Art. 6
Disciplinare
1. Il disciplinare contiene gli elementi di cui all'art. 94,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ed all'art. 35 della
legge, e deve essere compilato in conformita' allo schema di cui
all'allegato II.
2. Il disciplinare, nell'ambito delle norme di etichettatura e
presentazione puo' prevedere il logo identificativo della
denominazione, costituito da un segno grafico e/o da una dicitura.
Puo' essere consentita l'utilizzazione come logo di un marchio gia'
registrato, a condizione dell'esplicita rinuncia a titolo gratuito
del suo titolare, a far data dalla registrazione della denominazione
interessata.