Art. 8 Esame domanda di protezione da parte del Ministero 1. Entro sessanta giorni dalla presa in carico della documentazione di cui all'art. 7, comma 2, o dal termine di cui all'art. 7, comma 3, il Ministero verifica la completezza della domanda e, anche avvalendosi del Comitato, la rispondenza della stessa documentazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, dei regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019 e delle vigenti norme nazionali. 2. Eventuali osservazioni e/o rilievi derivanti dall'analisi della domanda di protezione presentata sono comunicati al richiedente e alla regione. 3. Il richiedente fornisce al Ministero e alla regione adeguati elementi di risposta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2. In caso di mancata risposta ovvero in caso di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi di cui al precedente comma 2 nel termine previsto, il Ministero comunica al richiedente ed alla regione la chiusura del procedimento amministrativo. 4. In caso di esito positivo della verifica di cui ai commi precedenti, il Ministero comunica tale esito alla regione ed al richiedente e convoca entro trenta giorni la riunione di pubblico accertamento, concordando con la regione ed il richiedente la data, l'ora, il luogo e la sede. Il richiedente deve assicurare, con evidenze oggettive, fornite preliminarmente all'inizio della riunione di pubblico accertamento, la massima divulgazione dell'evento, anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalita' e l'ampiezza della divulgazione devono essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione. 5. Scopo della riunione di pubblico accertamento e' quello di permettere al Ministero, in quanto soggetto responsabile della dichiarazione di cui all'art. 6 regolamento (UE) n. 33/2019, di verificare sul relativo territorio la condivisione della domanda e la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013. 6. Alla riunione di cui al comma 4, aperta a tutti i soggetti interessati, dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano almeno un rappresentante del Ministero, un rappresentante del Comitato ed un rappresentante della regione, nonche' rappresentanti del soggetto richiedente. 7. I rappresentanti del Ministero hanno il compito di accertare la regolare convocazione della riunione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni ritenute recepibili in tale sede e di verbalizzare la riunione. 8. Successivamente alla procedura di cui ai commi precedenti e' prevista l'acquisizione del parere consultivo del Comitato con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21, comma 3.