Art. 10 
 
Definizione di un modello unico per impianti di potenza  superiore  a
                        50 kW e fino a 200 kW 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro   della   transizione
ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e  le
autonomie,  sono  individuate  le  condizioni  e  le  modalita'   per
l'estensione del modello unico semplificato di cui  all'articolo  25,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
agli impianti di  potenza  superiore  a  50  kW  e  fino  a  200  kW,
realizzati  ai  sensi  dell'articolo  7-bis,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9  del
presente decreto.