Art. 3 
 
Determinazione della quota del  fondo  rotativo  impiegabile  per  le
  finalita' di cui all'articolo 27, comma 3, della legge n.  125  del
  2014 
 
  1. La quota di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),  e'  pari  alle
disponibilita' esistenti, come pro  tempore  variate  in  conseguenza
degli utilizzi e degli incassi imputati per effetto della gestione al
gia' istituito «sottoconto per i finanziamenti ai sensi dell'art. 27,
comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125».