Art. 9 Pubblicazione proposta di disciplinare e procedura di opposizione 1. Terminata con esito positivo la procedura di cui all'art. 8, conformemente all'art. 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Ministero provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la proposta di disciplinare riferita alla domanda di protezione della relativa denominazione, affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul territorio nazionale possa prenderne visione e, se del caso, presentare opposizione alla registrazione della stessa denominazione. 2. Il soggetto che intende presentare opposizione fa pervenire al Ministero l'opposizione entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della proposta di disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di irricevibilita'. 3. L'opposizione e' ricevibile solo se perviene al Ministero nei tempi di cui al precedente comma 2 e se, con documentazione debitamente motivata, l'opponente: a) dimostra l'interesse legittimo; b) dimostra che la domanda di protezione e' incompatibile con le norme in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche perche': i) confliggerebbe con gli articoli da 92 a 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e con le disposizioni dell'adottate a norma del medesimo; ii) la registrazione del nome proposto confliggerebbe con l'art. 100 del regolamento (UE) n. 1308/2013, concernente i motivi di impedimento alla registrazione per le denominazioni omonime; iii) la registrazione del nome proposto confliggerebbe con l'art. 101 del regolamento (UE) n. 1308/2013, concernente i motivi di impedimento alla registrazione per i nomi generici e per la presenza di marchi commerciali omonimi; iv) la registrazione del nome proposto comprometterebbe i diritti del titolare di un marchio ovvero di un utente di un nome interamente omonimo o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare, oppure l'esistenza di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione a livello nazionale, ai sensi dell'art. 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013; c) i motivi dell'opposizione sono da valutare con riferimento: i) al territorio nazionale; ii) al territorio dell'Unione europea, per quanto concerne i motivi di cui alla lettera b), punti ii) e iii), limitatamente ai motivi di impedimento alla registrazione per la presenza di denominazioni omonime e per i nomi generici. 4. In caso di opposizione, il Ministero entro quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa ne valuta la ricevibilita' e, nel caso in cui sia ricevibile ai sensi del comma 3, trasmette l'opposizione al richiedente ed alla regione. Il richiedente predispone le controdeduzioni e le invia, entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione relativa all'opposizione, al Ministero e alla regione. 5. La mancata risposta da parte del richiedente nei termini di cui al precedente comma 4 comporta l'archiviazione della domanda di protezione. 6. Il Ministero valuta le controdeduzioni presentate dal richiedente entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. 7. Nel caso in cui il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal richiedente siano idonee a superare i motivi di opposizione ne da' comunicazione al richiedente stesso, al soggetto che ha presentato opposizione ed alla regione e adotta la decisione favorevole per il seguito procedurale della domanda di protezione di cui al successivo art. 10. 8. Se il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal richiedente non siano idonee a superare i motivi di opposizione convoca, entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle controdeduzioni stesse, una riunione con il richiedente, il Presidente del Comitato o suo delegato, la regione ed il soggetto che ha presentato l'opposizione. Ad esito di detta riunione il Ministero, d'intesa con la regione, entro trenta giorni dalla data della riunione, decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'opposizione, dandone comunicazione al richiedente ed al soggetto che ha presentato l'opposizione. 9. In caso di non accoglimento dell'opposizione, il relativo procedimento amministrativo di valutazione di cui al comma 8 e' da ritenersi concluso e la domanda seguira' la procedura di cui all'art. 10. In caso di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, il Ministero apporta le opportune modifiche alla proposta di disciplinare di cui al comma 1 e, se del caso, alla proposta di documento unico presentato dal richiedente, ed invia i citati documenti aggiornati al richiedente, che li approva e li restituisce firmati al Ministero e alla regione entro dieci giorni. 10. Il mancato riscontro da parte del soggetto richiedente nei termini di cui al precedente comma 9 comporta l'archiviazione della domanda di registrazione.