Art. 5 
 
     Documentazione da presentare - Ammissibilita' della domanda 
 
  1.  Il  richiedente  presenta  la  domanda  di   protezione   della
denominazione, contenente tutti gli  elementi  di  cui  all'art.  94,
paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  al  Ministero  -
Dipartimento   delle    politiche    competitive    della    qualita'
agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI
IV, ed alla regione. 
  2. Ai fini della sua ammissibilita', la domanda di cui al  comma  1
e' presentata a mezzo PEC, in regola con le norme sul bollo di cui al
decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642
recante disciplina dell'imposta di bollo  e  successive  modifiche  e
integrazioni. La stessa domanda e' firmata dal legale  rappresentante
del richiedente, contiene l'indirizzo di PEC dello stesso richiedente
ed e' corredata dalla seguente documentazione: 
    a) atto costitutivo e, ove presente, statuto; 
    b) delibera  assunta  in  sede  di  assemblea  ordinaria  con  la
maggioranza dei voti dei presenti, dalla quale  risulti  la  volonta'
del gruppo dei produttori di presentare  istanza  per  la  protezione
della denominazione; 
    c)  elenco  sottoscritto  da  un  numero  di   viticoltori   che,
conformemente alle disposizioni  di  cui  all'art.  33  della  legge,
dimostrino i  seguenti  valori  di  rappresentativita',  intesi  come
media, riferiti alle produzioni rivendicate dagli stessi  viticoltori
nell'ultimo biennio: 
      i) in caso di vini DOCG, qualora  si  intenda  riconoscere  una
DOCG autonoma a partire da  una  «zona  espressamente  delimitata»  o
«sottozona» nell'ambito della DOC di provenienza, almeno  il  66  per
cento del totale dei viticoltori, che rappresentino almeno il 66  per
cento  della superficie totale iscritta allo schedario  viticolo  per
la relativa denominazione. Inoltre, la stessa «sottozona»  della  DOC
di provenienza deve essere stata negli ultimi cinque anni certificata
ed imbottigliata dal 51 per cento degli  operatori  autorizzati,  che
rappresentino  almeno  il  66  per  cento della   produzione   totale
certificata ed imbottigliata; 
      ii) in caso di vini DOC, almeno il 35 per cento del totale  dei
viticoltori,  che  rappresentino  almeno  il   35   per   cento della
superficie  totale  dei   vigneti   oggetto   di   rivendicazione   o
dichiarazione produttiva. Per il riconoscimento  a  DOC  autonome,  a
partire dalle zone espressamente  delimitate  o  dalle  sottozone  di
preesistenti DOC, le predette percentuali  sono  elevate  al  51  per
cento,  con  riferimento  ai  viticoltori  della  zona  espressamente
delimitata o sottozona; 
      iii) in caso di vini IGP, almeno il 20 per cento del totale dei
viticoltori,  che  rappresentino  almeno  il   20   per   cento della
superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva; 
      iv) in caso di delimitazione della  zona  di  imbottigliamento,
almeno il 66 per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di
dichiarazione produttiva; inoltre, la domanda deve  essere  avvallata
da un numero  di  produttori  che  rappresentino  almeno  il  51  per
cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio; 
      v) le attestazioni di rappresentativita' di cui  alla  presente
lettera, nonche' per i casi di cui alla successiva lettera d)  e  per
le modifiche dei disciplinari di cui agli articoli 12 e 13,  sono  da
redigere in conformita' alla modulistica riportata  all'allegato  VI;
il richiedente puo' avvalersi della collaborazione  della  competente
regione per il reperimento dei dati; 
    d) in caso  di  Consorzi  di  tutela,  l'elenco  sottoscritto  e'
sostituito dal verbale dell'assemblea ordinaria degli  associati  che
comprovi, relativamente alla maggioranza  dei  voti  degli  associati
favorevoli alla presentazione della domanda  presenti  in  assemblea,
l'assolvimento  del  requisito  di  rappresentativita'  di  cui  alla
lettera c); 
    e) proposta di disciplinare di cui all'art. 6; 
    f) proposta di documento unico  riepilogativo  del  disciplinare,
contenente gli elementi di cui all'art. 5  del  regolamento  (UE)  n.
34/2019 e redatto in conformita' alle indicazioni ed allo  schema  di
cui all'allegato III; 
    g) relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara  il
legame con il territorio,  inteso,  in  caso  di  DOP,  come  stretto
rapporto tra la zona geografica e la qualita'  e  le  caratteristiche
del prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la  zona
geografica  e  la  qualita'  specifica,   la   notorieta'   o   altra
caratteristica del prodotto. La relazione tecnica deve  contenere  la
descrizione degli elementi previsti dal disciplinare, con particolare
riguardo a: 
      i) le caratteristiche ambientali della zona  in  questione,  il
clima,  l'origine  geologica  e  la  composizione  dei  terreni,   la
giacitura, l'esposizione e l'altitudine; 
      ii)  le  varieta'  di  uve  che  concorrono   alle   specifiche
tipologie, con riferimento alle relative percentuali ed entita' delle
superfici vitate; 
      iii) le caratteristiche agronomiche di coltivazione della  vite
sul territorio delimitato ed in particolare: i vitigni,  la  densita'
di impianto, le forme  di  allevamento,  i  sistemi  di  potatura  ed
irrigazione; 
      iv) le rese per ettaro espresse in quantita' di uve e  di  vino
finito, pronto per l'immissione al consumo; tali  rese  devono  tener
conto dei valori ottenuti nei cinque anni precedenti.  Tuttavia  tali
dati non  devono  essere  presentati  nei  casi  in  cui  dette  rese
risultino gia' presenti in analoghe tipologie di altre  denominazioni
del medesimo territorio; 
      v) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale  delle  uve
per ciascuna tipologia, sulla base di appositi esami analitici; 
      vi) le tecniche e le modalita' di elaborazione specifiche e  le
eventuali restrizioni delle  pratiche  enologiche  autorizzate  dalle
vigenti norme comunitarie; 
      vii) le caratteristiche fisico-chimiche ed  organolettiche  del
vino,  nonche'  il  titolo  alcolometrico  volumico  totale   minimo,
richiesti per il consumo, sulla base di appositi  esami  analitici  e
organolettici; 
      viii) in caso di delimitazione della zona di  imbottigliamento,
i motivi che sono alla base  di  tale  restrizione,  con  particolare
riguardo   alla   salvaguardia   del   livello   qualitativo    della
denominazione, alla garanzia  dell'origine  ed  all'espletamento  dei
controlli; 
      ix) per le DOCG,  il  particolare  pregio,  in  relazione  alle
caratteristiche intrinseche, rispetto alla media di quelle della  DOC
di provenienza e la rinomanza commerciale acquisita dal prodotto; 
    h) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici  e/o
documenti commerciali, atta  a  comprovare  l'uso  tradizionale,  nel
commercio  o  nel  linguaggio  comune,  del  nome  proposto  per   la
registrazione  della  DOP.  Tuttavia,  per  le  DOC,   in   caso   di
registrazione di nome non registrato a  IGP  o  non  utilizzato  come
sottozona di una DOC, tale relazione deve comprovare la  tradizionale
vocazione vitivinicola nella  zona  riferita  al  nome  proposto,  in
relazione allo stretto legame tra la zona geografica e la qualita'  e
le caratteristiche del prodotto. Per i vini  IGP  la  relazione  deve
comprovare la  tradizionale  vocazione  vitivinicola  della  zona  di
produzione interessata, in relazione alla  qualita'  specifica,  alla
notorieta' o altra caratteristica del prodotto; 
    i)  relazione  socio-economica  contenente  almeno  le   seguenti
informazioni: 
      i) livello della produzione attuale, suddiviso per le tipologie
previste  nella  proposta  di  disciplinare,  e  relativa   struttura
produttiva; 
      ii)   potenzialita'   produttiva   del    territorio    e    di
commercializzazione del prodotto; 
    j) cartografia in scala adeguata  a  consentire  l'individuazione
precisa della zona di produzione e dei suoi confini; 
    k) ricevuta del versamento della tassa  destinata  a  coprire  le
spese a norma  dell'art.  108  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013.
L'importo e le modalita' di  versamento  della  predetta  tassa  sono
fissati con  decreto  del  Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
    l) lista della documentazione allegata  di  cui  alle  precedenti
lettere, redatta in conformita' allo schema di cui all'allegato I, da
utilizzare anche per le domande di modifica dei disciplinari  di  cui
agli articoli 12, 13 e 14.