((Art. 13 bis 
 
Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione
  per  rilanciare  l'economia  cittadina  nelle  aree   urbane   piu'
  disagiate 
  1. I  comuni  destinatari  delle  risorse  per  interventi  per  lo
sviluppo  imprenditoriale  in  aree  di  degrado   urbano,   di   cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997,  n.  266,  successivamente
abrogato  ai  sensi  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
trasmettono al Ministero dello sviluppo  economico,  entro  sei  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, un programma d'interventi, identificati dal  codice
unico di progetto (CUP) ai sensi della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,
per le finalita' di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n.
266, di durata non superiore a due anni. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota  libera
e restante delle risorse gia'  trasferite  ai  comuni  dal  Ministero
dello  sviluppo  economico  per  l'attuazione  delle  misure  di  cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266. 
  3. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  entro  quarantacinque
giorni dalla trasmissione del programma d'interventi di cui al  comma
1, ne accerta  la  compatibilita'  rispetto  alle  finalita'  di  cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266. 
  4. I comuni presentano  annualmente  al  Ministero  dello  sviluppo
economico una relazione di sintesi degli interventi avviati  e  delle
spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse  per  le  quali
non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al  comma
1, o per le quali i programmi  non  siano  successivamente  approvati
dall'amministrazione  comunale,  sono  versate  dai  comuni,   previa
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata  del
bilancio dello Stato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 7 agosto 1997, n.  266  (Interventi  urgenti
          per l'economia) e' pubblicata nella Gazz.  Uff.  11  agosto
          1997, n. 186. 
              -  La  legge  16  gennaio  2003,  n.  3   (Disposizioni
          ordinamentali in materia di  pubblica  amministrazione)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15,
          S.O.