Art. 6 
 
                            Disciplinare 
 
  1. Il disciplinare  contiene  gli  elementi  di  cui  all'art.  94,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ed all'art. 35  della
legge, e deve essere compilato in  conformita'  allo  schema  di  cui
all'allegato II. 
  2. Il disciplinare, nell'ambito  delle  norme  di  etichettatura  e
presentazione   puo'   prevedere   il   logo   identificativo   della
denominazione, costituito da un segno grafico e/o  da  una  dicitura.
Puo' essere consentita l'utilizzazione come logo di un  marchio  gia'
registrato, a condizione dell'esplicita rinuncia  a  titolo  gratuito
del suo titolare, a far data dalla registrazione della  denominazione
interessata.