Art. 4 
 
         Pluralita' di richieste per un'unica denominazione 
 
  1. Nel caso in cui siano presentate  piu'  istanze  per  la  stessa
denominazione,  la  regione  provvede  ad  individuare  il   soggetto
maggiormente rappresentativo, sia in termini di  produzione,  sia  in
numero di imprese vitivinicole.