((Art. 13 octies 
 
Disposizioni urgenti in materia di Programma innovativo nazionale per
                      la qualita' dell'abitare 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili n.  383  del  7  ottobre
2021, nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la  qualita'
dell'abitare, nel limite di 30 milioni di euro a valere sulle risorse
di cui all'articolo 1, commi 437 e seguenti, della legge 27  dicembre
2019, n. 160, ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano
puo' presentare  fino  a  due  proposte  per  ciascuna  provincia  da
valutare da parte  dell'Alta  Commissione  secondo  i  criteri  e  le
modalita' di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti 16 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
285 del 16 novembre 2020.  Il  finanziamento  e'  effettuato,  previa
valutazione positiva da parte dell'Alta Commissione, nei limiti delle
disponibilita'  di  competenza  e  cassa  a   legislazione   vigente,
eccedenti quelle gia' oggetto di assegnazione.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e  della
          mobilita'  sostenibili  n.  383  del  7  ottobre  2021   e'
          pubblicato sul sito del Ministero  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili. 
              - Si riporta il testo dei commi da 437 a 444  dell'art.
          1,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160(Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «437.  Al  fine  di  concorrere  alla  riduzione  del
          disagio  abitativo   con   particolare   riferimento   alle
          periferie e di favorire lo scambio  tra  le  varie  realta'
          regionali, e' promosso il  Programma  innovativo  nazionale
          per  la  qualita'  dell'abitare,  di   seguito   denominato
          "Programma". Il Programma e' finalizzato a riqualificare  e
          incrementare   il   patrimonio    destinato    all'edilizia
          residenziale   sociale,    a    rigenerare    il    tessuto
          socio-economico,  a   incrementare   l'accessibilita',   la
          sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di  spazi  e
          immobili pubblici, nonche' a migliorare la coesione sociale
          e la qualita' della vita dei  cittadini,  in  un'ottica  di
          sostenibilita' e densificazione,  senza  consumo  di  nuovo
          suolo  e  secondo  i  principi  e  gli  indirizzi  adottati
          dall'Unione europea, secondo il modello urbano della citta'
          intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City). 
                438. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e il Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per  il  turismo,  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono definiti: 
                  a)  i  termini,  i  contenuti  e  le  modalita'  di
          presentazione  delle  proposte,  corredate   dal   relativo
          cronoprogramma di attuazione, che  le  regioni,  le  citta'
          metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la  citta'
          di Aosta e i comuni con piu' di 60.000 abitanti trasmettono
          al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  per  le
          finalita' di cui al comma  437,  ferma  restando,  per  gli
          interventi di edilizia residenziale  sociale,  la  coerenza
          con la programmazione regionale; 
                  b) l'entita' massima del contributo riconoscibile a
          valere sulle risorse di cui al comma 443, nonche' i tempi e
          le  relative  modalita'  di  erogazione,   assicurando   il
          finanziamento di almeno una proposta per  ciascuna  regione
          di appartenenza  del  soggetto  proponente  e  la  coerenza
          dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di  cui
          alla delibera del CIPE n. 127/2017 del  22  dicembre  2017,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  87  del  14  aprile
          2018; 
                  c) i criteri per la valutazione delle  proposte  da
          parte  dell'Alta  Commissione  di   cui   al   comma   439,
          individuati in coerenza con  le  finalita'  del  Programma,
          privilegiando in particolare:  l'entita'  degli  interventi
          riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica,
          il  recupero  e  la  valorizzazione  dei  beni   culturali,
          l'azzeramento  del  consumo   di   nuovo   suolo   mediante
          interventi di recupero, riqualificazione  e  densificazione
          funzionale di aree gia'  urbanizzate  ovvero,  qualora  non
          edificate,  comprese  in  tessuti  urbanistici   fortemente
          consolidati, l'attivazione di  finanziamenti  sia  pubblici
          che privati, il coinvolgimento di operatori privati,  anche
          del Terzo settore, le misure  e  i  modelli  innovativi  di
          gestione, inclusione sociale e welfare urbano. 
                439. Ai fini della valutazione delle proposte di  cui
          al comma  438,  e'  istituita  presso  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta  Commissione
          composta da: 
                  a)   sei   rappresentanti   del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni  di
          presidente; 
                  b) un  rappresentante  designato  dalla  Conferenza
          delle regioni e delle province autonome; 
                  c) un  rappresentante  designato  dall'Associazione
          nazionale dei comuni italiani; 
                  d)  un  rappresentante  designato   dal   Ministero
          dell'interno; 
                  e) un rappresentante designato dal Ministero per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo; 
                  f) un rappresentante designato dal Dipartimento per
          la  programmazione  e  il  coordinamento   della   politica
          economica della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
                  g) un rappresentante designato dal Dipartimento per
          la trasformazione digitale della Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri. 
                440. I componenti dell'Alta Commissione sono nominati
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. Per lo  svolgimento
          della propria  attivita',  l'Alta  Commissione  si  avvale,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  del  supporto  tecnico   delle   strutture   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici e  della  struttura
          tecnica di missione di cui all'articolo 214 del codice  dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016,  n.  50.  Ai  componenti  dell'Alta  Commissione  non
          spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese  o
          altri emolumenti comunque denominati. 
                441.  L'Alta  Commissione  provvede  all'esame  delle
          proposte presentate dai soggetti di cui  al  comma  439  e,
          all'esito, predispone, in  coerenza  con  i  criteri  e  le
          priorita' indicati dal decreto di  cui  al  medesimo  comma
          439, un apposito elenco contenente le proposte  ammissibili
          a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto  di  cui  al
          primo periodo sono, altresi', definiti  i  termini  per  la
          stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma
          per l'attuazione delle proposte. 
                442.  In  relazione  agli  interventi  inseriti   nel
          Programma e ammessi al finanziamento  ai  sensi  del  comma
          441, i comuni possono prevedere, nei limiti  delle  proprie
          disponibilita' di bilancio, l'esclusione del pagamento  del
          contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                443. Per  l'attuazione  del  Programma  e'  istituito
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   un   fondo   denominato
          "Programma   innovativo   nazionale   per    la    qualita'
          dell'abitare", con una dotazione complessiva in termini  di
          competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui
          12,18 milioni di euro per l'anno  2020,  27,25  milioni  di
          euro per l'anno 2021, 74,07  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42  milioni
          di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro  per  l'anno
          2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15  milioni
          di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro  per  l'anno
          2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60  milioni
          di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro  per  l'anno
          2033. 
                444. Le risorse di cui all'articolo 2,  primo  comma,
          lettera f), e all'articolo  3,  primo  comma,  lettera  q),
          della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' all'articolo  3,
          comma 7-bis, del decreto-legge  7  febbraio  1985,  n.  12,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  aprile  1985,
          n. 118, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno
          2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a  50  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sono rese
          indisponibili  per  le  finalita'  originarie   e   versate
          annualmente all'entrata del bilancio dello Stato  entro  il
          30 gennaio di ogni anno e restano acquisite all'erario.».