Art. 10 Modalita' del controllo ordinario 1. Ciascuna impresa sociale e' assoggettata a controllo ordinario almeno una volta all'anno. 2. Si intendono controllate nell'anno le imprese sociali nei confronti delle quali il controllo, iniziato comunque entro la data del 31 dicembre, si conclude entro i termini stabiliti dall'art. 15. 3. Nei confronti delle imprese sociali aderenti alle associazioni, i controlli ordinari sono effettuati dalle associazioni medesime a mezzo di controllori iscritti nell'elenco di cui all'art. 7, dalle stesse incaricati. 4. Per ogni finalita' connessa all'attuazione del presente decreto, tra cui l'effettuazione dei controlli di cui al comma 3, si considerano aderenti a ciascuna associazione le imprese sociali inserite nell'elenco di cui all'art. 22, comma 1, lettera a). 5. L'attivita' di controllo nei confronti delle imprese sociali non indicate negli elenchi di cui all'art. 22 comma 1, lettera a) e' assicurata dall'Ispettorato con propri dipendenti iscritti nell'elenco di cui all'art. 7. 6. Per l'attivita' di controllo prevista dal comma precedente il Ministero puo' altresi' avvalersi delle associazioni riconosciute ed autorizzate di cui all'art. 5, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le medesime.