((Art. 10-bis 
 
            Installazione di impianti a fonti rinnovabili 
                 in aree a destinazione industriale 
 
  1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli  indici  di
copertura  esistenti,  nelle  aree  a  destinazione  industriale   e'
consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e  termici
che coprano una superficie non superiore al 60  per  cento  dell'area
industriale di pertinenza. 
  2. Gli impianti di cui al comma  1  possono  essere  installati  su
strutture di sostegno appositamente realizzate.))