((Art. 10-ter 
 
           Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili 
             e per il contenimento dei prezzi energetici 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo  8  novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
      « 2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti rinnovabili
ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli  presso  il  quale
l'autoconsumatore opera, fermo  restando  che  tali  edifici  o  siti
devono essere nella disponibilita'  dell'autoconsumatore  stesso.  In
tal caso: 
        2.1)  l'impianto  puo'  essere   direttamente   interconnesso
all'utenza  del  cliente  finale  con  un  collegamento  diretto   di
lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono  essere
allacciate utenze diverse  da  quelle  dell'unita'  di  produzione  e
dell'unita'  di  consumo.  La  linea  diretta  di  collegamento   tra
l'impianto di produzione e l'unita'  di  consumo,  se  interrata,  e'
autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto
di  produzione.  L'impianto  dell'autoconsumatore  puo'   essere   di
proprieta' di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni  di  cui
al numero 1); 
        2.2)   l'autoconsumatore   puo'   utilizzare   la   rete   di
distribuzione esistente  per  condividere  l'energia  prodotta  dagli
impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di  prelievo  dei
quali sia titolare lo stesso autoconsumatore »; 
    b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    « c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui  alla  lettera
a), numero 2.2), puo' accedere agli strumenti  di  incentivazione  di
cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma
3, lettera a); nel caso in cui operi con le  modalita'  di  cui  alla
lettera a), numeri  1)  e  2.1),  puo'  accedere  agli  strumenti  di
incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 ». 
  2. Dopo il comma 1  dell'articolo  30  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, come  modificato  dal  comma  1  del  presente
articolo, e' inserito il seguente: 
    « 1-bis. Gli  oneri  generali  afferenti  al  sistema  elettrico,
compresi  quelli  di  cui  all'articolo  3,  comma  11,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle  configurazioni
di cui al numero 2.1) della lettera  a)  del  comma  1  del  presente
articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui  al
numero 2.2) della  medesima  lettera.  In  sede  di  aggiornamento  e
adeguamento della regolazione dei sistemi semplici  di  produzione  e
consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto  legislativo
8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalita' con le quali
quanto previsto dal primo periodo del  presente  comma  e'  applicato
all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova  costruzione
di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  numero   2.1),   del   presente
articolo ».))