Art. 3 Determinazione della quota del fondo rotativo impiegabile per le finalita' di cui all'articolo 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014 1. La quota di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e' pari alle disponibilita' esistenti, come pro tempore variate in conseguenza degli utilizzi e degli incassi imputati per effetto della gestione al gia' istituito «sottoconto per i finanziamenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125».