Art. 5 Documentazione da presentare - Ammissibilita' della domanda 1. Il richiedente presenta la domanda di protezione della denominazione, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, al Ministero - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI IV, ed alla regione. 2. Ai fini della sua ammissibilita', la domanda di cui al comma 1 e' presentata a mezzo PEC, in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche e integrazioni. La stessa domanda e' firmata dal legale rappresentante del richiedente, contiene l'indirizzo di PEC dello stesso richiedente ed e' corredata dalla seguente documentazione: a) atto costitutivo e, ove presente, statuto; b) delibera assunta in sede di assemblea ordinaria con la maggioranza dei voti dei presenti, dalla quale risulti la volonta' del gruppo dei produttori di presentare istanza per la protezione della denominazione; c) elenco sottoscritto da un numero di viticoltori che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 33 della legge, dimostrino i seguenti valori di rappresentativita', intesi come media, riferiti alle produzioni rivendicate dagli stessi viticoltori nell'ultimo biennio: i) in caso di vini DOCG, qualora si intenda riconoscere una DOCG autonoma a partire da una «zona espressamente delimitata» o «sottozona» nell'ambito della DOC di provenienza, almeno il 66 per cento del totale dei viticoltori, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale iscritta allo schedario viticolo per la relativa denominazione. Inoltre, la stessa «sottozona» della DOC di provenienza deve essere stata negli ultimi cinque anni certificata ed imbottigliata dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66 per cento della produzione totale certificata ed imbottigliata; ii) in caso di vini DOC, almeno il 35 per cento del totale dei viticoltori, che rappresentino almeno il 35 per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di rivendicazione o dichiarazione produttiva. Per il riconoscimento a DOC autonome, a partire dalle zone espressamente delimitate o dalle sottozone di preesistenti DOC, le predette percentuali sono elevate al 51 per cento, con riferimento ai viticoltori della zona espressamente delimitata o sottozona; iii) in caso di vini IGP, almeno il 20 per cento del totale dei viticoltori, che rappresentino almeno il 20 per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva; iv) in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, almeno il 66 per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva; inoltre, la domanda deve essere avvallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il 51 per cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio; v) le attestazioni di rappresentativita' di cui alla presente lettera, nonche' per i casi di cui alla successiva lettera d) e per le modifiche dei disciplinari di cui agli articoli 12 e 13, sono da redigere in conformita' alla modulistica riportata all'allegato VI; il richiedente puo' avvalersi della collaborazione della competente regione per il reperimento dei dati; d) in caso di Consorzi di tutela, l'elenco sottoscritto e' sostituito dal verbale dell'assemblea ordinaria degli associati che comprovi, relativamente alla maggioranza dei voti degli associati favorevoli alla presentazione della domanda presenti in assemblea, l'assolvimento del requisito di rappresentativita' di cui alla lettera c); e) proposta di disciplinare di cui all'art. 6; f) proposta di documento unico riepilogativo del disciplinare, contenente gli elementi di cui all'art. 5 del regolamento (UE) n. 34/2019 e redatto in conformita' alle indicazioni ed allo schema di cui all'allegato III; g) relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso, in caso di DOP, come stretto rapporto tra la zona geografica e la qualita' e le caratteristiche del prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la zona geografica e la qualita' specifica, la notorieta' o altra caratteristica del prodotto. La relazione tecnica deve contenere la descrizione degli elementi previsti dal disciplinare, con particolare riguardo a: i) le caratteristiche ambientali della zona in questione, il clima, l'origine geologica e la composizione dei terreni, la giacitura, l'esposizione e l'altitudine; ii) le varieta' di uve che concorrono alle specifiche tipologie, con riferimento alle relative percentuali ed entita' delle superfici vitate; iii) le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato ed in particolare: i vitigni, la densita' di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura ed irrigazione; iv) le rese per ettaro espresse in quantita' di uve e di vino finito, pronto per l'immissione al consumo; tali rese devono tener conto dei valori ottenuti nei cinque anni precedenti. Tuttavia tali dati non devono essere presentati nei casi in cui dette rese risultino gia' presenti in analoghe tipologie di altre denominazioni del medesimo territorio; v) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve per ciascuna tipologia, sulla base di appositi esami analitici; vi) le tecniche e le modalita' di elaborazione specifiche e le eventuali restrizioni delle pratiche enologiche autorizzate dalle vigenti norme comunitarie; vii) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonche' il titolo alcolometrico volumico totale minimo, richiesti per il consumo, sulla base di appositi esami analitici e organolettici; viii) in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, i motivi che sono alla base di tale restrizione, con particolare riguardo alla salvaguardia del livello qualitativo della denominazione, alla garanzia dell'origine ed all'espletamento dei controlli; ix) per le DOCG, il particolare pregio, in relazione alle caratteristiche intrinseche, rispetto alla media di quelle della DOC di provenienza e la rinomanza commerciale acquisita dal prodotto; h) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici e/o documenti commerciali, atta a comprovare l'uso tradizionale, nel commercio o nel linguaggio comune, del nome proposto per la registrazione della DOP. Tuttavia, per le DOC, in caso di registrazione di nome non registrato a IGP o non utilizzato come sottozona di una DOC, tale relazione deve comprovare la tradizionale vocazione vitivinicola nella zona riferita al nome proposto, in relazione allo stretto legame tra la zona geografica e la qualita' e le caratteristiche del prodotto. Per i vini IGP la relazione deve comprovare la tradizionale vocazione vitivinicola della zona di produzione interessata, in relazione alla qualita' specifica, alla notorieta' o altra caratteristica del prodotto; i) relazione socio-economica contenente almeno le seguenti informazioni: i) livello della produzione attuale, suddiviso per le tipologie previste nella proposta di disciplinare, e relativa struttura produttiva; ii) potenzialita' produttiva del territorio e di commercializzazione del prodotto; j) cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini; k) ricevuta del versamento della tassa destinata a coprire le spese a norma dell'art. 108 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'importo e le modalita' di versamento della predetta tassa sono fissati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; l) lista della documentazione allegata di cui alle precedenti lettere, redatta in conformita' allo schema di cui all'allegato I, da utilizzare anche per le domande di modifica dei disciplinari di cui agli articoli 12, 13 e 14.