Art. 15 Durata del controllo ordinario 1. Il controllo ordinario sulle imprese sociali deve essere avviato entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico ed essere completato entro novanta giorni dal primo accesso, con la redazione del verbale e l'adozione di eventuali diffide. 2. Qualora sia impartita una diffida, la verifica dell'avvenuta regolarizzazione deve concludersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato a tal fine all'impresa.