Art. 13 
 
Utilizzo nell'anno 2022 delle  risorse  assegnate  agli  Enti  locali
                       negli anni 2020 e 2021 
 
  1. Le risorse del fondo di cui all'articolo  1,  comma  822,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178,  sono  vincolate  alla  finalita'  di
ristorare l'eventuale perdita di gettito  e  le  maggiori  spese,  al
netto delle minori spese, connesse  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la  predetta
emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano  nelle
certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge
n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma  2,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno  2022
per le finalita' cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo
periodo non utilizzate alla  fine  dell'esercizio  2022  confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non  possono
essere svincolate  ai  sensi  dell'articolo  109,  comma  1-ter,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e  non  sono  soggette  ai  limiti
previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato. 
  2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «Le eventuali risorse ricevute in
eccesso dalle regioni e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.». 
  3. Gli enti locali che utilizzano le risorse  di  cui  al  comma  1
nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando  l'applicativo  web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine  perentorio  del
31  maggio  2023,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una
certificazione  della  perdita  di  gettito  connessa   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro  delle  minori
entrate e delle maggiori  spese  connesse  alla  predetta  emergenza,
firmata  digitalmente,  ai  sensi   dell'articolo   24   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario  e  dall'organo   di   revisione   economico-finanziaria,
attraverso un modello e con le modalita'  definiti  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da adottare entro il 30 ottobre 2022. La  certificazione  di  cui  al
primo periodo non  include  le  riduzioni  di  gettito  derivanti  da
interventi autonomamente assunti dalla regione o  provincia  autonoma
per gli enti locali  del  proprio  territorio,  con  eccezione  degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale.  La  trasmissione
per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai  sensi
dell'articolo 45, comma 1, del codice  dell'amministrazione  digitale
di cui al decreto  legislativo  n.  82  del  2005.  Gli  obblighi  di
certificazione di cui al presente comma, per gli  enti  locali  delle
regioni Friuli Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di
finanza locale in via esclusiva, sono assolti per  il  tramite  delle
medesime regioni e province autonome. 
  4. Gli enti locali che trasmettono  la  certificazione  di  cui  al
comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma  entro  il
30  giugno  2023,  sono  assoggettati  a  una  riduzione  del   fondo
sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti  compensativi  o  del
fondo di solidarieta'  comunale  in  misura  pari  all'80  per  cento
dell'importo delle risorse  attribuite,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 822, primo periodo, della legge n. 178 del 2020,  da  applicare
in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024.  Nel  caso  in  cui  la
certificazione di cui al comma 3 ((sia trasmessa)) nel periodo dal 1°
luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio,  dei  trasferimenti  compensativi  o   del   fondo   di
solidarieta' comunale di cui al primo  periodo  ((e'  applicata))  in
misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da
applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. La  riduzione
del   fondo   sperimentale   di   riequilibrio,   dei   trasferimenti
compensativi o del fondo di solidarieta' comunale  di  cui  al  primo
periodo e' applicata in misura pari al  100  per  cento  dell'importo
delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a  decorrere
dall'anno  2024,  qualora  gli  enti  locali   non   trasmettano   la
certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31 luglio 2023.  A
seguito dell'invio tardivo  della  certificazione,  le  riduzioni  di
risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle
risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  5. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «31 ottobre  2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
ottobre 2023». 
  ((5-bis. In caso di approvazione delle delibere  delle  aliquote  e
delle tariffe relative ai tributi di  competenza  degli  enti  locali
entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  eventualmente
posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per  effetto
di norme di legge,  gli  enti  locali  provvedono  ad  effettuare  le
conseguenti modifiche al bilancio di  previsione  eventualmente  gia'
approvato, in occasione della prima variazione utile. 
  5-ter. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n.  114,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni di cui  al  periodo  precedente  si  applicano,  per  il
triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti
alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
giugno 2019, n. 58».)) 
  6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «limitatamente  agli  esercizi  finanziari  2020  e  2021»,
ovunque ricorrano, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «limitatamente
agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022». 
  ((6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 897 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Sono
escluse dal limite di cui al presente comma le  quote  di  avanzo  di
amministrazione derivanti da  entrate  con  vincolo  di  destinazione
finalizzato   all'estinzione   anticipata   dei   mutui   riguardante
esclusivamente la quota capitale del debito»; 
  b) al comma 898 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Sono
escluse dal limite di cui al presente comma le  quote  di  avanzo  di
amministrazione derivanti da  entrate  con  vincolo  di  destinazione
finalizzato   all'estinzione   anticipata   dei   mutui   riguardante
esclusivamente la quota capitale del debito». 
  6-ter. In considerazione delle cause di forza maggiore sopraggiunte
che non hanno reso oggettivamente possibile il rispetto  dei  termini
prescritti, i contributi di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinati al comune di  Codogno
ricompreso nell'allegato 1 al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52
del 1° marzo 2020, riferiti agli anni 2020 e 2021, soggetti a  revoca
per mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori
di cui al comma 32 del medesimo articolo 1 della  legge  n.  160  del
2019 o  per  parziale  utilizzo  del  contributo,  sono  erogati  dal
Ministero  dell'interno  per  il  50  per  cento  congiuntamente   al
contributo previsto per il 2022 e per il 50 per cento  congiuntamente
al contributo previsto per il 2023, purche' l'esecuzione dei medesimi
lavori inizi entro il 31 maggio 2022.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  del   comma   822   e   827,
          dell'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «822. Il fondo per l'esercizio delle  funzioni  degli
          enti locali di cui all'articolo 106  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  17   luglio   2020,   n.   77,   come   rifinanziato
          dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126, e' ulteriormente incrementato di 1.500  milioni  di
          euro per l'anno 2021, di  cui  1.350  milioni  di  euro  in
          favore dei comuni e 150 milioni di  euro  in  favore  delle
          citta' metropolitane e  delle  province.  L'incremento  del
          fondo di cui al primo periodo e' ripartito, per 200 milioni
          di euro in favore dei comuni e per 20 milioni  di  euro  in
          favore delle citta' metropolitane  e  delle  province,  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          il 28 febbraio 2021, previa intesa in  sede  di  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di  criteri  e
          modalita' che tengano conto dei lavori del  tavolo  di  cui
          all'articolo 106, comma  2,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, e, per 1.150 milioni di euro in  favore
          dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle citta'
          metropolitane e delle province, con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021,  previa
          intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, sulla base di criteri e modalita' che tengano conto
          dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106,
          comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  77  del  2020,  e   delle
          risultanze della certificazione  per  l'anno  2020  di  cui
          all'articolo 39, comma 2,  del  decreto-legge  n.  104  del
          2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del
          2020.» 
              «827. Gli enti locali destinatari delle risorse di  cui
          al  comma  822   sono   tenuti   a   inviare,   utilizzando
          l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro
          il termine perentorio del  31  maggio  2022,  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, una  certificazione  della
          perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da
          COVID-19, al netto  delle  minori  spese  e  delle  risorse
          assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
          entrate e  delle  maggiori  spese  connesse  alla  predetta
          emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo  24
          del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
          dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e
          con  le  modalita'  definiti  con  decreto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021.  La
          certificazione di cui al periodo precedente non include  le
          riduzioni di gettito derivanti da interventi  autonomamente
          assunti dalla regione o provincia  autonoma  per  gli  enti
          locali  del  proprio  territorio,   con   eccezione   degli
          interventi di  adeguamento  alla  normativa  nazionale.  La
          trasmissione per via  telematica  della  certificazione  ha
          valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,  comma  1,  del
          codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
          Gli obblighi di certificazione di cui  al  presente  comma,
          per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia  Giulia  e
          Valle d'Aosta e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano che  esercitano  funzioni  in  materia  di  finanza
          locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite  delle
          medesime regioni e province autonome.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   39   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
                «Art. 39  (Incremento  Fondo  per  l'esercizio  delle
          funzioni degli enti locali). - 1. Ai fini del ristoro della
          perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori  spese  e
          delle risorse assegnate dallo Stato a  compensazione  delle
          minori entrate e delle maggiori  spese,  la  dotazione  del
          fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e'  incrementata  di  1.670
          milioni di euro per l'anno 2020, di cui  1.220  milioni  di
          euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro  in  favore
          di province e citta' metropolitane. L'incremento del  fondo
          di cui al periodo precedente e' ripartito con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  20
          novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-citta'  ed
          autonomie locali, sulla base di  criteri  e  modalita'  che
          tengano conto del proseguimento dei lavori  del  tavolo  di
          cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          29 maggio 2020, nonche' del riparto delle risorse di cui al
          decreto del Ministero dell'interno 24 luglio  2020  il  cui
          comunicato e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  188
          del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente  comma  e
          di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge  n.  34
          del  2020  sono  contabilizzate  al  titolo  secondo  delle
          entrate dei bilanci degli enti  alla  voce  del  piano  dei
          conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti  correnti
          da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneita' dei conti
          pubblici  e  il  monitoraggio  a  consuntivo  delle  minori
          entrate tributarie.  Al  relativo  onere,  quantificato  in
          1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
          dell'articolo 114. 
              1-bis. Al fine di consentire l'erogazione  dei  servizi
          di trasporto  scolastico  in  conformita'  alle  misure  di
          contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  di  cui  al
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  e  al
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  le
          risorse di cui al comma 1, nonche'  quelle  attribuite  dal
          decreto  del  Ministero  dell'interno   24   luglio   2020,
          pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  188
          del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate  dai  comuni,
          nel limite complessivo di  150  milioni  di  euro,  per  il
          finanziamento   di   servizi   di   trasporto    scolastico
          aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune puo'  destinare  nel
          2020 per il trasporto  scolastico  risorse  aggiuntive  nel
          limite del 30  per  cento  della  spesa  sostenuta  per  le
          medesime finalita' nel 2019. 
              2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui  al
          comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106 del
          decreto-legge n.  34  del  2020,  sono  tenuti  a  inviare,
          utilizzando                l'applicativo                web
          http://pareggiobilancio.mef.gov.it,   entro   il    termine
          perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, una certificazione della  perdita  di  gettito
          connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
          delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
          dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
          spese   connesse   alla   predetta    emergenza,    firmata
          digitalmente,  ai  sensi  dell'articolo   24   del   codice
          dell'amministrazione  digitale  (CAD)  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
          dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e
          con  le  modalita'  definiti  con  decreto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020.  La
          certificazione di cui al periodo precedente non include  le
          riduzioni di gettito derivanti da interventi  autonomamente
          assunti dalla regione o provincia  autonoma  per  gli  enti
          locali  del  proprio  territorio,   con   eccezione   degli
          interventi di  adeguamento  alla  normativa  nazionale.  La
          trasmissione per via  telematica  della  certificazione  ha
          valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,  comma  1,  del
          CAD di cui al citato decreto legislativo n.  82  del  2005.
          Gli obblighi di certificazione di cui  al  presente  comma,
          per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia  Giulia  e
          Valle d'Aosta e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano che  esercitano  funzioni  in  materia  di  finanza
          locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite  delle
          medesime regioni e province autonome. 
              3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di
          cui al comma 2 oltre il termine perentorio  del  31  maggio
          2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono  assoggettati  a  una
          riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
          risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2,
          da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno  2023.
          Nel caso in cui la certificazione di  cui  al  comma  2  e'
          trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021,
          la riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale di cui al primo periodo  e'  comminata  in  misura
          pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
          da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno  2023.
          La riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale di cui al primo periodo  e'  applicata  in  misura
          pari  al  100  per   cento   dell'importo   delle   risorse
          attribuite, da applicare  in  tre  annualita'  a  decorrere
          dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano  la
          certificazione di cui al comma  2  entro  la  data  del  31
          luglio   2021.   A   seguito   dell'invio   tardivo   della
          certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a
          restituzione. In  caso  di  incapienza  delle  risorse,  si
          applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi  128  e
          129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
              4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di
          gettito e dell'andamento delle spese, da  effettuare  entro
          il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1  dell'articolo  106
          del  decreto-legge  n.  34   del   2020   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si  tiene
          conto delle certificazioni di cui al comma 2. 
              5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse  di
          cui al  comma  1  possono  essere  deliberate  sino  al  31
          dicembre 2020.» 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   109,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27(Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 109 (Utilizzo avanzi per  spese  di  urgenza  a
          fronte dell'emergenza COVID-19).  -  1.  In  considerazione
          della situazione di emergenza epidemiologica  da  COVID-19,
          in deroga alle modalita' di  utilizzo  della  quota  libera
          dell'avanzo di  amministrazione  di  cui  all'articolo  42,
          comma 6, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,
          ferme restando le priorita'  relative  alla  copertura  dei
          debiti fuori bilancio e alla salvaguardia  degli  equilibri
          di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento  e
          di Bolzano, limitatamente agli esercizi finanziari  2020  e
          2021, possono utilizzare la  quota  libera  dell'avanzo  di
          amministrazione per  il  finanziamento  di  spese  correnti
          connesse con l'emergenza in corso. 
              1-bis.  Al  fine  di  anticipare  la  possibilita'   di
          utilizzo della quota libera dell'avanzo di  amministrazione
          in relazione all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  le
          regioni e le Province autonome per gli  anni  2020  e  2021
          possono  utilizzare  la   quota   libera   dell'avanzo   di
          amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da
          parte della Giunta regionale o provinciale  rispettivamente
          del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020, anche prima  del
          giudizio di parifica delle sezioni regionali  di  controllo
          della Corte dei conti e della successiva  approvazione  del
          rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale. 
              1-ter. In sede di approvazione del rendiconto  2019  da
          parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2
          del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  sono
          autorizzati allo svincolo delle quote di  avanzo  vincolato
          di amministrazione che ciascun ente individua, riferite  ad
          interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti
          con  risorse   proprie,   non   gravate   da   obbligazioni
          sottostanti gia' contratte e  con  esclusione  delle  somme
          relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali
          delle   prestazioni.   Le   risorse   svincolate,    previa
          comunicazione all'amministrazione statale o  regionale  che
          ha erogato le somme, sono utilizzate da  ciascun  ente  per
          interventi necessari ad  attenuare  la  crisi  del  sistema
          economico derivante dagli effetti diretti e  indiretti  del
          virus  COVID-19.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti
          periodi  si  applicano  anche   all'esercizio   2021,   con
          riferimento al rendiconto 2020. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, in  deroga  alle
          modalita' di utilizzo della  quota  libera  dell'avanzo  di
          amministrazione di  cui  all'articolo  187,  comma  2,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme  restando
          le priorita'  relative  alla  copertura  dei  debiti  fuori
          bilancio e alla salvaguardia degli equilibri  di  bilancio,
          gli enti locali,  limitatamente  agli  esercizi  finanziari
          2020 e 2021, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo
          di amministrazione per il finanziamento di  spese  correnti
          connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo  della  quota
          libera  dell'avanzo  di  cui  al  periodo   precedente   e'
          autorizzato, anche nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,
          per una percentuale non superiore all'80  per  cento  della
          medesima quota, nel caso in cui  l'organo  esecutivo  abbia
          approvato lo schema  del  rendiconto  di  gestione  2019  e
          l'organo di revisione ne abbia rilasciato la  relazione  ai
          sensi dell'articolo 239, comma 1,  lettera  d),  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
          Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio
          di equilibrio di bilancio, gli enti  locali,  limitatamente
          agli esercizi finanziari 2020 e 2021,  possono  utilizzare,
          anche  integralmente,  per  il  finanziamento  delle  spese
          correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi  delle
          concessioni edilizie e delle sanzioni  previste  dal  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta  eccezione  per  le
          sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del  medesimo
          testo unico. 
              2-bis. Per gli esercizi  finanziari  2020  e  2021,  in
          deroga all'articolo 51 del decreto  legislativo  23  giugno
          2011, n. 118: 
                a) le variazioni al bilancio  di  previsione  possono
          essere adottate dall'organo esecutivo  in  via  di  urgenza
          opportunamente motivata, salva ratifica con legge,  a  pena
          di decadenza,  da  parte  dell'organo  consiliare  entro  i
          successivi novanta giorni e comunque entro il  31  dicembre
          dell'anno in corso se  a  tale  data  non  sia  scaduto  il
          predetto termine; 
                b)  in  caso  di  mancata  o  parziale  ratifica  del
          provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
          l'organo consiliare e' tenuto ad  adottare  con  legge  nei
          successivi trenta giorni, e comunque entro il  31  dicembre
          dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
          nei riguardi dei rapporti eventualmente  sorti  sulla  base
          della deliberazione non ratificata.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   897   e   898,
          dell'articolo  1,  della  legge  30   dicembre   2018,   n.
          145(Bilancio  di  previsione   dello   Stato   per   l'anno
          finanziario 2019 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2019-2021): 
                «897. Ferma restando la  necessita'  di  reperire  le
          risorse necessarie a sostenere le spese  alle  quali  erano
          originariamente  finalizzate   le   entrate   vincolate   e
          accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
          quota vincolata, accantonata e destinata del  risultato  di
          amministrazione e' comunque consentita, agli enti  soggetti
          al decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  per  un
          importo non superiore a quello di cui alla lettera  A)  del
          prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
          dicembre dell'esercizio precedente, al  netto  della  quota
          minima   obbligatoria   accantonata   nel   risultato    di
          amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
          e  del  fondo  anticipazione  di  liquidita',  incrementato
          dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
          esercizio del bilancio di previsione.  A  tal  fine,  nelle
          more  dell'approvazione   del   rendiconto   dell'esercizio
          precedente, si fa riferimento al prospetto  riguardante  il
          risultato di amministrazione presunto allegato al  bilancio
          di previsione. In caso  di  esercizio  provvisorio,  si  fa
          riferimento al  prospetto  di  verifica  del  risultato  di
          amministrazione  effettuata  sulla   base   dei   dati   di
          preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
          all'articolo 187, comma 3-quater,  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per  gli  enti  locali.
          Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
          non possono applicare al bilancio di  previsione  le  quote
          vincolate,  accantonate  e  destinate  del   risultato   di
          amministrazione fino all'avvenuta approvazione. 
              898. Nel caso in cui l'importo  della  lettera  A)  del
          prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o  inferiore
          alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
          amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
          e al fondo anticipazione di liquidita',  gli  enti  possono
          applicare al bilancio di  previsione  la  quota  vincolata,
          accantonata e destinata del  risultato  di  amministrazione
          per un importo non superiore  a  quello  del  disavanzo  da
          recuperare iscritto nel primo  esercizio  del  bilancio  di
          previsione.» 
              - Si riporta il testo del comma 823, dell'art. 1  della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2021-20239)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «823. Le risorse del fondo di cui al  comma  822  del
          presente  articolo  e  del  fondo  per  l'esercizio   delle
          funzioni delle regioni e delle  province  autonome  di  cui
          all'articolo 111, comma  1,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020,  n.  77,  sono  vincolate  alla  finalita'  di
          ristorare, nel biennio 2020-2021,  la  perdita  di  gettito
          connessa all'emergenza epidemiologica da  COVID-  19  e  le
          risorse assegnate per la predetta  emergenza  a  titolo  di
          ristori   specifici   di   spesa   che   rientrano    nelle
          certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma
          2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,
          sono vincolate per le finalita' cui sono  state  assegnate,
          nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla  fine
          di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del
          risultato  di  amministrazione   e   non   possono   essere
          svincolate ai sensi dell'articolo  109,  comma  1-ter,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  non
          sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897
          e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  Le  eventuali
          risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle  province
          autonome di Trento e di Bolzano  sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24 e 45 del decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
                «Art. 24 (Firma digitale). -  1.  La  firma  digitale
          deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
          documento o all'insieme  di  documenti  cui  e'  apposta  o
          associata. 
              2.  L'apposizione   di   firma   digitale   integra   e
          sostituisce  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,
          contrassegni e marchi di  qualsiasi  genere  ad  ogni  fine
          previsto dalla normativa vigente. 
              3.  Per  la  generazione  della  firma  digitale   deve
          adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
          sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
          risulti revocato o sospeso. 
              4. Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono
          rilevare, secondo le Linee guida (257),  la  validita'  del
          certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del
          titolare di  firma  digitale  e  del  certificatore  e  gli
          eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresi'
          le modalita', anche temporali, di apposizione della firma. 
              4-bis. L'apposizione a un documento informatico di  una
          firma digitale o di un  altro  tipo  di  firma  elettronica
          qualificata basata su un certificato elettronico  revocato,
          scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione,  salvo
          che lo stato di sospensione sia stato annullato. La  revoca
          o la sospensione,  comunque  motivate,  hanno  effetto  dal
          momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o  chi
          richiede la sospensione, non dimostri che essa era  gia'  a
          conoscenza di tutte le parti interessate. 
              4-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche se la firma elettronica  e'  basata  su  un
          certificato  qualificato  rilasciato  da  un  certificatore
          stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte  dell'Unione
          europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: 
                a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal
          regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro; 
                b) il certificato  qualificato  e'  garantito  da  un
          certificatore stabilito nella Unione europea,  in  possesso
          dei requisiti di cui al medesimo regolamento; 
                c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
          riconosciuto  in  forza  di   un   accordo   bilaterale   o
          multilaterale  tra  l'Unione  europea  e  Paesi   terzi   o
          organizzazioni internazionali.» 
              «Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1.  I
          documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica
          amministrazione   con   qualsiasi   mezzo   telematico    o
          informatico,   idoneo   ad   accertarne   la   provenienza,
          soddisfano il requisito  della  forma  scritta  e  la  loro
          trasmissione  non  deve  essere  seguita  da   quella   del
          documento originale. 
              2.  Il  documento   informatico   trasmesso   per   via
          telematica si intende spedito dal mittente  se  inviato  al
          proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
          reso  disponibile  all'indirizzo  elettronico   da   questi
          dichiarato,  nella  casella  di   posta   elettronica   del
          destinatario messa a disposizione dal gestore.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   128   e   129,
          dell'articolo 1, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013): 
                «128. A decorrere dal 1°  gennaio  2013  le  somme  a
          debito a qualsiasi  titolo  dovute  dagli  enti  locali  al
          Ministero  dell'interno  sono  recuperate   a   valere   su
          qualunque assegnazione  finanziaria  dovuta  dal  Ministero
          stesso. Resta ferma la  procedura  amministrativa  prevista
          dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001
          per la reiscrizione dei residui passivi perenti.  Nei  soli
          casi di recuperi  relativi  ad  assegnazioni  e  contributi
          relativi alla mobilita' del personale,  ai  minori  gettiti
          ICI per gli immobili di classe «D», nonche' per i  maggiori
          gettiti ICI di cui  all'articolo  2,  commi  da  33  a  38,
          nonche' commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre  2006,
          n. 262,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre  2006,  n.  286,  il  Ministero  dell'interno,  su
          richiesta  dell'ente  locale  a  firma   del   suo   legale
          rappresentante,   del   Segretario   e   del   responsabile
          finanziario,  che  attesta  la  necessita'  di   rateizzare
          l'importo dovuto per non compromettere la stabilita'  degli
          equilibri di  bilancio,  procede  all'istruttoria  ai  fini
          della concessione alla rateizzazione in un periodo  massimo
          di cinque anni dall'esercizio  successivo  a  quello  della
          determinazione definitiva dell'importo da  recuperare,  con
          gravame di interessi al  tasso  riconosciuto  sui  depositi
          fruttiferi  degli  enti  locali  dalla   disciplina   della
          tesoreria unica  al  momento  dell'inizio  dell'operazione.
          Tale rateizzazione puo'  essere  concessa  anche  su  somme
          dovute e determinate nell'importo definitivo  anteriormente
          al 2012. 
              129.  In  caso   di   incapienza   sulle   assegnazioni
          finanziarie di cui  al  comma  128,  sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          Entrate, provvede a trattenere le  relative  somme,  per  i
          comuni interessati,  all'atto  del  pagamento  agli  stessi
          dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
          postale e, per le province, all'atto del riversamento  alle
          medesime  dell'imposta  sulle   assicurazioni   contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo
          60 del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
          riscossa tramite modello F24.3.  Con  cadenza  trimestrale,
          gli importi  recuperati  dall'Agenzia  delle  entrate  sono
          riversati  dalla  stessa  Agenzia  ad   apposito   capitolo
          dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai  fini   della
          successiva  riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in
          cui l'Agenzia delle entrate  non  riesca  a  procedere,  in
          tutto o in  parte,  al  recupero  richiesto  dal  Ministero
          dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la  somma  residua
          direttamente all'entrata del bilancio  dello  Stato,  dando
          comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.» 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   106,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  106  (Fondo  per  l'esercizio  delle  funzioni
          fondamentali degli enti locali). - 1. Al fine di concorrere
          ad assicurare  ai  comuni,  alle  province  e  alle  citta'
          metropolitane  le  risorse  necessarie  per  l'espletamento
          delle funzioni fondamentali,  per  l'anno  2020,  anche  in
          relazione  alla  possibile  perdita  di  entrate   connessa
          all'emergenza COVID-19, e' istituito  presso  il  Ministero
          dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi  di
          euro per il medesimo anno, di cui 3  miliardi  di  euro  in
          favore dei comuni e 0,5  miliardi  di  euro  in  favore  di
          province e citta' metropolitane. Con decreto del  Ministero
          dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020,  previa
          intesa in Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono
          individuati criteri e modalita' di riparto tra gli enti  di
          ciascun comparto del fondo  di  cui  al  presente  articolo
          sulla  base  degli  effetti  dell'emergenza  COVID-19   sui
          fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto  delle
          minori spese, e tenendo conto  delle  risorse  assegnate  a
          vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori  entrate  e
          delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui  al  comma
          2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  al  periodo
          precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto legge, una quota pari al 30 per  cento
          della componente del fondo spettante a ciascun comparto  e'
          erogata  a  ciascuno  degli  enti  ricadenti  nel  medesimo
          comparto, a titolo di acconto  sulle  somme  spettanti,  in
          proporzione alle entrate al 31  dicembre  2019  di  cui  al
          titolo I e alle tipologie  1  e  2  del  titolo  III,  come
          risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo
          della perdita di gettito e dell'andamento delle  spese,  da
          effettuare  entro  il  31   ottobre   2023,   si   provvede
          all'eventuale   conseguente   regolazione   dei    rapporti
          finanziari   tra   Comuni   e   tra   Province   e   Citta'
          metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti  mediante
          apposita rimodulazione dell'importo. All'onere  di  cui  al
          presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si
          provvede ai sensi dell'articolo 265. 
              2. Al fine di  monitorare  gli  effetti  dell'emergenza
          COVID-19 con riferimento  alla  tenuta  delle  entrate  dei
          comuni, delle province e delle  citta'  metropolitane,  ivi
          incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai
          fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, entro dieci giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del  presente  decreto  legge,  e'  istituito  un
          tavolo tecnico presso il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello  Stato  o
          da un suo delegato,  composto  da  due  rappresentanti  del
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   da   due
          rappresentanti   del   Ministero   dell'interno,   da   due
          rappresentanti  dell'ANCI,  di  cui  uno  per   le   citta'
          metropolitane,  da  un  rappresentante   dell'UPI   e   dal
          Presidente  della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
          standard.  Il  tavolo  esamina  le   conseguenze   connesse
          all'emergenza Covid-19 per  l'espletamento  delle  funzioni
          fondamentali, con riferimento  alla  possibile  perdita  di
          gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni
          di spesa. Il tavolo  si  avvale,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni  per  il
          Sistema Economico S.p.A..  Ai  componenti  del  tavolo  non
          spettano compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o
          altri emolumenti comunque denominati. 
              3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita'
          di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, anche  con  l'ausilio
          dei Servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica,  monitoraggi
          presso  Comuni,  Province  e   Citta'   metropolitane,   da
          individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal
          Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento  degli
          equilibri  di  bilancio,  ai  fini  dell'applicazione   del
          decreto di cui al comma 1  e  della  quantificazione  della
          perdita  di   gettito,   dell'andamento   delle   spese   e
          dell'eventuale   conseguente   regolazione   dei   rapporti
          finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane. 
              3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza
          sulla quantita' delle  risorse  disponibili  per  gli  enti
          locali, all'articolo 107, comma  2,  del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:  "31  luglio"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "30  settembre",  la  parola:
          "contestuale" e' soppressa e sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti  parole:  "e  il  termine  di  cui  al   comma   2
          dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267  del  2000
          e' differito al 30 settembre 2020.  Limitatamente  all'anno
          2020, le date del 14  ottobre  e  del  28  ottobre  di  cui
          all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762  e  767,
          della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  sono  differite,
          rispettivamente, al  31  ottobre  e  al  16  novembre.  Per
          l'esercizio  2021  il  termine  per  la  deliberazione  del
          bilancio di previsione di cui all'articolo  151,  comma  1,
          del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
          al 31 gennaio 2021". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  151,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267(Testo unico delle  leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art. 151 (Principi generali). - 1. Gli  enti  locali
          ispirano   la   propria   gestione   al   principio   della
          programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
          programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano
          il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
          riferiti ad un orizzonte  temporale  almeno  triennale.  Le
          previsioni del bilancio sono  elaborate  sulla  base  delle
          linee  strategiche  contenute  nel   documento   unico   di
          programmazione, osservando i principi contabili generali ed
          applicati allegati al decreto legislativo 23  giugno  2011,
          n. 118,  e  successive  modificazioni.  I  termini  possono
          essere differiti con  decreto  del  Ministro  dell'interno,
          d'intesa con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  in
          presenza di motivate esigenze. 
              2. Il Documento unico  di  programmazione  e'  composto
          dalla Sezione strategica, della durata pari  a  quelle  del
          mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata
          pari a quello del bilancio di previsione finanziario. 
              3. Il bilancio di previsione finanziario  comprende  le
          previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
          periodo considerato e le  previsioni  di  competenza  degli
          esercizi successivi. Le  previsioni  riguardanti  il  primo
          esercizio   costituiscono   il   bilancio   di   previsione
          finanziario annuale. 
              4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la
          rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il  profilo
          finanziario,   economico   e    patrimoniale,    attraverso
          l'adozione: 
                a) della  contabilita'  finanziaria,  che  ha  natura
          autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione
          finanziaria; 
                b) della contabilita' economico-patrimoniale ai  fini
          conoscitivi, per la rilevazione degli effetti  economici  e
          patrimoniali dei  fatti  gestionali  e  per  consentire  la
          rendicontazione economico e patrimoniale. 
              5. I risultati della gestione finanziaria, economico  e
          patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il
          conto  del  bilancio,  il  conto  economico  e   lo   stato
          patrimoniale. 
              6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta
          sulla gestione che  esprime  le  valutazioni  di  efficacia
          dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e
          gli altri documenti previsti dall'art.  11,  comma  4,  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
              7. Il rendiconto e' deliberato  dall'organo  consiliare
          entro il 30 aprile dell'anno successivo. 
              8. Entro il 30 settembre  l'ente  approva  il  bilancio
          consolidato con i  bilanci  dei  propri  organismi  e  enti
          strumentali e delle  societa'  controllate  e  partecipate,
          secondo il principio applicato n. 4/4  di  cui  al  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge
          11   agosto   2014,   n.   114(Misure   urgenti   per    la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza degli uffici giudiziari) come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 3 (Semplificazione  e  flessibilita'  nel  turn
          over). -  1.  Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti  pubblici  non
          economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma
          4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
          successive modificazione,  possono  procedere,  per  l'anno
          2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato  nel
          limite di  un  contingente  di  personale  complessivamente
          corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di  quella
          relativa  al   personale   di   ruolo   cessato   nell'anno
          precedente. La predetta facolta'  ad  assumere  e'  fissata
          nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del  60  per
          cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per  l'anno  2017,
          del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai  Corpi  di
          polizia, al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  al
          comparto della scuola e  alle  universita'  si  applica  la
          normativa di settore. 
              2. 
              3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate
          con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma
          4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  previa
          richiesta delle  amministrazioni  interessate,  predisposta
          sulla base della programmazione del  fabbisogno,  corredata
          da  analitica  dimostrazione  delle   cessazioni   avvenute
          nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014  e'  consentito
          il cumulo delle risorse destinate alle  assunzioni  per  un
          arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
          programmazione del fabbisogno e  di  quella  finanziaria  e
          contabile. 
              3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione
          e di controllo del territorio connessi allo svolgimento  di
          Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga  a  quanto
          previsto dall'articolo  2199  del  codice  dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, e successive modificazioni, sono  autorizzate,  in  via
          straordinaria,  per  l'immissione  nei   rispettivi   ruoli
          iniziali,  ai  sensi  del  medesimo  articolo  2199,   allo
          scorrimento delle  graduatorie  dei  concorsi  indetti  per
          l'anno 2013, approvate entro  il  31  ottobre  2014,  ferme
          restando le assunzioni dei volontari  in  ferma  prefissata
          quadriennale, ai sensi  del  comma  4,  lettera  b),  dello
          stesso articolo 2199, relative ai predetti  concorsi.  Alle
          assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito
          delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 
              3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al
          comma  3-bis  del  presente  articolo  sono  disposte   con
          decorrenza  dal  1º  settembre  2014,   nell'ambito   delle
          autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma
          464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e  dell'apposito
          fondo ivi previsto per la parte relativa  alla  Polizia  di
          Stato. 
              3-quater I vincitori del concorso  per  allievo  agente
          della Polizia di Stato  indetto  nell'anno  2014  ai  sensi
          dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo
          15 marzo 2010, n.  66,  e  successive  modificazioni,  sono
          assunti con decorrenza dal  1º  gennaio  2015,  nell'ambito
          delle residue autorizzazioni  alle  assunzioni  di  cui  al
          comma  3-ter  del  presente  articolo  e  di  quelle   gia'
          previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66,  comma  9-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. 
              3-quinquies Per il Corpo di polizia  penitenziaria,  le
          assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono
          disposte,  entro   l'anno   2014,   con   i   fondi   delle
          autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma
          464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e  dell'apposito
          fondo ivi previsto  per  la  parte  relativa  alla  polizia
          penitenziaria. 
              3-sexies  Le  assunzioni  di  personale  nel  Corpo  di
          polizia  penitenziaria,  gia'  previste  per  l'anno   2015
          dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  sono
          effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2015  utilizzando  la
          graduatoria  dei  concorsi  indicati  al  comma  3-bis  del
          presente articolo. 
              3-septies All'attuazione di quanto previsto  dai  commi
          3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si  provvede
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              3-octies Per  garantire  gli  standard  operativi  e  i
          livelli di efficienza e di efficacia  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica
          di vigile del fuoco del predetto Corpo e'  incrementata  di
          1.030 unita'; conseguentemente la  dotazione  organica  del
          ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella  A  allegata
          al  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.   217,   e
          successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'. 
              3-novies Per la copertura dei posti portati in  aumento
          nella qualifica di vigile del  fuoco  ai  sensi  del  comma
          3-octies,  e'  autorizzata  l'assunzione  di  1.000  unita'
          mediante il ricorso, in parti uguali, alle  graduatorie  di
          cui all'articolo 8 del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, e di 30 unita' secondo le  modalita'  di  cui
          all'articolo 148 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
          n. 217, per le finalita' ivi previste. 
              3-decies Gli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui
          ai commi 3-octies e 3-novies sono  determinati  nel  limite
          massimo complessivo di euro 130.843  per  l'anno  2014,  di
          euro 24.276.826 per l'anno 2015  e  di  euro  42.051.482  a
          decorrere dall'anno 2016. Ai  predetti  oneri  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  di
          spesa per la  retribuzione  del  personale  volontario  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello  stato
          di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
          missione "Soccorso civile". 
              3-undecies L'impiego del personale volontario, ai sensi
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.
          139, e successive modificazioni,  e'  disposto  nel  limite
          dell'autorizzazione  annuale  di   spesa,   pari   a   euro
          48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a  decorrere
          dall'anno 2016. 
              4.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          ragioneria generale  dello  Stato  operano  annualmente  un
          monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei  livelli
          occupazionali  che  si  determinano   per   effetto   delle
          disposizioni  dei  commi  1  e  2.  Nel  caso  in  cui  dal
          monitoraggio si rilevino incrementi di  spesa  che  possono
          compromettere gli obiettivi  e  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sono   adottate   misure
          correttive volte a neutralizzare l'incidenza  del  maturato
          economico del personale cessato nel calcolo delle  economie
          da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente. 
              4-bis.  Per  l'assoluta  esigenza  di   assicurare   la
          funzionalita'   e   l'efficienza    dell'area    produttiva
          industriale e,  in  particolare,  degli  arsenali  e  degli
          stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma  11,
          alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135,  e  successive  modificazioni,  il  Ministero
          della  difesa,  nell'anno  2014,  anche  in   presenza   di
          posizioni soprannumerarie, e'  autorizzato  ad  assumere  i
          ventiquattro vincitori del concorso per assistente  tecnico
          del settore motoristico  e  meccanico,  di  cui  all'avviso
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, 4ª Serie speciale, n.  59  del  27  luglio  2007,
          risultanti  dalle  graduatorie  di  merito  approvate   con
          decreto  dirigenziale  in  data  15  dicembre   2008.   Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          434.000 euro per l'anno 2014 e  di  866.382  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, pari a 434.000
          euro per l'anno 2014 e a 866.382  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2015,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per l'anno 2014, allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero
          della difesa comunica alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato   le   assunzioni
          effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri. 
              5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti  locali
          sottoposti al patto  di  stabilita'  interno  procedono  ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
          un contingente di personale complessivamente corrispondente
          ad una spesa pari al 60 per cento  di  quella  relativa  al
          personale di  ruolo  cessato  nell'anno  precedente.  Resta
          fermo  quanto  disposto  dall'articolo  16,  comma  9,  del
          decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135.  La
          predetta facolta'  ad  assumere  e'  fissata  nella  misura
          dell'80 per cento negli anni 2016 e  2017  e  del  100  per
          cento  a  decorrere  dall'anno  2018.  Restano   ferme   le
          disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e
          557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A  decorrere
          dall'anno  2014  e'  consentito  il  cumulo  delle  risorse
          destinate  alle  assunzioni  per  un  arco  temporale   non
          superiore a cinque anni, nel rispetto della  programmazione
          del fabbisogno e di  quella  finanziaria  e  contabile;  e'
          altresi'   consentito   l'utilizzo   dei   residui   ancora
          disponibili  delle   quote   percentuali   delle   facolta'
          assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo
          76, comma 7, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui  al  presente
          comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti  di
          cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato  decreto-legge
          n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per  i  medesimi
          soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese
          di  personale  e  spese  correnti,  fermo  restando  quanto
          previsto dal medesimo articolo 18,  comma  2-bis,  come  da
          ultimo  modificato  dal  comma  5-quinquies  del   presente
          articolo. 
              5-bis. Dopo il  comma  557-ter  dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente: 
                «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
          a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
          della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
          il contenimento delle spese di personale con riferimento al
          valore medio del triennio precedente alla data  di  entrata
          in vigore della presente disposizione». 
              5-ter. Alle amministrazioni  di  cui  al  comma  5  del
          presente  articolo  si  applicano   i   principi   di   cui
          all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto  2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre  2013,  n.  125,  attraverso  la  comunicazione  al
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei  ministri  per  quanto  di  competenza  dello
          stesso. 
              5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa
          di  personale,  gli  enti  indicati  al  comma  5,  la  cui
          incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente  e'
          pari o inferiore al 25  per  cento,  possono  procedere  ad
          assunzioni  a  tempo  indeterminato,  a  decorrere  dal  1º
          gennaio 2014, nel limite  dell'80  per  cento  della  spesa
          relativa  al  personale  di  ruolo  cessato  dal   servizio
          nell'anno precedente e nel  limite  del  100  per  cento  a
          decorrere dall'anno 2015. 
              5-quinquies.  All'articolo   18,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, le  parole:  "fermo  restando  il
          contratto nazionale in vigore  al  1º  gennaio  2014"  sono
          soppresse. 
              5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della
          programmazione del fabbisogno e  di  quella  finanziaria  e
          contabile, le regioni e gli enti locali possono  computare,
          ai fini della determinazione delle  capacita'  assunzionali
          per ciascuna annualita', sia le cessazioni dal servizio del
          personale di ruolo verificatesi nell'anno  precedente,  sia
          quelle  programmate  nella   medesima   annualita',   fermo
          restando  che  le  assunzioni  possono  essere   effettuate
          soltanto  a  seguito  delle  cessazioni  che  producono  il
          relativo turn-over.  Le  disposizioni  di  cui  al  periodo
          precedente  si  applicano,  per  il   triennio   2022-2024,
          limitatamente agli  enti  territoriali  non  soggetti  alla
          disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del  decreto
          legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 
              5-septies.  I  vincitori  dei  concorsi  banditi  dalle
          regioni  e  dagli  enti  locali,  anche  se  sprovvisti  di
          articolazione territoriale, sono tenuti a  permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
          derogabile dai contratti collettivi. 
              6.  I  limiti  di  cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano alle assunzioni di  personale  appartenente  alle
          categorie protette ai  fini  della  copertura  delle  quote
          d'obbligo. 
              6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato  delle
          province, prorogati fino  al  31  dicembre  2014  ai  sensi
          dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre  2013,  n.  125,   possono   essere   ulteriormente
          prorogati,  alle  medesime  finalita'  e  condizioni,  fino
          all'insediamento dei  nuovi  soggetti  istituzionali  cosi'
          come  previsto  dalla  legge  7   aprile   2014,   n.   56.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              7. All'articolo 3, comma 102, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244 le parole «Per il quinquennio 2010-2014»  sono
          sostituite dalle seguenti «Per il quadriennio 2010-2013». 
              8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) e' abrogato il comma 9; 
                b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo. 
              9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                a) il comma 8 e' abrogato; 
                b) al comma 28, dopo il secondo periodo  e'  inserito
          il seguente: «I limiti di cui al primo e al secondo periodo
          non  si  applicano,  anche  con   riferimento   ai   lavori
          socialmente utili, ai lavori  di  pubblica  utilita'  e  ai
          cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del  personale
          sia coperto da  finanziamenti  specifici  aggiuntivi  o  da
          fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento,
          i limiti medesimi non si  applicano  con  riferimento  alla
          sola quota finanziata da altri soggetti». 
              10. All'articolo 35, comma 4, del  decreto  legislativo
          30  marzo  2001,  n.  165,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
          «Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali  e  le
          relative assunzioni  del  personale  delle  amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e
          degli enti pubblici non economici.»; 
                b) al terzo periodo, dopo le parole: «all'avvio delle
          procedure concorsuali» sono inserite le seguenti:  «e  alle
          relative assunzioni». 
              10-bis.  Il  rispetto   degli   adempimenti   e   delle
          prescrizioni di cui al presente  articolo  da  parte  degli
          enti locali viene certificato dai revisori dei conti  nella
          relazione di accompagnamento alla delibera di  approvazione
          del  bilancio  annuale  dell'ente.  In  caso   di   mancato
          adempimento,  il  prefetto  presenta   una   relazione   al
          Ministero dell'interno. Con  la  medesima  relazione  viene
          altresi' verificato il rispetto delle prescrizioni  di  cui
          al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 109, comma  2,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 109 (Utilizzo avanzi per  spese  di  urgenza  a
          fronte dell'emergenza COVID-19).  -  1.  In  considerazione
          della situazione di emergenza epidemiologica  da  COVID-19,
          in deroga alle modalita' di  utilizzo  della  quota  libera
          dell'avanzo di  amministrazione  di  cui  all'articolo  42,
          comma 6, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,
          ferme restando le priorita'  relative  alla  copertura  dei
          debiti fuori bilancio e alla salvaguardia  degli  equilibri
          di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento  e
          di Bolzano, limitatamente agli esercizi finanziari  2020  e
          2021, possono utilizzare la  quota  libera  dell'avanzo  di
          amministrazione per  il  finanziamento  di  spese  correnti
          connesse con l'emergenza in corso. 
              1-bis.  Al  fine  di  anticipare  la  possibilita'   di
          utilizzo della quota libera dell'avanzo di  amministrazione
          in relazione all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  le
          regioni e le Province autonome per gli  anni  2020  e  2021
          possono  utilizzare  la   quota   libera   dell'avanzo   di
          amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da
          parte della Giunta regionale o provinciale  rispettivamente
          del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020, anche prima  del
          giudizio di parifica delle sezioni regionali  di  controllo
          della Corte dei conti e della successiva  approvazione  del
          rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale. 
              1-ter. In sede di approvazione del rendiconto  2019  da
          parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2
          del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  sono
          autorizzati allo svincolo delle quote di  avanzo  vincolato
          di amministrazione che ciascun ente individua, riferite  ad
          interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti
          con  risorse   proprie,   non   gravate   da   obbligazioni
          sottostanti gia' contratte e  con  esclusione  delle  somme
          relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali
          delle   prestazioni.   Le   risorse   svincolate,    previa
          comunicazione all'amministrazione statale o  regionale  che
          ha erogato le somme, sono utilizzate da  ciascun  ente  per
          interventi necessari ad  attenuare  la  crisi  del  sistema
          economico derivante dagli effetti diretti e  indiretti  del
          virus  COVID-19.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti
          periodi  si  applicano  anche   all'esercizio   2021,   con
          riferimento al rendiconto 2020. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, in  deroga  alle
          modalita' di utilizzo della  quota  libera  dell'avanzo  di
          amministrazione di  cui  all'articolo  187,  comma  2,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme  restando
          le priorita'  relative  alla  copertura  dei  debiti  fuori
          bilancio e alla salvaguardia degli equilibri  di  bilancio,
          gli enti locali,  limitatamente  agli  esercizi  finanziari
          2020, 2021 e  2022,  possono  utilizzare  la  quota  libera
          dell'avanzo di  amministrazione  per  il  finanziamento  di
          spese  correnti  connesse   con   l'emergenza   in   corso.
          L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo
          precedente e' autorizzato, anche nel  corso  dell'esercizio
          provvisorio, per una percentuale non superiore  all'80  per
          cento della  medesima  quota,  nel  caso  in  cui  l'organo
          esecutivo abbia  approvato  lo  schema  del  rendiconto  di
          gestione 2019 e l'organo di revisione ne  abbia  rilasciato
          la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma  1,  lettera
          d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto
          del principio di equilibrio di bilancio, gli  enti  locali,
          limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021  e  2022,
          possono   utilizzare,   anche   integralmente,    per    il
          finanziamento delle spese correnti  connesse  all'emergenza
          in corso, i proventi delle  concessioni  edilizie  e  delle
          sanzioni  previste  dal  testo  unico  delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, fatta eccezione per le sanzioni  di  cui  all'articolo
          31, comma 4-bis, del medesimo testo unico. 
              2-bis. Per gli esercizi  finanziari  2020  e  2021,  in
          deroga all'articolo 51 del decreto  legislativo  23  giugno
          2011, n. 118: 
                a) le variazioni al bilancio  di  previsione  possono
          essere adottate dall'organo esecutivo  in  via  di  urgenza
          opportunamente motivata, salva ratifica con legge,  a  pena
          di decadenza,  da  parte  dell'organo  consiliare  entro  i
          successivi novanta giorni e comunque entro il  31  dicembre
          dell'anno in corso se  a  tale  data  non  sia  scaduto  il
          predetto termine; 
                b)  in  caso  di  mancata  o  parziale  ratifica  del
          provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
          l'organo consiliare e' tenuto ad  adottare  con  legge  nei
          successivi trenta giorni, e comunque entro il  31  dicembre
          dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
          nei riguardi dei rapporti eventualmente  sorti  sulla  base
          della deliberazione non ratificata.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145(Bilancio di  previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021) come modificato dalla presente legge: 
                «897. Ferma restando la  necessita'  di  reperire  le
          risorse necessarie a sostenere le spese  alle  quali  erano
          originariamente  finalizzate   le   entrate   vincolate   e
          accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
          quota vincolata, accantonata e destinata del  risultato  di
          amministrazione e' comunque consentita, agli enti  soggetti
          al decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  per  un
          importo non superiore a quello di cui alla lettera  A)  del
          prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
          dicembre dell'esercizio precedente, al  netto  della  quota
          minima   obbligatoria   accantonata   nel   risultato    di
          amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
          e  del  fondo  anticipazione  di  liquidita',  incrementato
          dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
          esercizio del bilancio di previsione.  A  tal  fine,  nelle
          more  dell'approvazione   del   rendiconto   dell'esercizio
          precedente, si fa riferimento al prospetto  riguardante  il
          risultato di amministrazione presunto allegato al  bilancio
          di previsione. In caso  di  esercizio  provvisorio,  si  fa
          riferimento al  prospetto  di  verifica  del  risultato  di
          amministrazione  effettuata  sulla   base   dei   dati   di
          preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
          all'articolo 187, comma 3-quater,  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per  gli  enti  locali.
          Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
          non possono applicare al bilancio di  previsione  le  quote
          vincolate,  accantonate  e  destinate  del   risultato   di
          amministrazione  fino   all'avvenuta   approvazione.   Sono
          escluse dal limite di cui al presente  comma  le  quota  di
          avanzo di amministrazione derivanti da entrate con  vincolo
          di destinazione finalizzato all'estinzione  anticipata  dei
          mutui riguardante  esclusivamente  la  quota  capitale  del
          debito. 
              898. Nel caso in cui l'importo  della  lettera  A)  del
          prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o  inferiore
          alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
          amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
          e al fondo anticipazione di liquidita',  gli  enti  possono
          applicare al bilancio di  previsione  la  quota  vincolata,
          accantonata e destinata del  risultato  di  amministrazione
          per un importo non superiore  a  quello  del  disavanzo  da
          recuperare iscritto nel primo  esercizio  del  bilancio  di
          previsione. Sono escluse dal  limite  di  cui  al  presente
          comma le quota di avanzo di  amministrazione  derivanti  da
          entrate   con   vincolo   di    destinazione    finalizzato
          all'estinzione    anticipata    dei    mutui    riguardante
          esclusivamente la quota capitale del debito.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 29, 29-bis
          e 32, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160(Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al  2024,  sono
          assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500  milioni
          di euro annui, contributi  per  investimenti  destinati  ad
          opere pubbliche in materia di: 
                  a)   efficientamento   energetico,   ivi   compresi
          interventi  volti  all'efficientamento   dell'illuminazione
          pubblica,  al  risparmio  energetico   degli   edifici   di
          proprieta' pubblica e di  edilizia  residenziale  pubblica,
          nonche' all'installazione di impianti per la produzione  di
          energia da fonti rinnovabili; 
                  b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi  compresi
          interventi in materia  di  mobilita'  sostenibile,  nonche'
          interventi per l'adeguamento e la  messa  in  sicurezza  di
          scuole,  edifici  pubblici  e  patrimonio  comunale  e  per
          l'abbattimento delle barriere architettoniche. 
              29-bis. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno  2021
          ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500  milioni  di
          euro.  L'importo  aggiuntivo  e'   attribuito   ai   comuni
          beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno,  entro
          il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e  finalita'  di
          utilizzo di cui ai commi 29  e  30.  Le  opere  oggetto  di
          contribuzione  possono  essere  costituite  da  ampliamenti
          delle opere gia' previste e oggetto  del  finanziamento  di
          cui al comma  29.  Gli  enti  beneficiari  sono  tenuti  al
          rispetto degli obblighi di cui ai commi  31-ter,  32  e  35
          nonche' di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del
          sistema di  monitoraggio  previsto  dalla  regolamentazione
          attuativa del PNRR.» 
              «32. Il comune beneficiario del contributo  di  cui  al
          comma 29 e' tenuto  ad  iniziare  l'esecuzione  dei  lavori
          entro il 15 settembre di ciascun anno  di  riferimento  del
          contributo  e,  per  i  contributi  relativi  al   triennio
          2022-2024, a concludere  i  lavori  entro  il  31  dicembre
          dell'anno successivo a quello  di  riferimento  di  ciascun
          anno del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui  al
          primo periodo e' fissato al 31 dicembre 2021.»