Art. 10 
 
                  Modalita' del controllo ordinario 
 
  1. Ciascuna impresa sociale e' assoggettata a  controllo  ordinario
almeno una volta all'anno. 
  2. Si  intendono  controllate  nell'anno  le  imprese  sociali  nei
confronti delle quali il controllo, iniziato comunque entro  la  data
del 31 dicembre, si conclude entro i termini stabiliti dall'art. 15. 
  3. Nei confronti delle imprese sociali aderenti alle  associazioni,
i controlli ordinari sono effettuati dalle  associazioni  medesime  a
mezzo di controllori iscritti nell'elenco di cui  all'art.  7,  dalle
stesse incaricati. 
  4. Per ogni finalita' connessa all'attuazione del presente decreto,
tra  cui  l'effettuazione  dei  controlli  di  cui  al  comma  3,  si
considerano aderenti  a  ciascuna  associazione  le  imprese  sociali
inserite nell'elenco di cui all'art. 22, comma 1, lettera a). 
  5. L'attivita' di controllo nei confronti delle imprese sociali non
indicate negli elenchi di cui all'art. 22  comma  1,  lettera  a)  e'
assicurata   dall'Ispettorato   con   propri   dipendenti    iscritti
nell'elenco di cui all'art. 7. 
  6. Per l'attivita' di controllo prevista dal  comma  precedente  il
Ministero puo' altresi' avvalersi delle associazioni riconosciute  ed
autorizzate di cui all'art. 5, sulla  base  di  apposite  convenzioni
stipulate con le medesime.