Art. 10 Trasmissione della domanda di protezione alla UE e relativi adempimenti del Ministero 1. Terminata con esito positivo la procedura di cui all'art. 9, il Ministero, a norma dell'art. 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 33/2019 e degli articoli 2 e 30 del regolamento (UE) n. 34/2019, provvede a: a) pubblicare il disciplinare sul sito internet del Ministero stesso; b) trasmettere alla Commissione europea la domanda di protezione tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa, inserendo in particolare: i) il disciplinare; ii) il documento unico, strutturato in apposite sezioni del sistema informatico e-Ambrosia; iii) la dichiarazione in cui si attesta che la domanda soddisfa le condizioni per la protezione previste dalla pertinente normativa dell'Unione europea e si certifica che il documento unico e' una sintesi fedele del disciplinare; iv) il riferimento elettronico alla pubblicazione della proposta di disciplinare di cui alla lettera a); c) informare la Commissione europea, tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa o tramite posta elettronica, delle opposizioni ammissibili pervenute nell'ambito della procedura nazionale ed in merito a eventuali procedimenti giudiziari nazionali che potrebbero incidere sulla domanda di protezione. 2. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 33/2019, la Commissione europea pubblica la data dell'avvenuta presentazione della domanda di protezione, tramite i propri sistemi di informazione, entro il mese successivo, nell'ambito dell'elenco delle domande di protezione presentate dagli Stati membri e dai paesi terzi. 3. Nel corso della procedura di esame a livello comunitario di cui all'art. 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed ai regolamenti (UE) n. 33/2019 e n. 34/2019, nel caso in cui siano formulate osservazioni da parte della Commissione europea in merito alla domanda di protezione, il Ministero invia le relative comunicazioni tramite posta elettronica al soggetto richiedente ed alla regione ed i successivi riscontri alla Commissione europea tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa, nel rispetto dei tempi procedurali previsti dalla citata normativa dell'Unione europea. 4. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del regolamento (UE) n. 34/2019, qualora a seguito delle osservazioni della Commissione vengano apportate modifiche sostanziali al disciplinare, le stesse modifiche sono pubblicate per almeno trenta giorni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero per consentire ai soggetti interessati di presentare al Ministero le eventuali osservazioni. Tali osservazioni saranno valutate e definite con una procedura analoga a quella prevista all'art. 9. 5. Nel corso della procedura di opposizione a livello comunitario di cui all'articolo e 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, all'art. 12 del regolamento (UE) n. 33/2019 ed all'art. 8 del regolamento (UE) n. 34/2019, nel caso in cui siano presentate opposizioni da parte di autorita' o persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri, il Ministero: i) invia le relative comunicazioni al soggetto richiedente ed alla regione; ii) avvia le consultazioni con le citate autorita' o persone degli altri Stati membri, scambiando la relativa documentazione ed informazioni; iii) invia i risultati delle predette consultazioni alla Commissione europea tramite posta elettronica, utilizzando il modello di cui all'allegato IV, nel rispetto dei tempi procedurali previsti dalla citata normativa dell'Unione europea. 6. Il Ministero, se del caso, pubblica sul proprio sito internet il disciplinare aggiornato, cosi' come trasmesso alla Commissione europea a seguito della definizione della procedura di cui ai commi 3, 4 e 5. 7. Terminata con esito positivo la procedura comunitaria di cui all'art. 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed a seguito dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'atto di esecuzione della Commissione di conferimento della protezione alla denominazione e della relativa iscrizione della denominazione nel registro di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Ministero provvede a pubblicare sul proprio sito internet, sezione disciplinari, il disciplinare di produzione cosi' come approvato dalla Commissione europea. Il Ministero provvede, inoltre, a pubblicarne apposito avviso sul proprio sito internet e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.