((Art. 13 sexies Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana nei comuni 1. All'articolo 1, comma 536, alinea, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato dalla presente legge: «536. Gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 30 aprile 2022. La richiesta deve contenere: a) la tipologia dell'opera, che puo' essere relativa a: 1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalita' di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; 2) miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive; 3) mobilita' sostenibile; b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche' le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale e' chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura; c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa.».