Art. 13 Svolgimento del controllo ordinario 1. Le attivita' di controllo ordinario sulle imprese sociali sono effettuate da uno o piu' controllori appositamente incaricati dall'ente di appartenenza e devono svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell'impresa o di un socio o amministratore appositamente delegato, nel rispetto del principio del contraddittorio. 2. Il rappresentante dell'impresa puo' essere assistito da altri amministratori, sindaci, soci, dipendenti o professionisti di fiducia. Gli amministratori ed i sindaci intervengono ogni qualvolta cio' sia richiesto dal controllore. 3. Il controllo ha luogo, di norma, presso la sede sociale dell'impresa, ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell'ente. 4. Gli enti assoggettati a controllo hanno l'obbligo di mettere a disposizione del controllore i libri sociali, i registri ed i documenti, nonche' di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti. 5. I libri, i registri e i documenti devono trovarsi presso la sede dell'impresa. 6. Nel caso in cui il controllo sia effettuato in luogo diverso dalla sede dell'impresa, il legale rappresentante dell'ente interessato o il suo delegato si reca in detto luogo con i libri sociali, i registri e la documentazione richiesta. 7. Il controllore puo' chiedere copia dei libri sociali, dei registri e degli altri documenti ed ha facolta' di siglarli al fine di impedirne alterazioni o manomissioni. 8. Il controllore ha facolta', ove lo ritenga utile per gli accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi, di effettuare sopralluoghi e verifiche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, spacci, impianti od altre dipendenze dell'impresa, sentire i singoli soci dell'ente, i dipendenti ed eventuali terzi interessati, dandone conto nel verbale del controllo.