((Art. 10-ter
Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili
e per il contenimento dei prezzi energetici
1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
« 2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti rinnovabili
ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale
l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti
devono essere nella disponibilita' dell'autoconsumatore stesso. In
tal caso:
2.1) l'impianto puo' essere direttamente interconnesso
all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di
lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere
allacciate utenze diverse da quelle dell'unita' di produzione e
dell'unita' di consumo. La linea diretta di collegamento tra
l'impianto di produzione e l'unita' di consumo, se interrata, e'
autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto
di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore puo' essere di
proprieta' di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui
al numero 1);
2.2) l'autoconsumatore puo' utilizzare la rete di
distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli
impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei
quali sia titolare lo stesso autoconsumatore »;
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
« c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla lettera
a), numero 2.2), puo' accedere agli strumenti di incentivazione di
cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma
3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla
lettera a), numeri 1) e 2.1), puo' accedere agli strumenti di
incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 ».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, e' inserito il seguente:
« 1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico,
compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni
di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente
articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al
numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e
adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e
consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalita' con le quali
quanto previsto dal primo periodo del presente comma e' applicato
all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione
di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente
articolo ».))