Art. 12 
 
             Oggetto e finalita' del controllo ordinario 
 
  1. Il controllo ordinario e' finalizzato ad accertare  il  rispetto
da parte dell'impresa sociale delle disposizioni di  cui  al  decreto
legislativo n. 112 del 2017,  anche  attraverso  la  verifica:  della
gestione amministrativo-contabile; dell'effettivo perseguimento delle
finalita'   civiche,   solidaristiche   e   di   utilita'    sociali;
dell'effettivo svolgimento in via principale e in forma di impresa di
una o piu' attivita' di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1
o del sussistere delle condizioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5; del
rispetto dei limiti  e  delle  condizioni  concernenti  il  principio
dell'assenza  dello  scopo  di   lucro,   ai   sensi   dell'art.   3;
dell'osservanza di quanto previsto dagli articoli 4, 7, 9 e  10;  del
rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di   coinvolgimento   dei
lavoratori  e   degli   altri   soggetti   interessati   al   governo
dell'impresa. 
  2.  Il  controllore   incaricato   puo'   fornire   all'organo   di
amministrazione dell'impresa raccomandazioni riguardanti la gestione,
i  livelli  di  partecipazione  e  democrazia  interna,  al  fine  di
promuovere la reale partecipazione dei soci, dei lavoratori  e  degli
altri soggetti interessati al governo dell'impresa sociale.