Art. 6 Disciplinare 1. Il disciplinare contiene gli elementi di cui all'art. 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ed all'art. 35 della legge, e deve essere compilato in conformita' allo schema di cui all'allegato II. 2. Il disciplinare, nell'ambito delle norme di etichettatura e presentazione puo' prevedere il logo identificativo della denominazione, costituito da un segno grafico e/o da una dicitura. Puo' essere consentita l'utilizzazione come logo di un marchio gia' registrato, a condizione dell'esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dalla registrazione della denominazione interessata.