Art. 9
Pubblicazione proposta di disciplinare
e procedura di opposizione
1. Terminata con esito positivo la procedura di cui all'art. 8,
conformemente all'art. 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
1308/2013, il Ministero provvede a pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la proposta di disciplinare
riferita alla domanda di protezione della relativa denominazione,
affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse
legittimo e stabilita o residente sul territorio nazionale possa
prenderne visione e, se del caso, presentare opposizione alla
registrazione della stessa denominazione.
2. Il soggetto che intende presentare opposizione fa pervenire al
Ministero l'opposizione entro e non oltre sessanta giorni dalla data
di pubblicazione della proposta di disciplinare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di irricevibilita'.
3. L'opposizione e' ricevibile solo se perviene al Ministero nei
tempi di cui al precedente comma 2 e se, con documentazione
debitamente motivata, l'opponente:
a) dimostra l'interesse legittimo;
b) dimostra che la domanda di protezione e' incompatibile con le
norme in materia di denominazioni di origine e di indicazioni
geografiche perche':
i) confliggerebbe con gli articoli da 92 a 95 del regolamento
(UE) n. 1308/2013 e con le disposizioni dell'adottate a norma del
medesimo;
ii) la registrazione del nome proposto confliggerebbe con
l'art. 100 del regolamento (UE) n. 1308/2013, concernente i motivi di
impedimento alla registrazione per le denominazioni omonime;
iii) la registrazione del nome proposto confliggerebbe con
l'art. 101 del regolamento (UE) n. 1308/2013, concernente i motivi di
impedimento alla registrazione per i nomi generici e per la presenza
di marchi commerciali omonimi;
iv) la registrazione del nome proposto comprometterebbe i
diritti del titolare di un marchio ovvero di un utente di un nome
interamente omonimo o di un nome composto contenente un termine
identico al nome da registrare, oppure l'esistenza di nomi
parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare
riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul
mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della
domanda di registrazione a livello nazionale, ai sensi dell'art. 96,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c) i motivi dell'opposizione sono da valutare con riferimento:
i) al territorio nazionale;
ii) al territorio dell'Unione europea, per quanto concerne i
motivi di cui alla lettera b), punti ii) e iii), limitatamente ai
motivi di impedimento alla registrazione per la presenza di
denominazioni omonime e per i nomi generici.
4. In caso di opposizione, il Ministero entro quarantacinque giorni
dal ricevimento della stessa ne valuta la ricevibilita' e, nel caso
in cui sia ricevibile ai sensi del comma 3, trasmette l'opposizione
al richiedente ed alla regione. Il richiedente predispone le
controdeduzioni e le invia, entro trenta giorni dalla data in cui ha
ricevuto la documentazione relativa all'opposizione, al Ministero e
alla regione.
5. La mancata risposta da parte del richiedente nei termini di cui
al precedente comma 4 comporta l'archiviazione della domanda di
protezione.
6. Il Ministero valuta le controdeduzioni presentate dal
richiedente entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.
7. Nel caso in cui il Ministero ritiene che le controdeduzioni
presentate dal richiedente siano idonee a superare i motivi di
opposizione ne da' comunicazione al richiedente stesso, al soggetto
che ha presentato opposizione ed alla regione e adotta la decisione
favorevole per il seguito procedurale della domanda di protezione di
cui al successivo art. 10.
8. Se il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal
richiedente non siano idonee a superare i motivi di opposizione
convoca, entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle
controdeduzioni stesse, una riunione con il richiedente, il
Presidente del Comitato o suo delegato, la regione ed il soggetto che
ha presentato l'opposizione. Ad esito di detta riunione il Ministero,
d'intesa con la regione, entro trenta giorni dalla data della
riunione, decide in merito all'accoglimento o al rigetto
dell'opposizione, dandone comunicazione al richiedente ed al soggetto
che ha presentato l'opposizione.
9. In caso di non accoglimento dell'opposizione, il relativo
procedimento amministrativo di valutazione di cui al comma 8 e' da
ritenersi concluso e la domanda seguira' la procedura di cui all'art.
10. In caso di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, il
Ministero apporta le opportune modifiche alla proposta di
disciplinare di cui al comma 1 e, se del caso, alla proposta di
documento unico presentato dal richiedente, ed invia i citati
documenti aggiornati al richiedente, che li approva e li restituisce
firmati al Ministero e alla regione entro dieci giorni.
10. Il mancato riscontro da parte del soggetto richiedente nei
termini di cui al precedente comma 9 comporta l'archiviazione della
domanda di registrazione.