((Art. 10-bis
Installazione di impianti a fonti rinnovabili
in aree a destinazione industriale
1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di
copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale e'
consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici
che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area
industriale di pertinenza.
2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su
strutture di sostegno appositamente realizzate.))