((Art. 13 octies Disposizioni urgenti in materia di Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 383 del 7 ottobre 2021, nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare, nel limite di 30 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 437 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano puo' presentare fino a due proposte per ciascuna provincia da valutare da parte dell'Alta Commissione secondo i criteri e le modalita' di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020. Il finanziamento e' effettuato, previa valutazione positiva da parte dell'Alta Commissione, nei limiti delle disponibilita' di competenza e cassa a legislazione vigente, eccedenti quelle gia' oggetto di assegnazione.))
Riferimenti normativi - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 383 del 7 ottobre 2021 e' pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. - Si riporta il testo dei commi da 437 a 444 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «437. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realta' regionali, e' promosso il Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare, di seguito denominato "Programma". Il Programma e' finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilita', la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonche' a migliorare la coesione sociale e la qualita' della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilita' e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della citta' intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City). 438. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a) i termini, i contenuti e le modalita' di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le citta' metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la citta' di Aosta e i comuni con piu' di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' di cui al comma 437, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale; b) l'entita' massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 443, nonche' i tempi e le relative modalita' di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera del CIPE n. 127/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018; c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione di cui al comma 439, individuati in coerenza con le finalita' del Programma, privilegiando in particolare: l'entita' degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l'azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree gia' urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano. 439. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 438, e' istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta Commissione composta da: a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente; b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno; e) un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri; g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 440. I componenti dell'Alta Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per lo svolgimento della propria attivita', l'Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti dell'Alta Commissione non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 441. L'Alta Commissione provvede all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 439 e, all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorita' indicati dal decreto di cui al medesimo comma 439, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresi', definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte. 442. In relazione agli interventi inseriti nel Programma e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 441, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 443. Per l'attuazione del Programma e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare", con una dotazione complessiva in termini di competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033. 444. Le risorse di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), e all'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sono rese indisponibili per le finalita' originarie e versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisite all'erario.».