Art. 8 
 
         Esame domanda di protezione da parte del Ministero 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla presa in carico della documentazione
di cui all'art. 7, comma 2, o dal termine di cui all'art. 7, comma 3,
il  Ministero  verifica  la  completezza  della  domanda   e,   anche
avvalendosi del Comitato, la rispondenza della stessa  documentazione
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013,  dei regolamenti
(UE) n. 33/2019 e 34/2019 e delle vigenti norme nazionali. 
  2. Eventuali osservazioni e/o rilievi derivanti dall'analisi  della
domanda di protezione presentata sono  comunicati  al  richiedente  e
alla regione. 
  3. Il richiedente fornisce al Ministero  e  alla  regione  adeguati
elementi  di  risposta  entro trenta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione di cui al  precedente  comma  2.  In  caso  di  mancata
risposta ovvero in caso di mancata rimozione delle cause sulle  quali
si fondano i rilievi  di  cui  al  precedente  comma  2  nel  termine
previsto, il Ministero comunica al richiedente  ed  alla  regione  la
chiusura del procedimento amministrativo. 
  4. In caso di  esito  positivo  della  verifica  di  cui  ai  commi
precedenti, il Ministero comunica  tale  esito  alla  regione  ed  al
richiedente e convoca entro trenta giorni  la  riunione  di  pubblico
accertamento, concordando con la regione ed il richiedente  la  data,
l'ora, il luogo e  la  sede.  Il  richiedente  deve  assicurare,  con
evidenze oggettive, fornite preliminarmente all'inizio della riunione
di pubblico accertamento, la massima divulgazione dell'evento,  anche
mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o  altri
mezzi equivalenti.  Le  modalita'  e  l'ampiezza  della  divulgazione
devono essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione. 
  5. Scopo della riunione  di  pubblico  accertamento  e'  quello  di
permettere  al  Ministero,  in  quanto  soggetto  responsabile  della
dichiarazione di cui all'art.  6  regolamento  (UE)  n.  33/2019,  di
verificare sul relativo territorio la condivisione della domanda e la
rispondenza della disciplina  proposta  agli  usi  leali  e  costanti
previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013. 
  6. Alla riunione di cui al comma  4,  aperta  a  tutti  i  soggetti
interessati, dei quali deve essere registrata la  presenza  e  per  i
quali deve essere disponibile copia del  disciplinare  oggetto  della
discussione, partecipano almeno un rappresentante del  Ministero,  un
rappresentante del  Comitato  ed  un  rappresentante  della  regione,
nonche' rappresentanti del soggetto richiedente. 
  7. I rappresentanti del Ministero hanno il compito di accertare  la
regolare convocazione della riunione,  di  coordinare  i  lavori,  di
acquisire eventuali osservazioni ritenute recepibili in tale  sede  e
di verbalizzare la riunione. 
  8. Successivamente alla procedura di cui  ai  commi  precedenti  e'
prevista l'acquisizione del parere consultivo  del  Comitato  con  le
modalita' e nei termini di cui all'art. 21, comma 3.