Art. 11 
 
                Programmazione dei controlli ordinari 
 
  1. Entro il 30 aprile di ciascun  anno  il  Ministero,  sulla  base
della documentazione prodotta dalle associazioni ai  sensi  dell'art.
22,  approva  il  programma  dei  controlli  ordinari  presentato  da
ciascuna associazione e individua le imprese per le quali i controlli
ordinari sono demandati all'Ispettorato. Nel caso di imprese  sociali
aderenti  a  piu'  associazioni,  sono  individuati  i   criteri   di
assegnazione del controllo.