Art. 14 Esiti del controllo ordinario 1. Nel caso in cui non siano state rilevate irregolarita', il controllo ordinario si conclude con la sottoscrizione del verbale di avvenuto controllo senza rilievi. 2. Se nel corso del controllo sono riscontrate irregolarita' sanabili, il controllore diffida l'organo di amministrazione dell'impresa sociale a regolarizzarle, assegnandogli a tale scopo un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni. Alla scadenza del termine indicato il controllore verifica l'avvenuta regolarizzazione dandone atto nel relativo verbale. La diffida puo' essere impartita anche nel caso in cui, per il comportamento del legale rappresentante, l'attivita' di controllo venga ostacolata. 3. In caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla diffida, il controllore, attraverso l'apposito verbale, formalizza una motivata proposta, non vincolante, di adozione del provvedimento di nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 15, comma 7, o del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale, ai sensi dell'art. 15, comma 8 del decreto legislativo n. 112 del 2017. 4. Nel caso in cui, a causa del comportamento ostativo del legale rappresentante, venga verificata l'impossibilita' di effettuare il controllo, anche a seguito della diffida impartita, il controllore, dando atto nel verbale del mancato controllo, propone l'adozione del provvedimento di nomina di un commissario ad acta. Nel caso in cui il mancato controllo sia dovuto all'irreperibilita' dell'ente, il controllore propone l'adozione del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale. 5. Se nel corso del controllo sono riscontrate irregolarita' non sanabili, il controllore, mediante l'apposito verbale, formalizza motivata proposta di adozione del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale. Il controllore puo' inoltre evidenziare situazioni sulla base delle quali il Ministero potra' richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017. 6. Entro quindici giorni il controllore invia i verbali, anche tramite posta elettronica certificata, all'impresa, nonche' all'amministrazione o all'associazione di appartenenza. Queste ultime verificano la completezza del controllo e la coerenza tra le risultanze dello stesso e le proposte formulate dal controllore, potendo disporre, ove necessario, sentito il controllore, ulteriori approfondimenti attraverso un supplemento di controllo, il conferimento di un nuovo incarico, ovvero il ricorso ad altre forme di autotutela. Degli ulteriori approfondimenti viene data comunicazione all'impresa, anche tramite posta elettronica certificata. 7. Qualora il verbale, completo anche degli esiti degli eventuali approfondimenti disposti, contenga la proposta di adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 15, comma 7 o 8 del decreto legislativo n. 112 del 2017, o vi siano evidenziate le situazioni di cui all'ultimo periodo del comma 5 del decreto medesimo, l'amministrazione o l'associazione ne dispongono l'invio al Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento.