Art. 5
Documentazione da presentare - Ammissibilita' della domanda
1. Il richiedente presenta la domanda di protezione della
denominazione, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 94,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, al Ministero -
Dipartimento delle politiche competitive della qualita'
agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI
IV, ed alla regione.
2. Ai fini della sua ammissibilita', la domanda di cui al comma 1
e' presentata a mezzo PEC, in regola con le norme sul bollo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche e
integrazioni. La stessa domanda e' firmata dal legale rappresentante
del richiedente, contiene l'indirizzo di PEC dello stesso richiedente
ed e' corredata dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo e, ove presente, statuto;
b) delibera assunta in sede di assemblea ordinaria con la
maggioranza dei voti dei presenti, dalla quale risulti la volonta'
del gruppo dei produttori di presentare istanza per la protezione
della denominazione;
c) elenco sottoscritto da un numero di viticoltori che,
conformemente alle disposizioni di cui all'art. 33 della legge,
dimostrino i seguenti valori di rappresentativita', intesi come
media, riferiti alle produzioni rivendicate dagli stessi viticoltori
nell'ultimo biennio:
i) in caso di vini DOCG, qualora si intenda riconoscere una
DOCG autonoma a partire da una «zona espressamente delimitata» o
«sottozona» nell'ambito della DOC di provenienza, almeno il 66 per
cento del totale dei viticoltori, che rappresentino almeno il 66 per
cento della superficie totale iscritta allo schedario viticolo per
la relativa denominazione. Inoltre, la stessa «sottozona» della DOC
di provenienza deve essere stata negli ultimi cinque anni certificata
ed imbottigliata dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che
rappresentino almeno il 66 per cento della produzione totale
certificata ed imbottigliata;
ii) in caso di vini DOC, almeno il 35 per cento del totale dei
viticoltori, che rappresentino almeno il 35 per cento della
superficie totale dei vigneti oggetto di rivendicazione o
dichiarazione produttiva. Per il riconoscimento a DOC autonome, a
partire dalle zone espressamente delimitate o dalle sottozone di
preesistenti DOC, le predette percentuali sono elevate al 51 per
cento, con riferimento ai viticoltori della zona espressamente
delimitata o sottozona;
iii) in caso di vini IGP, almeno il 20 per cento del totale dei
viticoltori, che rappresentino almeno il 20 per cento della
superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva;
iv) in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento,
almeno il 66 per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di
dichiarazione produttiva; inoltre, la domanda deve essere avvallata
da un numero di produttori che rappresentino almeno il 51 per
cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio;
v) le attestazioni di rappresentativita' di cui alla presente
lettera, nonche' per i casi di cui alla successiva lettera d) e per
le modifiche dei disciplinari di cui agli articoli 12 e 13, sono da
redigere in conformita' alla modulistica riportata all'allegato VI;
il richiedente puo' avvalersi della collaborazione della competente
regione per il reperimento dei dati;
d) in caso di Consorzi di tutela, l'elenco sottoscritto e'
sostituito dal verbale dell'assemblea ordinaria degli associati che
comprovi, relativamente alla maggioranza dei voti degli associati
favorevoli alla presentazione della domanda presenti in assemblea,
l'assolvimento del requisito di rappresentativita' di cui alla
lettera c);
e) proposta di disciplinare di cui all'art. 6;
f) proposta di documento unico riepilogativo del disciplinare,
contenente gli elementi di cui all'art. 5 del regolamento (UE) n.
34/2019 e redatto in conformita' alle indicazioni ed allo schema di
cui all'allegato III;
g) relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara il
legame con il territorio, inteso, in caso di DOP, come stretto
rapporto tra la zona geografica e la qualita' e le caratteristiche
del prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la zona
geografica e la qualita' specifica, la notorieta' o altra
caratteristica del prodotto. La relazione tecnica deve contenere la
descrizione degli elementi previsti dal disciplinare, con particolare
riguardo a:
i) le caratteristiche ambientali della zona in questione, il
clima, l'origine geologica e la composizione dei terreni, la
giacitura, l'esposizione e l'altitudine;
ii) le varieta' di uve che concorrono alle specifiche
tipologie, con riferimento alle relative percentuali ed entita' delle
superfici vitate;
iii) le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite
sul territorio delimitato ed in particolare: i vitigni, la densita'
di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura ed
irrigazione;
iv) le rese per ettaro espresse in quantita' di uve e di vino
finito, pronto per l'immissione al consumo; tali rese devono tener
conto dei valori ottenuti nei cinque anni precedenti. Tuttavia tali
dati non devono essere presentati nei casi in cui dette rese
risultino gia' presenti in analoghe tipologie di altre denominazioni
del medesimo territorio;
v) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve
per ciascuna tipologia, sulla base di appositi esami analitici;
vi) le tecniche e le modalita' di elaborazione specifiche e le
eventuali restrizioni delle pratiche enologiche autorizzate dalle
vigenti norme comunitarie;
vii) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del
vino, nonche' il titolo alcolometrico volumico totale minimo,
richiesti per il consumo, sulla base di appositi esami analitici e
organolettici;
viii) in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento,
i motivi che sono alla base di tale restrizione, con particolare
riguardo alla salvaguardia del livello qualitativo della
denominazione, alla garanzia dell'origine ed all'espletamento dei
controlli;
ix) per le DOCG, il particolare pregio, in relazione alle
caratteristiche intrinseche, rispetto alla media di quelle della DOC
di provenienza e la rinomanza commerciale acquisita dal prodotto;
h) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici e/o
documenti commerciali, atta a comprovare l'uso tradizionale, nel
commercio o nel linguaggio comune, del nome proposto per la
registrazione della DOP. Tuttavia, per le DOC, in caso di
registrazione di nome non registrato a IGP o non utilizzato come
sottozona di una DOC, tale relazione deve comprovare la tradizionale
vocazione vitivinicola nella zona riferita al nome proposto, in
relazione allo stretto legame tra la zona geografica e la qualita' e
le caratteristiche del prodotto. Per i vini IGP la relazione deve
comprovare la tradizionale vocazione vitivinicola della zona di
produzione interessata, in relazione alla qualita' specifica, alla
notorieta' o altra caratteristica del prodotto;
i) relazione socio-economica contenente almeno le seguenti
informazioni:
i) livello della produzione attuale, suddiviso per le tipologie
previste nella proposta di disciplinare, e relativa struttura
produttiva;
ii) potenzialita' produttiva del territorio e di
commercializzazione del prodotto;
j) cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione
precisa della zona di produzione e dei suoi confini;
k) ricevuta del versamento della tassa destinata a coprire le
spese a norma dell'art. 108 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
L'importo e le modalita' di versamento della predetta tassa sono
fissati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
l) lista della documentazione allegata di cui alle precedenti
lettere, redatta in conformita' allo schema di cui all'allegato I, da
utilizzare anche per le domande di modifica dei disciplinari di cui
agli articoli 12, 13 e 14.