Art. 10 
 
Trasmissione  della  domanda  di  protezione  alla  UE   e   relativi
  adempimenti del Ministero 
 
  1. Terminata con esito positivo la procedura di cui all'art. 9,  il
Ministero, a norma dell'art. 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
1308/2013 e dell'art. 6 del  regolamento  (UE)  n.  33/2019  e  degli
articoli 2 e 30 del regolamento (UE) n. 34/2019, provvede a: 
    a) pubblicare il disciplinare sul  sito  internet  del  Ministero
stesso; 
    b) trasmettere alla Commissione europea la domanda di  protezione
tramite  i  sistemi  di  informazione  messi  a  disposizione   dalla
Commissione stessa, inserendo in particolare: 
      i) il disciplinare; 
      ii) il documento unico, strutturato  in  apposite  sezioni  del
sistema informatico e-Ambrosia; 
      iii) la dichiarazione in cui si attesta che la domanda soddisfa
le condizioni per la protezione previste dalla  pertinente  normativa
dell'Unione europea e si certifica che  il  documento  unico  e'  una
sintesi fedele del disciplinare; 
      iv)  il  riferimento  elettronico  alla   pubblicazione   della
proposta di disciplinare di cui alla lettera a); 
    c)  informare  la  Commissione  europea,  tramite  i  sistemi  di
informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa o  tramite
posta   elettronica,   delle   opposizioni   ammissibili    pervenute
nell'ambito della  procedura  nazionale  ed  in  merito  a  eventuali
procedimenti  giudiziari  nazionali  che  potrebbero  incidere  sulla
domanda di protezione. 
  2. Ai sensi dell'art. 9,  paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  n.
33/2019,  la  Commissione  europea  pubblica  la  data  dell'avvenuta
presentazione della domanda di protezione, tramite i  propri  sistemi
di informazione, entro il mese  successivo,  nell'ambito  dell'elenco
delle domande di protezione presentate dagli Stati membri e dai paesi
terzi. 
  3. Nel corso della procedura di esame a livello comunitario di  cui
all'art. 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed ai regolamenti  (UE)
n. 33/2019 e n. 34/2019, nel caso in cui siano formulate osservazioni
da  parte  della  Commissione  europea  in  merito  alla  domanda  di
protezione, il Ministero  invia  le  relative  comunicazioni  tramite
posta elettronica al  soggetto  richiedente  ed  alla  regione  ed  i
successivi riscontri alla Commissione europea tramite  i  sistemi  di
informazione messi  a  disposizione  dalla  Commissione  stessa,  nel
rispetto  dei  tempi  procedurali  previsti  dalla  citata  normativa
dell'Unione europea. 
  4. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del regolamento (UE) n.  34/2019,
qualora  a  seguito  delle  osservazioni  della  Commissione  vengano
apportate modifiche sostanziali al disciplinare, le stesse  modifiche
sono pubblicate per almeno trenta  giorni  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e  sul  sito  internet  del  Ministero  per
consentire ai soggetti interessati  di  presentare  al  Ministero  le
eventuali osservazioni. Tali osservazioni saranno valutate e definite
con una procedura analoga a quella prevista all'art. 9. 
  5. Nel corso della procedura di opposizione a  livello  comunitario
di cui all'articolo e 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013,  all'art.
12 del regolamento (UE) n. 33/2019 ed all'art. 8 del regolamento (UE)
n. 34/2019, nel caso in cui siano presentate opposizioni da parte  di
autorita' o persone fisiche o giuridiche di altri  Stati  membri,  il
Ministero: 
    i) invia le relative comunicazioni  al  soggetto  richiedente  ed
alla regione; 
    ii) avvia le consultazioni con  le  citate  autorita'  o  persone
degli altri Stati membri, scambiando la  relativa  documentazione  ed
informazioni; 
    iii)  invia  i  risultati  delle  predette   consultazioni   alla
Commissione europea tramite posta elettronica, utilizzando il modello
di cui all'allegato IV, nel rispetto dei tempi  procedurali  previsti
dalla citata normativa dell'Unione europea. 
  6. Il Ministero, se del caso, pubblica sul proprio sito internet il
disciplinare  aggiornato,  cosi'  come  trasmesso  alla   Commissione
europea a seguito della definizione della procedura di cui  ai  commi
3, 4 e 5. 
  7. Terminata con esito positivo la  procedura  comunitaria  di  cui
all'art.  99  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  ed   a   seguito
dell'avvenuta  pubblicazione nella  Gazzetta  ufficiale   dell'Unione
europea dell'atto di esecuzione  della  Commissione  di  conferimento
della protezione alla denominazione e della relativa iscrizione della
denominazione nel registro di cui all'art. 104 del  regolamento  (UE)
n. 1308/2013, il Ministero provvede a  pubblicare  sul  proprio  sito
internet, sezione disciplinari, il disciplinare di  produzione  cosi'
come approvato dalla  Commissione  europea.  Il  Ministero  provvede,
inoltre, a pubblicarne apposito  avviso  sul  proprio  sito  internet
e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.