((Art. 13 septies 
 
      Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali 
 
  1. In considerazione dei  gravi  effetti  economici  sulle  entrate
locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  al  fine
di sostenere gli enti locali  nel  processo  di  stabilizzazione  dei
propri bilanci, di garantire la continuita' di erogazione dei servizi
essenziali,  nonche'  di  sostenere  la  realizzazione  dei  progetti
connessi al PNRR, all'articolo 268-bis, comma 2, del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «,  ivi  comprese  passivita'  sopraggiunte
derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari  per  fatti
riconducibili a periodi precedenti  alla  dichiarazione  di  dissesto
finanziario, ancorche' conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente
anche per procedure concorsuali a carico di societa' controllate,  in
data successiva  alla  conclusione  delle  operazioni  dell'organismo
straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  268-bis,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   268-bis    (Procedura    straordinaria    per
          fronteggiare ulteriori passivita'). - 1. Nel  caso  in  cui
          l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere
          entro i termini di legge  la  procedura  del  dissesto  per
          l'onerosita'  degli  adempimenti  connessi  alla   compiuta
          determinazione della massa  attiva  e  passiva  dei  debiti
          pregressi,  il  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con   il
          sindaco dell'ente locale interessato, dispone  con  proprio
          decreto  una  chiusura  anticipata  e  semplificata   della
          procedura  del  dissesto  con  riferimento  a  quanto  gia'
          definito  entro  il   trentesimo   giorno   precedente   il
          provvedimento. Il provvedimento fissa  le  modalita'  della
          chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per  la
          finanza e gli organici degli enti locali. 
                1-bis. Nel caso  in  cui  l'organo  straordinario  di
          liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente
          possa raggiungere  un  reale  risanamento  finanziario,  il
          Ministro dell'interno, d'intesa con  il  sindaco  dell'ente
          locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il
          parere della Commissione per  la  finanza  e  gli  organici
          degli enti locali,  la  prosecuzione  della  procedura  del
          dissesto. 
                2. La prosecuzione della gestione e' affidata ad  una
          apposita  commissione,  nominata   dal   Presidente   della
          Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che
          nei casi  di  cui  al  comma  1,  anche  nella  fattispecie
          prevista dall'articolo 268 ed in quelli  in  cui  la  massa
          attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga
          accertata l'esistenza di  ulteriori  passivita'  pregresse,
          ivi   comprese   passivita'   sopraggiunte   derivanti   da
          soccombenza  in  conteziosi  civili  giudiziari  per  fatti
          riconducibili a periodi precedenti  alla  dichiarazione  di
          dissesto  finanziario  ancorche'  conseguenti   ad   azioni
          intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali  a
          carico di societa' controllate,  in  data  successiva  alla
          conclusione delle operazioni  dell'organismo  straordinario
          di liquidazione di cui al precedente articolo 252. 
                3. La commissione e' composta da tre membri e dura in
          carica un anno, prorogabile per  un  altro  anno.  In  casi
          eccezionali, su richiesta motivata dell'ente,  puo'  essere
          consentita una ulteriore proroga di un anno.  I  componenti
          sono scelti fra gli  iscritti  nel  registro  dei  revisori
          contabili con documentata esperienza nel campo  degli  enti
          locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto,
          e' proposto dal Ministro dell'interno su  designazione  del
          sindaco dell'ente locale interessato. 
                4. L'attivita' gestionale  ed  i  poteri  dell'organo
          previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa  di  cui
          al  presente  titolo  VIII.  Il   compenso   spettante   ai
          commissari   e'   definito   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno ed e' corrisposto con  onere  a  carico  della
          procedura anticipata di cui al comma 1. 
                5. Ai fini dei commi  1,  1-bis  e  2  l'ente  locale
          dissestato  accantona  apposita  somma,  considerata  spesa
          eccezionale a carattere straordinario,  in  ciascuno  degli
          esercizi considerati nel bilancio di previsione.  La  somma
          e' resa congrua ogni anno con apposita  delibera  dell'ente
          con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani  di  impegno
          annuale e pluriennale sono sottoposti per  il  parere  alla
          Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali
          e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel
          caso in cui i  piani  risultino  inidonei  a  soddisfare  i
          debiti pregressi, il  Ministro  dell'interno  con  apposito
          decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara  la
          chiusura del dissesto.».