Art. 12 Oggetto e finalita' del controllo ordinario 1. Il controllo ordinario e' finalizzato ad accertare il rispetto da parte dell'impresa sociale delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 2017, anche attraverso la verifica: della gestione amministrativo-contabile; dell'effettivo perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociali; dell'effettivo svolgimento in via principale e in forma di impresa di una o piu' attivita' di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1 o del sussistere delle condizioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5; del rispetto dei limiti e delle condizioni concernenti il principio dell'assenza dello scopo di lucro, ai sensi dell'art. 3; dell'osservanza di quanto previsto dagli articoli 4, 7, 9 e 10; del rispetto delle disposizioni in materia di coinvolgimento dei lavoratori e degli altri soggetti interessati al governo dell'impresa. 2. Il controllore incaricato puo' fornire all'organo di amministrazione dell'impresa raccomandazioni riguardanti la gestione, i livelli di partecipazione e democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci, dei lavoratori e degli altri soggetti interessati al governo dell'impresa sociale.