Art. 13 
 
                 Svolgimento del controllo ordinario 
 
  1. Le attivita' di controllo ordinario sulle imprese  sociali  sono
effettuate  da  uno  o  piu'  controllori  appositamente   incaricati
dall'ente di appartenenza e devono svolgersi alla presenza del legale
rappresentante  dell'impresa  o  di   un   socio   o   amministratore
appositamente   delegato,   nel   rispetto    del    principio    del
contraddittorio. 
  2. Il rappresentante dell'impresa puo' essere  assistito  da  altri
amministratori,  sindaci,  soci,  dipendenti  o   professionisti   di
fiducia. Gli amministratori ed i sindaci intervengono ogni  qualvolta
cio' sia richiesto dal controllore. 
  3. Il  controllo  ha  luogo,  di  norma,  presso  la  sede  sociale
dell'impresa,  ovvero  presso   altro   luogo   concordato   con   il
rappresentante dell'ente. 
  4. Gli enti assoggettati a controllo hanno l'obbligo di  mettere  a
disposizione del  controllore  i  libri  sociali,  i  registri  ed  i
documenti,  nonche'  di  fornire  i  dati,  le  informazioni   ed   i
chiarimenti richiesti. 
  5. I libri, i registri e i documenti devono trovarsi presso la sede
dell'impresa. 
  6. Nel caso in cui il controllo sia  effettuato  in  luogo  diverso
dalla  sede  dell'impresa,   il   legale   rappresentante   dell'ente
interessato o il suo delegato si reca in  detto  luogo  con  i  libri
sociali, i registri e la documentazione richiesta. 
  7. Il controllore  puo'  chiedere  copia  dei  libri  sociali,  dei
registri e degli altri documenti ed ha facolta' di siglarli  al  fine
di impedirne alterazioni o manomissioni. 
  8. Il controllore  ha  facolta',  ove  lo  ritenga  utile  per  gli
accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi,  di  effettuare
sopralluoghi  e  verifiche  presso   sedi   secondarie,   succursali,
magazzini, spacci, impianti od altre dipendenze dell'impresa, sentire
i  singoli  soci  dell'ente,  i   dipendenti   ed   eventuali   terzi
interessati, dandone conto nel verbale del controllo.