Art. 10
Trasmissione della domanda di protezione alla UE e relativi
adempimenti del Ministero
1. Terminata con esito positivo la procedura di cui all'art. 9, il
Ministero, a norma dell'art. 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
1308/2013 e dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 33/2019 e degli
articoli 2 e 30 del regolamento (UE) n. 34/2019, provvede a:
a) pubblicare il disciplinare sul sito internet del Ministero
stesso;
b) trasmettere alla Commissione europea la domanda di protezione
tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla
Commissione stessa, inserendo in particolare:
i) il disciplinare;
ii) il documento unico, strutturato in apposite sezioni del
sistema informatico e-Ambrosia;
iii) la dichiarazione in cui si attesta che la domanda soddisfa
le condizioni per la protezione previste dalla pertinente normativa
dell'Unione europea e si certifica che il documento unico e' una
sintesi fedele del disciplinare;
iv) il riferimento elettronico alla pubblicazione della
proposta di disciplinare di cui alla lettera a);
c) informare la Commissione europea, tramite i sistemi di
informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa o tramite
posta elettronica, delle opposizioni ammissibili pervenute
nell'ambito della procedura nazionale ed in merito a eventuali
procedimenti giudiziari nazionali che potrebbero incidere sulla
domanda di protezione.
2. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
33/2019, la Commissione europea pubblica la data dell'avvenuta
presentazione della domanda di protezione, tramite i propri sistemi
di informazione, entro il mese successivo, nell'ambito dell'elenco
delle domande di protezione presentate dagli Stati membri e dai paesi
terzi.
3. Nel corso della procedura di esame a livello comunitario di cui
all'art. 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed ai regolamenti (UE)
n. 33/2019 e n. 34/2019, nel caso in cui siano formulate osservazioni
da parte della Commissione europea in merito alla domanda di
protezione, il Ministero invia le relative comunicazioni tramite
posta elettronica al soggetto richiedente ed alla regione ed i
successivi riscontri alla Commissione europea tramite i sistemi di
informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa, nel
rispetto dei tempi procedurali previsti dalla citata normativa
dell'Unione europea.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del regolamento (UE) n. 34/2019,
qualora a seguito delle osservazioni della Commissione vengano
apportate modifiche sostanziali al disciplinare, le stesse modifiche
sono pubblicate per almeno trenta giorni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero per
consentire ai soggetti interessati di presentare al Ministero le
eventuali osservazioni. Tali osservazioni saranno valutate e definite
con una procedura analoga a quella prevista all'art. 9.
5. Nel corso della procedura di opposizione a livello comunitario
di cui all'articolo e 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, all'art.
12 del regolamento (UE) n. 33/2019 ed all'art. 8 del regolamento (UE)
n. 34/2019, nel caso in cui siano presentate opposizioni da parte di
autorita' o persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri, il
Ministero:
i) invia le relative comunicazioni al soggetto richiedente ed
alla regione;
ii) avvia le consultazioni con le citate autorita' o persone
degli altri Stati membri, scambiando la relativa documentazione ed
informazioni;
iii) invia i risultati delle predette consultazioni alla
Commissione europea tramite posta elettronica, utilizzando il modello
di cui all'allegato IV, nel rispetto dei tempi procedurali previsti
dalla citata normativa dell'Unione europea.
6. Il Ministero, se del caso, pubblica sul proprio sito internet il
disciplinare aggiornato, cosi' come trasmesso alla Commissione
europea a seguito della definizione della procedura di cui ai commi
3, 4 e 5.
7. Terminata con esito positivo la procedura comunitaria di cui
all'art. 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed a seguito
dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea dell'atto di esecuzione della Commissione di conferimento
della protezione alla denominazione e della relativa iscrizione della
denominazione nel registro di cui all'art. 104 del regolamento (UE)
n. 1308/2013, il Ministero provvede a pubblicare sul proprio sito
internet, sezione disciplinari, il disciplinare di produzione cosi'
come approvato dalla Commissione europea. Il Ministero provvede,
inoltre, a pubblicarne apposito avviso sul proprio sito internet
e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.