Art. 7
Esame domanda di protezione da parte della regione
1. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, previa
pubblicazione nel B.U.R. della domanda e della proposta di
disciplinare per un periodo di almeno trenta giorni, la regione,
effettuate le opportune consultazioni sul territorio, accerta e
valuta:
a) la legittimazione del richiedente ed i relativi requisiti di
rappresentativita' di cui all'art. 5, lettera b), c), d) con
particolare riguardo alla documentazione comprovante l'esercizio
delle deleghe nella relativa assemblea;
b) la completezza della documentazione come individuata all'art.
5, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni
previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dai regolamenti (UE) n.
33/2019 e 34/2019 e dalle vigenti norme nazionali. Per tale
valutazione la regione puo' avvalersi della collaborazione del
Ministero. Le eventuali osservazioni sono comunicate al richiedente.
Il richiedente fornisce alla regione adeguati elementi di risposta
entro trenta giorni. La mancata risposta, ovvero la mancata rimozione
delle cause sulle quali si fondano i rilievi, comporta il parere
negativo sulla domanda da parte della regione.
2. Terminata l'istruttoria di cui al comma 1, la regione trasmette
al Ministero, entro il citato termine di novanta giorni dalla
ricezione della domanda, il proprio parere e, in caso di esito
positivo:
a) l'estratto del B.U.R. contenente la pubblicazione di cui al
citato comma 1;
b) se del caso, la proposta del disciplinare e del documento
unico aggiornati alla luce della valutazione di cui al comma 1.
3. In caso di mancata ricezione della documentazione di cui al
comma 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 2, il Ministero dara' seguito alla procedura di valutazione
della domanda di cui all'art. 8.