Art. 9 
 
               Pubblicazione proposta di disciplinare 
                     e procedura di opposizione 
 
  1. Terminata con esito positivo la procedura  di  cui  all'art.  8,
conformemente all'art. 96,  paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013,  il  Ministero  provvede  a  pubblicare   nella   Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  la  proposta  di  disciplinare
riferita alla domanda di  protezione  della  relativa  denominazione,
affinche'  ogni  persona  fisica  o  giuridica  avente  un  interesse
legittimo e stabilita o  residente  sul  territorio  nazionale  possa
prenderne  visione  e,  se  del  caso,  presentare  opposizione  alla
registrazione della stessa denominazione. 
  2. Il soggetto che intende presentare opposizione fa  pervenire  al
Ministero l'opposizione entro e non oltre sessanta giorni dalla  data
di  pubblicazione  della  proposta  di  disciplinare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di irricevibilita'. 
  3. L'opposizione e' ricevibile solo se perviene  al  Ministero  nei
tempi  di  cui  al  precedente  comma  2  e  se,  con  documentazione
debitamente motivata, l'opponente: 
    a) dimostra l'interesse legittimo; 
    b) dimostra che la domanda di protezione e' incompatibile con  le
norme in  materia  di  denominazioni  di  origine  e  di  indicazioni
geografiche perche': 
      i) confliggerebbe con gli articoli da 92 a 95  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013 e con le disposizioni  dell'adottate  a  norma  del
medesimo; 
      ii) la  registrazione  del  nome  proposto  confliggerebbe  con
l'art. 100 del regolamento (UE) n. 1308/2013, concernente i motivi di
impedimento alla registrazione per le denominazioni omonime; 
      iii) la registrazione  del  nome  proposto  confliggerebbe  con
l'art. 101 del regolamento (UE) n. 1308/2013, concernente i motivi di
impedimento alla registrazione per i nomi generici e per la  presenza
di marchi commerciali omonimi; 
      iv) la  registrazione  del  nome  proposto  comprometterebbe  i
diritti del titolare di un marchio ovvero di un  utente  di  un  nome
interamente omonimo o di  un  nome  composto  contenente  un  termine
identico  al  nome  da  registrare,  oppure   l'esistenza   di   nomi
parzialmente omonimi o di altri nomi simili  al  nome  da  registrare
riferiti a  prodotti  vitivinicoli  che  si  trovano  legalmente  sul
mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della
domanda di registrazione a livello nazionale, ai sensi dell'art.  96,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    c) i motivi dell'opposizione sono da valutare con riferimento: 
      i) al territorio nazionale; 
      ii) al territorio dell'Unione europea, per  quanto  concerne  i
motivi di cui alla lettera b), punti ii)  e  iii),  limitatamente  ai
motivi  di  impedimento  alla  registrazione  per  la   presenza   di
denominazioni omonime e per i nomi generici. 
  4. In caso di opposizione, il Ministero entro quarantacinque giorni
dal ricevimento della stessa ne valuta la ricevibilita' e,  nel  caso
in cui sia ricevibile ai sensi del comma 3,  trasmette  l'opposizione
al  richiedente  ed  alla  regione.  Il  richiedente  predispone   le
controdeduzioni e le invia, entro trenta giorni dalla data in cui  ha
ricevuto la documentazione relativa all'opposizione, al  Ministero  e
alla regione. 
  5. La mancata risposta da parte del richiedente nei termini di  cui
al precedente comma  4  comporta  l'archiviazione  della  domanda  di
protezione. 
  6.  Il  Ministero  valuta   le   controdeduzioni   presentate   dal
richiedente entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. 
  7. Nel caso in cui il  Ministero  ritiene  che  le  controdeduzioni
presentate dal richiedente  siano  idonee  a  superare  i  motivi  di
opposizione ne da' comunicazione al richiedente stesso,  al  soggetto
che ha presentato opposizione ed alla regione e adotta  la  decisione
favorevole per il seguito procedurale della domanda di protezione  di
cui al successivo art. 10. 
  8. Se il Ministero ritiene che le  controdeduzioni  presentate  dal
richiedente non siano idonee  a  superare  i  motivi  di  opposizione
convoca,  entro   quarantacinque   giorni   dal   ricevimento   delle
controdeduzioni  stesse,  una  riunione  con   il   richiedente,   il
Presidente del Comitato o suo delegato, la regione ed il soggetto che
ha presentato l'opposizione. Ad esito di detta riunione il Ministero,
d'intesa  con  la  regione,  entro trenta  giorni  dalla  data  della
riunione,  decide   in   merito   all'accoglimento   o   al   rigetto
dell'opposizione, dandone comunicazione al richiedente ed al soggetto
che ha presentato l'opposizione. 
  9. In  caso  di  non  accoglimento  dell'opposizione,  il  relativo
procedimento amministrativo di valutazione di cui al comma  8  e'  da
ritenersi concluso e la domanda seguira' la procedura di cui all'art.
10. In caso di accoglimento,  anche  parziale,  dell'opposizione,  il
Ministero  apporta  le   opportune   modifiche   alla   proposta   di
disciplinare di cui al comma 1 e,  se  del  caso,  alla  proposta  di
documento  unico  presentato  dal  richiedente,  ed  invia  i  citati
documenti aggiornati al richiedente, che li approva e li  restituisce
firmati al Ministero e alla regione entro dieci giorni. 
  10. Il mancato riscontro da  parte  del  soggetto  richiedente  nei
termini di cui al precedente comma 9 comporta  l'archiviazione  della
domanda di registrazione.