Art. 11 Programmazione dei controlli ordinari 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero, sulla base della documentazione prodotta dalle associazioni ai sensi dell'art. 22, approva il programma dei controlli ordinari presentato da ciascuna associazione e individua le imprese per le quali i controlli ordinari sono demandati all'Ispettorato. Nel caso di imprese sociali aderenti a piu' associazioni, sono individuati i criteri di assegnazione del controllo.