((Art. 13 quater 
 
Modifica all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013,  n.
                                 147 
 
  1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo le parole: «idoneo piano di risanamento aziendale» sono aggiunte
le seguenti: «che puo'  prevedere  da  parte  dell'amministrazione  o
delle    amministrazioni    pubbliche     socie     interventi     di
ricapitalizzazione   o   trasferimenti   straordinari   di   risorse.
L'adozione del piano puo' essere  accompagnata  dalla  copertura  del
disavanzo, anche in deroga  alle  condizioni  previste  dall'articolo
194, comma  1,  lettera  b),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  Il  piano  costituisce  un  atto
fondamentale ai sensi dell'articolo 114, comma 6, del testo unico  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 555, della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di  stabilita'  2014)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «555. A decorrere dall'esercizio  2017,  in  caso  di
          risultato  negativo  per  quattro   dei   cinque   esercizi
          precedenti, i soggetti di cui al comma 554  sono  posti  in
          liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione  del
          bilancio o rendiconto  relativo  all'ultimo  esercizio.  In
          caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro
          il predetto termine, i successivi  atti  di  gestione  sono
          nulli e la loro adozione comporta responsabilita'  erariale
          dei soci. Le disposizioni del presente  comma  non  trovano
          applicazione qualora il recupero dell'equilibrio  economico
          delle attivita' svolte sia comprovato da un idoneo piano di
          risanamento  aziendale  che   puo'   prevedere   da   parte
          dell'amministrazione  o  delle  amministrazioni   pubbliche
          socie  interventi  di  ricapitalizzazione  o  trasferimenti
          straordinari di risorse. L'adozione del piano  puo'  essere
          accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga
          alle  condizioni  previste  dall'articolo  194,  comma   1,
          lettera b), del decreto 18 agosto 2000, n.  267.  Il  piano
          costituisce un atto  fondamentale  ai  sensi  dell'articolo
          114, comma 6, del decreto 18 agosto 2000, n. 267.».