Art. 8
Esame domanda di protezione da parte del Ministero
1. Entro sessanta giorni dalla presa in carico della documentazione
di cui all'art. 7, comma 2, o dal termine di cui all'art. 7, comma 3,
il Ministero verifica la completezza della domanda e, anche
avvalendosi del Comitato, la rispondenza della stessa documentazione
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, dei regolamenti
(UE) n. 33/2019 e 34/2019 e delle vigenti norme nazionali.
2. Eventuali osservazioni e/o rilievi derivanti dall'analisi della
domanda di protezione presentata sono comunicati al richiedente e
alla regione.
3. Il richiedente fornisce al Ministero e alla regione adeguati
elementi di risposta entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al precedente comma 2. In caso di mancata
risposta ovvero in caso di mancata rimozione delle cause sulle quali
si fondano i rilievi di cui al precedente comma 2 nel termine
previsto, il Ministero comunica al richiedente ed alla regione la
chiusura del procedimento amministrativo.
4. In caso di esito positivo della verifica di cui ai commi
precedenti, il Ministero comunica tale esito alla regione ed al
richiedente e convoca entro trenta giorni la riunione di pubblico
accertamento, concordando con la regione ed il richiedente la data,
l'ora, il luogo e la sede. Il richiedente deve assicurare, con
evidenze oggettive, fornite preliminarmente all'inizio della riunione
di pubblico accertamento, la massima divulgazione dell'evento, anche
mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri
mezzi equivalenti. Le modalita' e l'ampiezza della divulgazione
devono essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione.
5. Scopo della riunione di pubblico accertamento e' quello di
permettere al Ministero, in quanto soggetto responsabile della
dichiarazione di cui all'art. 6 regolamento (UE) n. 33/2019, di
verificare sul relativo territorio la condivisione della domanda e la
rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti
previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013.
6. Alla riunione di cui al comma 4, aperta a tutti i soggetti
interessati, dei quali deve essere registrata la presenza e per i
quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della
discussione, partecipano almeno un rappresentante del Ministero, un
rappresentante del Comitato ed un rappresentante della regione,
nonche' rappresentanti del soggetto richiedente.
7. I rappresentanti del Ministero hanno il compito di accertare la
regolare convocazione della riunione, di coordinare i lavori, di
acquisire eventuali osservazioni ritenute recepibili in tale sede e
di verbalizzare la riunione.
8. Successivamente alla procedura di cui ai commi precedenti e'
prevista l'acquisizione del parere consultivo del Comitato con le
modalita' e nei termini di cui all'art. 21, comma 3.