Art. 7 Esame domanda di protezione da parte della regione 1. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, previa pubblicazione nel B.U.R. della domanda e della proposta di disciplinare per un periodo di almeno trenta giorni, la regione, effettuate le opportune consultazioni sul territorio, accerta e valuta: a) la legittimazione del richiedente ed i relativi requisiti di rappresentativita' di cui all'art. 5, lettera b), c), d) con particolare riguardo alla documentazione comprovante l'esercizio delle deleghe nella relativa assemblea; b) la completezza della documentazione come individuata all'art. 5, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dai regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019 e dalle vigenti norme nazionali. Per tale valutazione la regione puo' avvalersi della collaborazione del Ministero. Le eventuali osservazioni sono comunicate al richiedente. Il richiedente fornisce alla regione adeguati elementi di risposta entro trenta giorni. La mancata risposta, ovvero la mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, comporta il parere negativo sulla domanda da parte della regione. 2. Terminata l'istruttoria di cui al comma 1, la regione trasmette al Ministero, entro il citato termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda, il proprio parere e, in caso di esito positivo: a) l'estratto del B.U.R. contenente la pubblicazione di cui al citato comma 1; b) se del caso, la proposta del disciplinare e del documento unico aggiornati alla luce della valutazione di cui al comma 1. 3. In caso di mancata ricezione della documentazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministero dara' seguito alla procedura di valutazione della domanda di cui all'art. 8.