          da disporre ai sensi del decreto  di  cui  all'articolo  7,
          comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e del comma 3 del presente articolo. 
              7. E' istituito, a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore  del   presente   decreto,   presso   il   Ministero
          dell'interno, il Consiglio direttivo per  l'Albo  Nazionale
          dei  segretari  comunali  e  provinciali,  presieduto   dal
          Ministro dell'interno, o da  un  Sottosegretario  di  Stato
          appositamente delegato, e composto  dal  Capo  Dipartimento
          per  gli  Affari  Interni  e  territoriali,  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie, da due  prefetti  dei  capoluoghi  di  regione
          designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
          e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
          da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
          proposta del Consiglio  Direttivo,  sentita  la  Conferenza
          Stato Citta' e Autonomie locali: 
                a) definisce le modalita' procedurali e organizzative
          per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari,  nonche'   il
          fabbisogno di segretari comunali e provinciali; 
                b)  definisce  e  approva  gli   indirizzi   per   la
          programmazione  dell'attivita'  didattica   ed   il   piano
          generale  annuale  delle  iniziative  di  formazione  e  di
          assistenza, verificandone la relativa attuazione; 
                c) provvede alla  ripartizione  dei  fondi  necessari
          all'espletamento  delle  funzioni  relative  alla  gestione
          dell'albo e  alle  attivita'  connesse,  nonche'  a  quelle
          relative  alle  attivita'  di  reclutamento,  formazione  e
          aggiornamento dei segretari  comunali  e  provinciali,  del
          personale degli enti locali, nonche'  degli  amministratori
          locali; 
                d)  definisce  le  modalita'   di   gestione   e   di
          destinazione dei beni strumentali  e  patrimoniali  di  cui
          all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. 
              8.  La  partecipazione  alle   sedute   del   Consiglio
          direttivo  non   da'   diritto   alla   corresponsione   di
          emolumenti, indennita' o rimborsi di spese. 
              9.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  4  dicembre  1997,  n.   465
          (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento
          dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo
          17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127): 
                «Art. 13 (Accesso in carriera). -  1.  Sono  iscritti
          all'albo nazionale, nella  prima  fascia  professionale,  i
          laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze
          politiche, in  possesso  dell'abilitazione  concessa  dalla
          Scuola superiore di cui all'articolo 17,  comma  77,  della
          legge. 
              2. L'abilitazione di cui al comma 1  e'  rilasciata  al
          termine del corso-concorso di formazione  della  durata  di
          diciotto mesi, seguito da tirocinio  pratico  di  sei  mesi
          presso uno o piu' comuni. 
              3. Al corso si accede mediante  concorso  pubblico  per
          esami  bandito  per  un  numero  di  posti  preventivamente
          determinato dal consiglio nazionale di amministrazione,  in
          relazione alle esigenze di immissione  nell'albo  stabilite
          dall'articolo 17, comma 77, della legge. 
              4.  Gli  esami  di  concorso  sono  preceduti  da   una
          selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di
          una  serie  di  quesiti  a  risposta  sintetica,   la   cui
          valutazione puo' essere effettuata anche mediante l'ausilio
          di strumenti automatizzati. Le procedure di  concorso  sono
          espletate da apposite commissioni. 
              5. Gli esami  del  concorso  consistono  in  tre  prove
          scritte  ed  una   orale.   Il   consiglio   nazionale   di
          amministrazione determina le materie  oggetto  delle  prove
          che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le  seguenti:
          diritto   costituzionale   e/o   diritto    amministrativo,
          legislazione   amministrativa,   statale   e/o   regionale,
          ordinamento finanziario e contabile degli enti  locali  e/o
          diritto tributario e/o  scienza  delle  finanze  e  diritto
          finanziario,  ragioneria  applicata   agli   enti   locali,
          politica di bilancio  e  gestione  delle  risorse,  tecnica
          normativa e tecniche di  direzione.  Determina  inoltre  il
          punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove. 
              6. Al corso e' ammesso un numero di  candidati  pari  a
          quello predeterminato ai sensi del comma 3,  maggiorato  di
          una percentuale del 30%(percento). Durante  il  corso  sono
          previste,  con  cadenza  semestrale,  verifiche  volte   ad
          accertare  l'apprendimento,  con  criteri  stabiliti  dagli
          organi della Scuola di cui all'art.  17,  comma  77,  della
          legge. Al termine del  corso,  si  provvede  alla  verifica
          finale    dell'apprendimento    ed     alla     conseguente
          predisposizione  della  graduatoria  dei  partecipanti   ai
          corsi,    approvata    dal    consiglio    nazionale     di
          amministrazione. L'inclusione nella graduatoria da' diritto
          all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale. 
              7.   Il   consiglio   nazionale   di    amministrazione
          disciplina, inoltre, i casi di  esclusione  dal  corso  per
          mancato   superamento   della   verifica   semestrale    di
          apprendimento prevista dal comma 6. 
              8. Ai partecipanti al corso e' corrisposta una borsa di
          studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento
          economico corrispondente alla prima fascia professionale in
          relazione alle disponibilita' del fondo di cui all'articolo
          17, comma 80, della legge. 
              9. Il consiglio nazionale  di  amministrazione  assegna
          alle sezioni regionali, secondo l'ordine della  graduatoria
          approvata e sulla  base  delle  preferenze  espresse  dagli
          interessati, coloro che  hanno  conseguito  l'abilitazione,
          tenendo conto delle esigenze  di  personale  delle  singole
          sezioni regionali. 
              10. La mancata accettazione della prima nomina comporta
          automaticamente   la   cancellazione   dall'albo    e    la
          restituzione di  una  percentuale  della  borsa  di  studio
          percepita,   fissata    dal    consiglio    nazionale    di
          amministrazione   secondo   le   modalita'   dallo   stesso
          stabilite.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   16-ter   del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   28   febbraio   2020,   n.
          8(Disposizioni urgenti in materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica): 
                «Art   16-ter   (Disposizioni    urgenti    per    il
          potenziamento  delle  funzioni  dei  segretari  comunali  e
          provinciali). - 1. Il corso-concorso di formazione previsto
          dal comma 2 dell'articolo 13  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
          465, ha la durata di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio
          pratico di due mesi presso uno o piu'  comuni.  Durante  il
          corso  e'  effettuata  una  verifica  volta  ad   accertare
          l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal  Consiglio
          direttivo per l'Albo nazionale  dei  segretari  comunali  e
          provinciali. Nel biennio successivo alla data  della  prima
          nomina,   il   segretario   reclutato   a    seguito    del
          corso-concorso di formazione di cui al  presente  comma  e'
          tenuto, a pena di  cancellazione  dall'Albo  nazionale  dei
          segretari comunali e provinciali, ad assolvere  a  obblighi
          formativi suppletivi, in misura  pari  ad  almeno  120  ore
          annuali, mediante la partecipazione  a  corsi  organizzati,
          anche  con   modalita'   telematiche,   nell'ambito   della
          programmazione dell'attivita' didattica di cui all'articolo
          10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012,
          n.  174,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
          dicembre 2012, n. 213. 
              2. Una quota non superiore al 30 per  cento  dei  posti
          del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo'  essere  riservata
          ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, che siano in possesso dei  titoli  di  studio
          previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali
          e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno
          cinque anni in  posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle
          quali e'  previsto  il  possesso  dei  medesimi  titoli  di
          studio. 
              3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche  alle
          procedure di reclutamento in corso alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, per
          le quali  non  sia  stato  avviato  il  relativo  corso  di
          formazione. 
              4. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del   presente   decreto,   per   quanto   non
          diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano
          ad  applicarsi  le  disposizioni   dell'articolo   13   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 
              5. Al fine di sopperire con  urgenza  alla  carenza  di
          segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in
          riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti
          al sesto corso-concorso  selettivo  di  formazione  per  il
          conseguimento   dell'abilitazione   richiesta    ai    fini
          dell'iscrizione di  224  segretari  comunali  nella  fascia
          iniziale  dell'Albo  nazionale  dei  segretari  comunali  e
          provinciali, di cui al decreto del  Capo  del  Dipartimento
          per  gli  affari  interni  e  territoriali  del   Ministero
          dell'interno 18 dicembre 2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - 4a Serie speciale -  n.  102  del  28  dicembre
          2018, una sessione aggiuntiva del  corso-concorso  previsto
          dal comma 2 dell'articolo 13  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
          465, destinata a 223 borsisti ai  fini  dell'iscrizione  di
          ulteriori 172  segretari  comunali  nella  fascia  iniziale
          dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. 
              6. Alla sessione aggiuntiva di  cui  al  comma  5  sono
          ammessi i candidati che  abbiano  conseguito  il  punteggio
          minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di  cui
          al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla  sessione
          ordinaria e non si siano collocati  in  posizione  utile  a
          tale fine, secondo  l'ordine  della  relativa  graduatoria,
          nonche', su domanda e previa verifica della permanenza  dei
          requisiti, i candidati che,  essendo  risultati  idonei  ai
          concorsi per l'accesso al terzo,  al  quarto  e  al  quinto
          corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla  frequentazione
          dei corsi stessi, a condizione che  abbiano  conseguito  il
          punteggio minimo di idoneita'. 
              7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del
          presente articolo si  provvede  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  7,  comma  31-sexies,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10,  comma  5,
          del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
              8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva
          di  cui  al  comma  5  nell'Albo  nazionale  dei  segretari
          comunali  e  provinciali   e'   comunque   subordinata   al
          conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione,
          rilasciata in conformita' alla disciplina vigente. 
              9. Nei tre anni successivi  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, nei
          comuni aventi popolazione fino  a  5.000  abitanti,  ovvero
          popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso  di
          comuni che  abbiano  stipulato  tra  loro  convenzioni  per
          l'ufficio di segreteria, qualora sia  vacante  la  sede  di
          segreteria, singola o  convenzionata,  e  la  procedura  di
          pubblicizzazione finalizzata  alla  nomina  del  segretario
          titolare  ai  sensi  dell'articolo   15,   comma   4,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia  andata  deserta  e
          non risulti possibile assegnare un segretario  reggente,  a
          scavalco, con riferimento al contingente  di  personale  in
          disponibilita', le funzioni  attribuite  al  vicesegretario
          possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su
          richiesta del sindaco, previa autorizzazione del  Ministero
          dell'interno, per  un  periodo  comunque  non  superiore  a
          ventiquattro mesi complessivi, da un funzionario  di  ruolo
          in servizio da almeno due anni presso un  ente  locale,  in
          possesso dei requisiti per la partecipazione  al  concorso,
          previo assenso dell'ente locale di appartenenza e  consenso
          dello stesso interessato. Il sindaco e' tenuto  ad  avviare
          una nuova procedura di pubblicizzazione per la  nomina  del
          segretario titolare entro i novanta  giorni  successivi  al
          conferimento delle funzioni di cui al  periodo  precedente.
          Il funzionario incaricato  e'  tenuto  ad  assolvere  a  un
          obbligo  formativo   di   almeno   20   ore   mediante   la
          partecipazione a corsi, anche  con  modalita'  telematiche,
          secondo le  modalita'  stabilite  dal  Consiglio  direttivo
          dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a
          valere sulle risorse disponibili  a  legislazione  vigente.
          Resta salva per il Ministero dell'interno  la  possibilita'
          di assegnare, in  ogni  momento,  un  segretario  reggente,
          anche a scavalco. 
              10. Le disposizioni del comma 9 del  presente  articolo
          si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi
          indicati  stipuli  una   convenzione   per   l'ufficio   di
          segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma  1,  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  o  ne
          abbia una in corso, purche' la sede di  segreteria  risulti
          vacante. 
              11. La classe di segreteria delle convenzioni  previste
          dall'articolo 98, comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'  determinata
          dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati. 
              12. Le modalita'  e  la  disciplina  di  dettaglio  per
          l'applicazione  dei  nuovi   criteri   di   classificazione
          previsti dal  presente  articolo,  compresa  la  disciplina
          della relativa fase transitoria, sono definite con  decreto
          del  Ministro  dell'interno,  da  adottare,  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto,  ai  sensi  dell'articolo
          10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012,
          n.  174,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
          dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di  quanto  stabilito
          dall'articolo  99  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              13. I nuovi criteri  di  classificazione  previsti  dal
          presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto  di
          cui al comma 12. Per le convenzioni  stipulate  sulla  base
          dei nuovi criteri, ai segretari  posti  in  disponibilita',
          titolari  di  sedi   convenzionate,   e'   corrisposto   il
          trattamento economico in godimento presso l'ultima sede  di
          servizio, previsto dal contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro di categoria, con esclusione della  retribuzione  di
          posizione, che e' riconosciuta nella misura pari  a  quella
          stabilita per il comune capofila.»