Art. 15 
 
                   Durata del controllo ordinario 
 
  1. Il controllo ordinario sulle imprese sociali deve essere avviato
entro  trenta  giorni  dal  conferimento  dell'incarico   ed   essere
completato entro novanta giorni dal primo accesso, con  la  redazione
del verbale e l'adozione di eventuali diffide. 
  2. Qualora sia impartita una  diffida,  la  verifica  dell'avvenuta
regolarizzazione deve concludersi entro trenta giorni dalla  scadenza
del termine assegnato a tal fine all'impresa.