Art. 7 
 
         Esame domanda di protezione da parte della regione 
 
  1. Entro novanta  giorni  dalla  ricezione  della  domanda,  previa
pubblicazione  nel  B.U.R.  della  domanda  e   della   proposta   di
disciplinare per un periodo  di  almeno trenta  giorni,  la  regione,
effettuate le  opportune  consultazioni  sul  territorio,  accerta  e
valuta: 
    a) la legittimazione del richiedente ed i relativi  requisiti  di
rappresentativita'  di  cui  all'art.  5,  lettera  b),  c),  d)  con
particolare  riguardo  alla  documentazione  comprovante  l'esercizio
delle deleghe nella relativa assemblea; 
    b) la completezza della documentazione come individuata  all'art.
5, comma 2, e la sua rispondenza  ai  requisiti  ed  alle  condizioni
previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dai  regolamenti (UE) n.
33/2019  e  34/2019  e  dalle  vigenti  norme  nazionali.  Per   tale
valutazione  la  regione  puo'  avvalersi  della  collaborazione  del
Ministero. Le eventuali osservazioni sono comunicate al  richiedente.
Il richiedente fornisce alla regione adeguati  elementi  di  risposta
entro trenta giorni. La mancata risposta, ovvero la mancata rimozione
delle cause sulle quali si fondano  i  rilievi,  comporta  il  parere
negativo sulla domanda da parte della regione. 
  2. Terminata l'istruttoria di cui al comma 1, la regione  trasmette
al  Ministero,  entro  il  citato  termine  di novanta  giorni  dalla
ricezione della domanda, il  proprio  parere  e,  in  caso  di  esito
positivo: 
    a) l'estratto del B.U.R. contenente la pubblicazione  di  cui  al
citato comma 1; 
    b) se del caso, la proposta  del  disciplinare  e  del  documento
unico aggiornati alla luce della valutazione di cui al comma 1. 
  3. In caso di mancata ricezione  della  documentazione  di  cui  al
comma 2 entro trenta giorni dalla scadenza  del  termine  di  cui  al
comma 2, il Ministero dara' seguito  alla  procedura  di  valutazione
della domanda di cui all'art. 8.